Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 149/2007 – Insindacabilità parlamentare Vendola conflitto poteri

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    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina. Ha dichiarato che non spettava al Tribunale adottare taluni provvedimenti processuali nel procedimento civile a carico del deputato Nicola Vendola, ignorando l’eccezione di insindacabilità ex art. 68 Cost. Ha invece confermato la legittimità dell’ordinanza con cui il Tribunale aveva rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Corte.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Nicola Vendola era stato convenuto in giudizio civile davanti al Tribunale di Messina per risarcimento di danni da dichiarazioni asseritamente diffamatorie nei confronti di una testata giornalistica. La sua difesa aveva eccepito l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale aveva proseguito il procedimento senza trasmettere gli atti alla Camera, e la Camera aveva sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Camera dei deputati ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale di Messina per i provvedimenti di rinvio dell’udienza del 30 giugno e 21 luglio 2003, il provvedimento di trattenimento in decisione del 22 settembre 2003, e l’ordinanza del 27 gennaio 2004 con cui il Tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 7 dell’art. 3 della l. n. 140 del 2003 (norme sull’insindacabilità parlamentare).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Tribunale di Messina adottare i tre provvedimenti di rinvio e trattenimento in decisione, e li ha annullati: il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Camera appena è stata sollevata l’eccezione di insindacabilità, senza differire la decisione. Ha invece dichiarato che spettava al Tribunale emanare l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, una volta che la Camera aveva deliberato l’insindacabilità.

    Il principio

    Sollevata l’eccezione di insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost., il giudice deve trasmettere immediatamente gli atti alla Camera competente ai sensi dell’art. 3 della l. n. 140 del 2003, senza adottare provvedimenti interlocutori che ritardino tale trasmissione; il giudice può legittimamente sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma che disciplina l’insindacabilità.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È la garanzia di insindacabilità parlamentare, distinta dall’immunità per reati.

    Che cosa avrebbe dovuto fare il Tribunale di Messina?

    Appena sollevata l’eccezione di insindacabilità, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. n. 140 del 2003, senza rinviare le udienze o trattenere la causa in decisione.

    Il Tribunale poteva sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma?

    Sì. La Corte ha dichiarato che spettava al Tribunale emanare l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dopo che la Camera aveva deliberato l’insindacabilità; era un atto legittimo nell’esercizio dei poteri del giudice.

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  • Corte cost. n. 148/2007 – Agevolazioni prima casa decadenza acquisto successivo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla nota II-bis, comma 4, dell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 (imposta di registro), nella parte in cui impone di adibire a propria abitazione principale il secondo immobile acquistato per evitare la decadenza dalle agevolazioni prima casa. Il rimettente non aveva adeguatamente valutato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

    Di cosa si tratta

    Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa prevedono, tra le condizioni per non decadere dal beneficio già fruito, che il contribuente venda la precedente abitazione e acquisti un nuovo immobile entro un anno, adibendolo a propria abitazione principale. La Commissione tributaria provinciale di Udine era chiamata a decidere su un caso in cui il contribuente, trasferitosi per lavoro in altra località, non aveva adibito il nuovo immobile ad abitazione principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Udine ha impugnato l’ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la decadenza sia evitata anche mediante l’acquisto della nuda proprietà o altri diritti reali minori, e nella parte in cui impone di adibire il secondo immobile ad abitazione principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché il rimettente non aveva tenuto conto della possibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione: l’Avvocatura dello Stato aveva prospettato che la norma possa essere letta nel senso di consentire l’acquisto di qualunque dei diritti indicati al comma 1 (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione), e che il requisito dell’abitazione principale non sia irragionevole in quanto diretto a escludere le operazioni speculative.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se la norma sia suscettibile di un’interpretazione conforme a Costituzione; la mancata considerazione di tale possibilità, segnalata dall’Avvocatura dello Stato, rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    In quali casi si decade dalle agevolazioni prima casa?

