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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 6 del d.l. 347/2003 (disciplina della ristrutturazione di grandi imprese insolventi, c.d. “legge Marzano”), sollevate dal Tribunale di Parma nell’ambito delle procedure Parmalat. Le norme che regolano l’azione revocatoria nell’amministrazione straordinaria speciale non violano gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Parma, nel corso di giudizi di revocatoria promossi da Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria contro la Banca Agricola Mantovana e la Banca Popolare di Milano, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. 347/2003 (convertito nella l. 39/2004, c.d. “legge Marzano”), come modificato dal d.l. 119/2004. Le disposizioni impugnate riguardavano le regole speciali dell’azione revocatoria nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 6, commi 1 e 1-ter, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella l. 39/2004, come modificato dal d.l. 119/2004, convertito nella l. 166/2004; e combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, dello stesso d.l. Parametri costituzionali: artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Parma, ordinanze del 25 e 20 febbraio 2006 (r.o. nn. 328 e 329 del 2006).
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza. Quanto alla pretesa “espropriazione” del terzo soccombente in revocatoria, il presupposto interpretativo del rimettente è erroneo: la revoca del pagamento non crea un nuovo credito, ma fa risorgere, insoddisfatto, il credito originario con il suo carattere concorsuale. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 71 della legge fallimentare, il che esclude qualsiasi profilo di illegittimità rispetto agli artt. 41 e 42 Cost.
Il principio
La revoca del pagamento nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi non “espropria” il terzo soccombente: elimina l’effetto estintivo dell’adempimento e fa risorgere, insoddisfatto, il credito originario con carattere concorsuale, rendendo applicabile la disciplina dell’art. 71 l.fall. Ciò esclude la violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.
Domande e risposte
Cos’è la “legge Marzano” e a chi si applica?
Il d.l. 347/2003 (c.d. legge Marzano) è una procedura speciale di insolvenza applicabile alle grandi imprese con almeno 500 dipendenti e un indebitamento di almeno 300 milioni di euro. Prevede l’amministrazione straordinaria con finalità di salvataggio industriale anziché liquidatoria.
Cosa succede se un pagamento viene revocato nell’amministrazione straordinaria?
La revoca del pagamento elimina retroattivamente l’effetto estintivo dell’adempimento. Il credito originario “rivive” insoddisfatto con il suo carattere concorsuale: il creditore partecipa alla distribuzione dell’attivo come tutti gli altri creditori, senza alcuna prelazione particolare.
Perché la disciplina speciale non viola l’art. 42 Cost. (tutela della proprietà)?
Perché il creditore che subisce la revoca non perde definitivamente il proprio credito: lo recupera nella sua forma originaria, partecipando al concorso dei creditori. Non si tratta quindi di una “espropriazione” ma di un ripristino della posizione concorsuale.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata, parametro della questione
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