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Autore: Andrea Marton

  • Art. 9 IRAP – Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggett…

    Art. 9 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo

    In vigore dal 01/01/1998

    (1) 1. Per […] (2) gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all’articolo 78 [ndr. 56 comma 5] del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell’articolo 5. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all’articolo 19 ed ha effetto dall’inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta. 3. Per i soggetti che esercitano attività agricola, diversi da quelli di cui al comma 1, dalle società e enti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e dalle società di cui alla successiva lettera b), la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 5. Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 70, lett. c), n. 1), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. Testo precedente: “Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) (2) Le parole “i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) e per” sono state soppresse dall’art. 1, comma 70, lett. c), n. 2), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

  • Art. 8 D.Lgs. 346/1990 – Base imponibile

    Art. 8 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Base imponibile

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Il valore […] (1) netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3. 1 bis. Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali. (2) 2. In caso di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale (3) si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura della relativa procedura (4). 3. Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati. 4. […] (5) Note: (1) La parola “globale” è stata soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 78, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (3) Le parole “di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale” sono state sostituite alle precedenti “di fallimento del defunto” dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “della chiusura della relativa procedura” sono state sostituite alle precedenti “della chiusura del fallimento” dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all’art. 1 comma 3, ed escluse quelle indicate all’art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell’apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.“. CAPO II – Base imponibile SEZIONE I – Attivo ereditario

  • Art. 7 septies TUF – (Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, al…

    Art. 7 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del presente decreto.

    2. L’Organismo di cui al comma 1 dispone in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall’esercizio dell’attività qualora il soggetto iscritto all’albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell’articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati: a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare ; b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; d) reati previsti dal presente decreto.)) ((73))

  • Art. 17 SIC – Obblighi del datore di lavoro non delegabili

    Art. 17 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro non delegabili

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

  • Art. 7 quinquies TUF – Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con…

    Art. 7 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l’inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l’offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l’offerta delle quote o delle azioni degli Oicr.

    2. Se vi è fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni dell’Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell’Oicr, ((la Banca d’Italia o la Consob possono chiedere all’autorità competente di tale Stato di assumere i provvedimenti necessari, precisando i motivi della richiesta e informandone l’AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l’integrità dei mercati, il CERS)) . Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente, l’Oicr, ovvero il suo gestore, persiste nell’agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d’Italia o la Consob, dopo aver informato l’autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell’Oicr. ((132)) (73)

  • Articolo 21 Revisione Legale

    Art. 21 Rev. Leg. – Competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze assicura: a) l’abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l’iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, anche ai fini dello svolgimento delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione della sostenibilità; b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio; c) l’adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, dei principi di revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15; d) la formazione dei controllori di qualità incaricati dei controlli di qualità di competenza del Ministero e alla formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al registro; e) la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. f) l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 10 e 11, salvo quanto previsto dall’articolo 26; f-bis) il controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 1-bis; f-ter) all’adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni in materia di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 9-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-bis, 8-ter e 8-quater, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7-bis e 8, 10-sexies e 11, nonchè dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

    2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all’abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio.

    3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all’articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una convenzione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze.

    4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all’articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti affidati o delegati, possono compromettere l’indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

    5. Il Ministero dell’economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2, gli enti delegati di cui all’articolo 5, comma 13, e può indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.

    6. Nell’esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell’economia e delle finanze può: a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti; b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale; c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti; d) acquisire direttamente dal Registro delle imprese, anche con modalità telematiche nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualità.

    7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter.

    8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti l’entità dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell’attività svolta dall’iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all’ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l’integrale copertura del costo del servizio.

    9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull’attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l’altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità. 9 bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze assume la responsabilità finale per le attività di cui al comma 1 e dei controlli di qualità, delle ispezioni e delle sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell’articolo 22.

  • Art. 15 TUE – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

    Art. 15 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11) (1) 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo,(2) il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realiz- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 16 23 zare, delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. (3) Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo. (4) 2 bis. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. (5) 3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (6) ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Note: (1) Per la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui al presente articolo, si vedano: – l’art. 40, comma 5-quater, DL 31.5.2021 n. 77, pubblicato in G.U. 31.5.2021 n. 129; – l’art. 10-septies, comma 1, lett. a), DL 21.3.2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20.5.2022 n. 51, come da ultimo modificato dal DL 29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14; – l’art. 10, comma 4, DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (2) Le parole “Salvo quanto previsto dal quarto periodo,“ sono state inserite dall’art. 7-bis, comma 1, DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (3) Comma sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. f), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. Testo precedente: “Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.“. (4) Periodo inserito dall’art. 7-bis, comma 1, DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (5) Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. f), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (6) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. SEZIONE II – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

  • Articolo 223 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 223 CCII – Conti speciali

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall’articolo 812 del co- dice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonchè dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

    2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

    3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

  • Art. 2 TUPI – Fonti

    Art. 2 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Fonti

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

    1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

    2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano ((o che abbiano introdotto)) discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate ((nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,)) da successivi contratti o accordi collettivi ((nazionali)) e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili ((…)) .

    3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma

    2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

    3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile .

  • Art. 7 quater TUF – Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE

    Art. 7 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE

    In vigore dal 01/07/1998

    1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento UE con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, di banche UE con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall’articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all’Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l’intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

    2. L’autorità di vigilanza che procede adotta i provvedimenti necessari, sentita l’altra autorità, compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell’intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando: a) mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell’autorità competente dello Stato in cui l’intermediario ha sede legale; b) risultano violazioni delle norme di comportamento; c) le irregolarità commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell’articolo 5, comma 1; d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

    3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall’autorità che li ha adottati all’autorità competente dello Stato UE in cui l’intermediario ha sede legale.

    4. Se vi è fondato sospetto che un’impresa di investimento UE o una banca UE, operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia o la Consob informano l’autorità competente dello Stato membro in cui l’intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente, l’intermediario persiste nell’agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d’Italia o la Consob, dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro in cui l’intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d’Italia o la Consob procedono sentita l’altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.

    5. ((Il comma 4 si applica anche nel caso di violazioni da parte:)) a) ((di imprese di investimento UE o banche UE, con succursale in Italia;)) b) ((di società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia. In tale caso: 1) la Consob informa la Banca d’Italia e l’AESFEM; 2) la Banca d’Italia, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, informa la Consob e il CERS.)) ((132))

    6. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell’impresa d’investimento UE o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d’Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall’autorità competente dello Stato d’origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine. (73)