    Tra le ipotesi principali: la mancata trascrizione della residenza nel comune ove si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto; la vendita dell’immobile entro 5 anni senza riacquistare un’altra abitazione principale entro l’anno; il mancato utilizzo come abitazione principale dell’immobile riacquistato.

    Che cosa ha osservato l’Avvocatura dello Stato?

    Ha sostenuto che la norma può essere interpretata nel senso che la decadenza è evitata dall’acquisto di qualsiasi diritto reale indicato al comma 1, e che il requisito dell’abitazione principale non è irragionevole perché mira a escludere acquisti speculativi dal beneficio fiscale.

    Perché l’art. 35 Cost. era stato invocato?

    Perché il contribuente aveva acquistato il secondo immobile in una città diversa da quella di residenza per esigenze lavorative, sostenendo che l’obbligo di adibire quell’immobile ad abitazione principale discriminasse chi si sposta per lavoro.

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  • Corte cost. n. 147/2007 – Sanzioni tributarie persone giuridiche retroattività

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 7, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, che applica retroattivamente alle società con personalità giuridica la regola per cui le sanzioni amministrative tributarie sono a esclusivo carico della persona giuridica (e non dei suoi rappresentanti). Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente sulla non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 ha stabilito che le sanzioni amministrative tributarie relative ai rapporti fiscali propri di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica. Il comma 2 della norma applica retroattivamente questo principio alle violazioni già commesse ma non ancora contestate o sanzionate alla data di entrata in vigore del decreto. La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva sollevato questione di legittimità in un contenzioso relativo al tributo speciale per il deposito in discarica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 23, 25 e 77 Cost., sostenendo che la retroattività della norma violasse i principi di ragionevolezza, di certezza del diritto e di irretroattività della legge tributaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente si era limitato ad affermazioni apodittiche, senza confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale che ha più volte escluso che l’irretroattività della legge tributaria abbia rango costituzionale (al di fuori della materia penale ex art. 25 Cost.).

    Il principio

    Il divieto di retroattività della legge tributaria non ha rango costituzionale al di fuori della materia penale; chi solleva questione di legittimità costituzionale invocandolo deve confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale consolidata in senso contrario, pena la manifesta inammissibilità per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003?

    Che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica, eliminando la responsabilità solidale del rappresentante legale.

    Perché la retroattività era problematica?

    Perché applicava il nuovo regime anche a violazioni già commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, modificando retroattivamente i soggetti tenuti al pagamento delle sanzioni per fatti già accaduti.

    La retroattività della legge tributaria è vietata dalla Costituzione?

    No, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte. Il divieto di retroattività ha rango costituzionale solo per la legge penale (art. 25 Cost.); in materia tributaria è un principio di civiltà giuridica tutelato dalla legge ordinaria, ma non dalla Costituzione.

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  • Corte cost. n. 172/2007 – Patente a punti e restituzione atti al giudice

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    La Corte restituisce gli atti al Giudice di pace di Bra, che aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada (obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente ai fini della decurtazione del punteggio), perché nel frattempo è intervenuta una modifica normativa rilevante.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Bra aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’obbligo — sanzionato pecuniariamente — posto a carico del proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento di un’infrazione che comporta la decurtazione del punteggio. Nelle more del giudizio costituzionale, la norma è stata modificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Bra ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nella parte in cui sanziona la mancata comunicazione dei dati del conducente, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. La norma censurata ha subito modifiche legislative successive all’ordinanza di rimessione: il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale, la norma impugnata viene modificata dal legislatore, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se la questione di legittimità mantenga la propria rilevanza e fondatezza alla luce dello ius superveniens.

    Domande e risposte

    Perché la Corte restituisce gli atti invece di decidere nel merito?

    Quando la norma censurata è modificata dopo la rimessione, il quadro normativo cambia e il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto e se i dubbi di costituzionalità persistano o si siano risolti.

    Il proprietario è davvero obbligato a «denunciare» il conducente?

