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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal GUP del Tribunale di Potenza contro il Senato della Repubblica in materia di insindacabilità parlamentare. Il ricorso era stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica previsto dalle norme integrative, rendendo il giudizio improcedibile.

Di cosa si tratta

Nel corso di un procedimento penale per calunnia a carico dell’ex senatore Rocco Loreto, il GUP del Tribunale di Potenza aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica. L’Assemblea del Senato aveva deliberato il 28 maggio 2003 che i fatti oggetto del procedimento riguardavano opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte aveva già dichiarato ammissibile il ricorso con l’ordinanza n. 131 del 2006.

La questione di legittimità costituzionale

Tipo: conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Potere ricorrente: GUP del Tribunale di Potenza. Potere resistente: Senato della Repubblica. Deliberazione oggetto del conflitto: deliberazione dell’Assemblea del Senato del 28 maggio 2003 sull’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. (r.o. n. 39 del 2005, fase di merito).

La decisione della Corte

La Corte dichiara improcedibile il giudizio. Il ricorso era stato notificato al Senato il 20 aprile 2006, ma depositato in cancelleria solo il 6 giugno 2006, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, tale termine è perentorio e il deposito tardivo rende il giudizio improcedibile.

Il principio

Nei giudizi per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, il termine di venti giorni dalla notifica per il deposito del ricorso, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative, è perentorio: il suo mancato rispetto determina l’improcedibilità del giudizio, indipendentemente dall’ammissibilità già dichiarata in fase preliminare.

Domande e risposte

Cosa è l’insindacabilità parlamentare di cui all’art. 68 Cost.?

L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La deliberazione parlamentare che qualifica un’attività come espressione di funzione parlamentare può essere contestata dal giudice penale attraverso il conflitto di attribuzioni.

Che cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Il conflitto di attribuzioni è uno strumento processuale attraverso cui un potere dello Stato (es. l’autorità giudiziaria) può contestare davanti alla Corte costituzionale una deliberazione di un altro potere (es. il Parlamento) che ritenga lesiva delle proprie attribuzioni.

Cosa comporta il deposito tardivo del ricorso in un conflitto di attribuzioni?

Il deposito oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica determina l’improcedibilità del giudizio: la Corte non può pronunciarsi nel merito, anche se aveva già dichiarato il ricorso ammissibile in sede preliminare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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