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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcuni commi dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 relativi all’edilizia sanitaria. In particolare, il comma 285 — che imponeva soglie minime di posti letto per l’utilizzo dei fondi per la costruzione di ospedali — violava la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute.

Di cosa si tratta

Le Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia avevano impugnato i commi 285, 310, 311 e 312 della legge finanziaria 2006. Il comma 285 imponeva che le risorse del programma di edilizia sanitaria ex art. 20, l. n. 67/1988 fossero destinate solo a presidi ospedalieri con almeno 250 posti letto per acuti (o 120 per lungodegenza). I commi 310–312 riguardavano la risoluzione automatica degli accordi di programma non attuati entro determinati termini.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato i commi 285, 310, 311 e 312 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento agli artt. 117, terzo comma (tutela della salute), 118 e 119 della Costituzione. Le ricorrenti sostenevano che le norme statali invadevano la competenza regionale concorrente nella programmazione dell’offerta ospedaliera e dell’edilizia sanitaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 285, che fissava soglie minime di posti letto vincolando la programmazione ospedaliera regionale in modo eccessivamente dettagliato: era una norma di dettaglio che eccedeva i principi fondamentali consentiti allo Stato in materia concorrente. Ha invece dichiarato inammissibili o ha rigettato le questioni relative ai commi 310–312, relativi alla risoluzione degli accordi di programma, ritenendo tali disposizioni compatibili con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

Il principio

In materia di tutela della salute (competenza concorrente), lo Stato può fissare solo i principi fondamentali dell’edilizia sanitaria. Imposizioni di dettaglio come soglie minime di posti letto per singoli presidi ospedalieri violano la competenza legislativa regionale.

Domande e risposte

Cos’è il programma di edilizia sanitaria ex art. 20, legge n. 67/1988?

È il principale programma pluriennale statale di finanziamento per la costruzione, ristrutturazione e ammodernamento dei presidi ospedalieri e sanitari, cofinanziato dallo Stato e dalle Regioni tramite accordi di programma.

Perché la soglia di 250 posti letto era incostituzionale?

Perché si trattava di una norma di dettaglio sulla programmazione ospedaliera regionale: la Costituzione consente allo Stato solo di fissare i principi fondamentali in materia di tutela della salute, non di imporre scelte specifiche sull’organizzazione dell’offerta ospedaliera.

Cosa sono gli accordi di programma in materia sanitaria?

Sono intese tra Stato e singola Regione (o Provincia autonoma) per la realizzazione di specifici investimenti nel settore dell’edilizia sanitaria, con finanziamento statale a valere sul fondo ex art. 20, l. n. 67/1988. La loro risoluzione automatica in caso di mancata attuazione entro i termini è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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