    L’art. 126-bis CdS prevede che, quando un’infrazione comporta la decurtazione del punteggio, l’organo accertatore inviti il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente. La questione controversa era se sanzionare pecuniariamente il proprietario che non comunichi i dati violi il diritto di difesa o il principio di uguaglianza.

    Cosa succede se il giudice rimettente, dopo la restituzione, solleva nuovamente la questione?

    Il giudice può sollevare nuovamente la questione con riferimento al testo novellato della norma, e la Corte procederà allora a un nuovo giudizio sul merito.

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  • Corte cost. n. 146/2007 – Sequestro ciclomotore e casco obbligatorio codice strada

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti a più Giudici di pace (Caltanissetta, Recanati, Modica, Locri, Noto, Torre Annunziata, Scicli) che avevano sollevato questioni sull’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada (sequestro del veicolo per guida senza casco) e sull’art. 171 dello stesso codice. Nel frattempo erano intervenute modifiche normative rilevanti che imponevano una rivalutazione della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), introdotto dal d.l. n. 115 del 2005, prevedeva il sequestro obbligatorio del ciclomotore qualora il conducente fosse sprovvisto del casco. Numerosi Giudici di pace avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma e delle norme sull’obbligo del casco (art. 171), lamentando la violazione di vari principi costituzionali, tra cui la ragionevolezza e la tutela della proprietà privata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Dodici Giudici di pace di varie città hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 1, 2, 3, e 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 31, 42 e 111 Cost., contestando principalmente la sproporzione tra la sanzione del sequestro e la gravità dell’infrazione, nonché il possibile pregiudizio arrecato a soggetti terzi proprietari del veicolo non responsabili dell’infrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti perché nelle more del giudizio erano intervenute modifiche legislative alla disciplina del codice della strada, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del nuovo quadro normativo.

    Il principio

    Quando modifiche legislative sopravvenute incidono sulla norma impugnata, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino se la questione mantenga rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del mutato assetto normativo.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada?

    Nella versione vigente all’epoca della rimessione, prevedeva il sequestro obbligatorio del ciclomotore quando il conducente circolasse senza indossare il casco protettivo, anche se il conducente non era il proprietario del mezzo.

    Quali erano i profili di incostituzionalità sollevati?

    La sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, la penalizzazione del proprietario del veicolo non responsabile dell’infrazione, e la possibile violazione della finalità rieducativa della pena e del principio di personalità della responsabilità penale.

    Perché la Corte ha restituito gli atti?

    Perché durante il giudizio costituzionale erano intervenute modifiche normative al codice della strada che potevano avere inciso sul contenuto delle disposizioni impugnate, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte dei giudici rimettenti.

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  • Corte cost. n. 171/2007 – Incostituzionalità decreto-legge per mancanza dei presupposti

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    Sentenza storica: per la prima volta la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità di un decreto-legge per «evidente mancanza» dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall’art. 77, secondo comma, della Costituzione. La norma censurata modificava le cause di decadenza dalla carica di sindaco in modo retroattivo, priva di ogni urgenza.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 80/2004, convertito in legge, aveva inserito nel testo unico degli enti locali la parola «primo comma» dopo il riferimento all’art. 314 c.p. (peculato), limitando così l’applicazione della decadenza dalla carica di sindaco ai soli condannati per peculato in senso stretto, escludendo il peculato d’uso (secondo comma). La modifica era retroattiva e interessava il caso del sindaco di Messina, già condannato definitivamente per peculato d’uso prima dell’entrata in vigore del decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 7, comma 1, lettera a), del d.l. n. 80/2004, convertito dalla legge n. 140/2004, per evidente carenza dei presupposti di necessità e urgenza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. a), del d.l. n. 80/2004. La norma era priva di qualsiasi connotazione d’urgenza: interveniva su un caso specifico e già definito in sede giudiziaria, con chiaro intento retroattivo. L’urgenza è requisito sostanziale e non meramente formale: il sindacato della Corte può spingersi a censurare l’evidente difetto dei presupposti del decreto-legge.

