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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 49 del d.lgs. 546/1992 (mancata previsione della sospendibilità degli effetti della sentenza tributaria impugnata in appello), sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto. La questione è inammissibile perché oggetto del provvedimento di sospensione non può mai essere la sentenza che ha respinto l’impugnazione, bensì il provvedimento impositivo originario.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 30, comma 1, della legge 413/1991, nella parte in cui non consentirebbero la sospensione degli effetti della sentenza impugnata per grave pregiudizio derivante dalla sua esecuzione. Oggetto del giudizio era la sospensione di una sentenza di appello tributario che aveva respinto il ricorso del contribuente (Antares s.a.s.).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Parametri costituzionali: artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale del Veneto, ordinanza dell’8 maggio 2006 (r.o. n. 449 del 2006).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’istanza di sospensione era stata reiterata dopo il suo rigetto in limine dell’appello e le questioni erano identiche a quelle già decise dalla Corte (sentenza n. 165 del 2000; ordinanze nn. 325 del 2001 e 217 del 2000), non prese in considerazione dal rimettente. Soprattutto, oggetto del provvedimento di sospensione non potrebbe mai essere la sentenza che ha respinto l’impugnazione, bensì semmai il provvedimento impositivo la cui impugnazione è stata rigettata in primo grado.
Il principio
Nel processo tributario la sospensione cautelare non può avere ad oggetto la sentenza che ha rigettato l’impugnazione del contribuente: essa può riguardare solo il provvedimento impositivo originario, il quale rimane esecutivo finché confermato dal giudice di merito. Una questione che ignori tale distinzione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Il contribuente può sospendere l’atto impositivo durante il processo tributario?
Sì: può chiedere la sospensione dell’atto impositivo (accertamento, cartella, ecc.) al giudice tributario durante il processo. Quella che non può essere sospesa è la sentenza sfavorevole: essa si limita a confermare l’atto impositivo, che rimane il titolo esecutivo.
Come funziona la sospensiva nel processo tributario in appello?
L’art. 47 del d.lgs. 546/1992 prevede la sospensione dell’atto impositivo in primo grado. In appello, la disciplina è più restrittiva e la giurisprudenza ha precisato che l’oggetto della sospensione non può essere la sentenza appellata, bensì l’atto tributario originario.
Perché il rimettente non ha esaminato la giurisprudenza costituzionale pregressa?
Il mancato esame delle precedenti pronunce della Corte costituzionale su questioni identiche costituisce un difetto di motivazione che rende la questione inammissibile: il giudice rimettente deve dimostrare la non manifesta infondatezza tenendo conto anche degli orientamenti già espressi dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto alla tutela giurisdizionale, parametro della questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
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