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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 22 della legge regionale Calabria n. 8/2003, che consentiva la confusione delle contabilità delle gestioni liquidatorie delle disciolte USL con quelle correnti delle ASL subentranti. La norma regionale violava i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del Servizio sanitario nazionale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Rossano, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a debiti di una disciolta U.S.L. (Calab.), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge regionale Calabria 26 giugno 2003, n. 8. La norma disciplinava la sorte delle sopravvivenze attive e passive delle disciolte gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali, attribuendole all’ASL ad esse subentrata e consentendo l’utilizzo delle disponibilità di cassa delle gestioni liquidatorie per il pagamento dei debiti maturati fino al 31 dicembre 1999.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 22 della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8. Parametro costituzionale: art. 117, terzo comma, della Costituzione (in riferimento al principio contenuto nell’art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724). Giudice rimettente: Tribunale di Rossano, ordinanza del 15 febbraio 2006 (r.o. n. 239 del 2006).
La decisione della Corte
La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambi i commi impugnati. La norma regionale causava una sostanziale confusione sia tra le diverse gestioni liquidatorie, sia tra queste e le gestioni correnti delle ASL, non essendo sufficiente a soddisfare i principi fondamentali statali la salvezza di una separazione meramente formale delle contabilità. La Regione aveva ecceduto le proprie competenze in materia di coordinamento della finanza sanitaria.
Il principio
La legislazione regionale in materia sanitaria non può consentire la commistione tra le contabilità delle gestioni liquidatorie delle disciolte USL e quelle delle ASL subentranti, violando i principi fondamentali statali che impongono la separazione effettiva — non meramente formale — di tali contabilità nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica e del Servizio sanitario nazionale.
Domande e risposte
Cosa sono le “gestioni liquidatorie” delle disciolte USL?
Quando le vecchie Unità sanitarie locali sono state soppresse e sostituite dalle Aziende sanitarie locali (ASL), le prime hanno lasciato debiti e crediti ancora da regolare. La gestione liquidatoria è il complesso delle operazioni necessarie per chiudere tali posizioni pregresse, separata dalla gestione ordinaria della nuova ASL.
Perché la separazione contabile è obbligatoria?
La separazione contabile garantisce la trasparenza e impedisce che i debiti storici delle vecchie USL si confondano con i costi della gestione corrente delle ASL, compromettendo il controllo della spesa sanitaria e i principi di coordinamento della finanza pubblica.
Quali sono le conseguenze dell’illegittimità della norma regionale?
La dichiarazione di illegittimità rende la norma inapplicabile con effetto ex tunc. I rapporti pendenti devono essere regolati in conformità ai principi fondamentali statali, con conseguente obbligo di tenere le contabilità delle gestioni liquidatorie separate da quelle delle ASL.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative concorrenti in materia di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.