    Il principio

    I presupposti di necessità e urgenza per l’adozione del decreto-legge (art. 77, secondo comma, Cost.) non sono meri presupposti formali ma requisiti sostanziali soggetti al sindacato di costituzionalità. Quando la carenza di tali presupposti è «evidente» — perché la norma persegue chiaramente un fine non urgente o ad personam — la Corte può e deve dichiarare l’incostituzionalità.

    Domande e risposte

    In cosa consiste la «evidente mancanza» dei presupposti del decreto-legge?

    Non è sufficiente che i presupposti di necessità e urgenza siano opinabili: la Corte interviene solo quando la loro assenza sia «evidente», cioè macroscopica e incontrovertibile. Nel caso di specie la norma era chiaramente retroattiva e finalizzata a incidere su un singolo caso già definito.

    Che differenza c’è tra peculato e peculato d’uso?

    Il peculato (art. 314, primo comma, c.p.) è l’appropriazione indebita di denaro o cose da parte del pubblico ufficiale. Il peculato d’uso (secondo comma) è la sottrazione temporanea della cosa per trarne profitto personale, con successiva restituzione. La distinzione è rilevante ai fini delle sanzioni accessorie, tra cui la decadenza dalla carica.

    Questa sentenza ha cambiato la prassi dei decreti-legge in Italia?

    Sì. La sentenza n. 171/2007 ha segnato un punto di svolta nel diritto costituzionale italiano: ha dimostrato che i presupposti del decreto-legge sono sindacabili nel merito dalla Corte, creando un deterrente contro l’abuso di questo strumento normativo.

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  • Corte cost. n. 145/2007 – Cognome paterno automatico figlio naturale riconosciuto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, che impone la trasmissione automatica del cognome paterno al figlio naturale riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 61 del 2006, che aveva già dichiarato inammissibile una questione analoga per i figli legittimi, indicando che la soluzione spetta al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Quando un figlio naturale viene riconosciuto contestualmente da entrambi i genitori non coniugati, l’art. 262 c.c. impone automaticamente l’attribuzione del cognome paterno, senza alcuna possibilità di scelta per i genitori. Il Tribunale di Bolzano era stato adito da una coppia di genitori non coniugati che desideravano attribuire alla figlia il cognome materno, ma l’ufficiale di stato civile aveva iscritto il cognome paterno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano ha impugnato l’art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sostenendo che la trasmissione automatica del cognome paterno violasse il diritto all’identità personale del minore e il principio di uguaglianza tra uomo e donna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, richiamando la sentenza n. 61 del 2006, che aveva già giudicato inammissibile una questione analoga sul cognome del figlio legittimo. La Corte ha ribadito che si tratta di una questione che richiede un intervento legislativo in grado di operare scelte sistematiche, non una pronuncia additiva della Corte che potrebbe creare lacune o incongruenze.

    Il principio

    La regola dell’automatica trasmissione del cognome paterno ai figli, pur riconoscendosi come espressione di una visione patriarcale della famiglia non più adeguata, richiede una riforma legislativa complessiva che spetta al Parlamento operare; non è consentita una pronuncia additiva della Corte che, intervenendo parzialmente, creerebbe disarmonie sistematiche.

    Domande e risposte

    Perché i genitori volevano il cognome materno per la figlia?

    Avevano espresso la volontà che la figlia assumesse il cognome della madre al momento del riconoscimento contestuale, ma l’ufficiale di stato civile aveva comunque trascritto il cognome paterno in applicazione dell’art. 262 c.c.

    Che cosa ha detto la Corte con la sentenza n. 61 del 2006?

    Aveva dichiarato inammissibile una questione analoga sull’acquisizione automatica del cognome paterno da parte dei figli legittimi, ritenendo che la soluzione richiedesse un intervento legislativo organico e non una pronuncia additiva della Corte.

    La legge è stata poi modificata?

    Sì: il d.lgs. n. 154 del 2013 e poi la legge n. 85 del 2022 hanno riformato le norme sul cognome, consentendo ai genitori di attribuire al figlio il cognome di entrambi o solo quello materno.

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  • Corte cost. n. 170/2007 – Rito societario in proprietà industriale e delega legislativa

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 134, comma 1, del Codice della proprietà industriale nella parte in cui impone l’applicazione del rito societario (d.lgs. n. 5/2003) alle controversie in materia di proprietà industriale, per eccesso di delega rispetto alla legge n. 273/2002.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale, doveva applicare il cosiddetto rito societario (introdotto dal d.lgs. n. 5/2003) alle controversie di propria competenza, in virtù dell’art. 134, comma 1, del Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005). Il rimettente dubitava che tale norma rispettasse i limiti della delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e degli artt. 15 e 16 della legge n. 273/2002, in riferimento all’art. 76 della Costituzione. La norma imponeva il rito societario nelle controversie in materia di proprietà industriale senza che la delega lo prevedesse.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30/2005 nella parte in cui stabilisce l’applicazione del rito societario (d.lgs. n. 5/2003) alle controversie delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. La delega legislativa non prevedeva tale estensione e, alla data di emanazione del d.lgs. n. 30/2005, la delega per le sezioni specializzate (art. 16 l. n. 273/2002) era già scaduta.

    Il principio

    Il legislatore delegato non può eccedere i limiti della delega ricevuta dal Parlamento. L’art. 76 Cost. impone che i decreti legislativi siano adottati nei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega e nel termine da essa stabilito. L’uso di una delega scaduta o l’estensione ad ambiti non previsti dalla delega integra un vizio di illegittimità costituzionale per eccesso di delega.

    Domande e risposte

    Che cos’è il «rito societario»?

    Il rito societario è un procedimento civile speciale, introdotto dal d.lgs. n. 5/2003, caratterizzato da uno scambio di memorie scritte prima dell’udienza e da regole istruttorie particolari. È stato successivamente abrogato dal d.lgs. n. 40/2006 che ha reintrodotto il rito ordinario.

    Che cosa è il vizio di eccesso di delega?

    Si verifica quando il decreto legislativo disciplina materie o adotta soluzioni non contemplate dalla legge delega, oppure è emanato dopo la scadenza del termine fissato dal Parlamento. In entrambi i casi si viola l’art. 76 della Costituzione.

    Cosa accade concretamente alle cause già pendenti secondo il rito societario?

    A seguito della dichiarazione di incostituzionalità, le cause pendenti in materia di proprietà industriale non possono più essere trattate secondo il rito societario. Il giudice deve applicare il rito ordinario o il rito compatibile con la materia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 144/2007 – Rimessione in pristino paesaggio estinzione reato edilizio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), nella parte in cui non estende al reato edilizio l’estinzione del reato paesaggistico conseguente alla rimessione in pristino. La norma non è irragionevole: i due reati proteggono beni giuridici distinti e la loro disciplina può legittimamente differire.

    Di cosa si tratta

    Chi realizza opere in zona vincolata paesaggisticamente può incorrere in due reati distinti: quello paesaggistico (art. 181 d.lgs. n. 42/2004) e quello edilizio (art. 44 d.P.R. n. 380/2001). L’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali prevede l’estinzione del reato paesaggistico quando il trasgressore rimetta in pristino l’area prima della condanna. Il Tribunale di Grosseto sosteneva che la norma fosse irragionevole per non prevedere anche l’estinzione del reato edilizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale penale di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’estinzione anche del reato edilizio (art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001) in caso di rimessione in pristino da parte del trasgressore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il reato paesaggistico e il reato edilizio tutelano beni giuridici diversi — il paesaggio e l’assetto urbanistico-edilizio — e il legislatore può ragionevolmente prevedere discipline differenziate per la loro estinzione. Non è irragionevole che la rimessione in pristino estingua solo il reato paesaggistico e non anche quello edilizio.

    Il principio

    La rimessione in pristino di aree vincolate paesaggisticamente estingue solo il reato paesaggistico e non anche il connesso reato edilizio, in quanto i due illeciti tutelano beni giuridici diversi; la diversità di trattamento non è irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Che cosa si intende per rimessione in pristino?

    È il ripristino della situazione preesistente all’abuso, cioè la demolizione delle opere realizzate abusivamente e il ripristino dello stato dei luoghi, effettuata spontaneamente dal trasgressore prima che sia disposta d’ufficio o prima della condanna.

    Quali sono le differenze tra il reato paesaggistico e il reato edilizio?

    Il reato paesaggistico (art. 181 d.lgs. n. 42/2004) tutela il valore del paesaggio e dell’ambiente; il reato edilizio (art. 44 d.P.R. n. 380/2001) tutela l’assetto urbanistico e il governo del territorio. Sono beni giuridici distinti, suscettibili di disciplina autonoma.

    Il patteggiamento era possibile per entrambi i reati?

    Nel caso concreto, la richiesta di patteggiamento era stata avanzata per tutti i reati contestati, ma la procedura era bloccata dalla questione sull’estensione della causa di estinzione. Con la declaratoria di manifesta infondatezza, il procedimento poteva proseguire secondo le regole ordinarie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 169/2007 – Autonomia finanziaria regionale e spesa per il personale

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    La Corte dichiara incostituzionale il comma 202 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, che imponeva alle Regioni vincoli specifici sulle indennità di carica dei titolari degli organi politici regionali. Dichiara invece non fondate le questioni sui commi 198-201 e 203-205, che fissano tetti alla spesa per il personale: tali vincoli costituiscono legittimi principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Numerose Regioni a statuto ordinario e speciale, oltre a Province autonome, hanno impugnato vari commi dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005). In particolare, i commi da 198 a 206 imponevano per il triennio 2006-2008 limiti alla spesa per il personale degli enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale (non oltre il livello del 2004, ridotto dell’1%) e vincoli alle indennità di carica dei componenti degli organi politici regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni hanno censurato i commi da 198 a 206 dell’art. 1 della l. n. 266/2005 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché agli statuti speciali regionali, sostenendo che i vincoli posti avessero contenuto specifico e puntuale incompatibile con l’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del solo comma 202, che fissava limiti alle indennità di carica dei titolari degli organi politici regionali: tale norma, intervenendo sull’organizzazione interna delle Regioni, eccede i limiti del coordinamento della finanza pubblica. I commi 198-201 e 203-205 sono invece ritenuti espressione legittima della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Le norme statali che fissano tetti alla spesa per il personale degli enti territoriali, quando hanno carattere di principio e non di disciplina di dettaglio, costituiscono legittimi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. e non ledono l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica»?

    Sono le norme statali che, pur intervenendo in materie di competenza concorrente Stato-Regioni, si limitano a fissare obiettivi e criteri generali (ad esempio tetti di spesa), lasciando alle Regioni libertà di scelta sui mezzi per conseguirli.

    Perché il comma 202 è incostituzionale e gli altri no?

    Il comma 202 fissava limiti specifici alle indennità dei titolari degli organi politici regionali, incidendo direttamente sull’organizzazione interna delle Regioni: materia riservata alla competenza residuale regionale. I commi 198-201, invece, si limitavano a indicare un obiettivo (contenimento della spesa per il personale), lasciando alle Regioni autonomia attuativa.

    L’autonomia finanziaria delle Regioni è assoluta?

    No. L’art. 119 Cost. garantisce autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ma nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci e dei principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legge statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 143/2007 – Rinnovo permesso soggiorno condanna stupefacenti

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Lombardia (Brescia) in materia di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno a un cittadino straniero condannato per reati di stupefacenti. Nelle more del giudizio era entrato in vigore il d.lgs. n. 5 del 2007, che aveva modificato la disciplina impugnata: il TAR doveva pertanto rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino marocchino residente in Italia con la propria famiglia dal 1992 si era visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno dalla Questura di Mantova a causa di una condanna, patteggiata nel 2004 con sospensione condizionale della pena, per cessione di hashish. Il TAR Brescia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del Testo Unico Immigrazione che non consentivano alcuna valutazione discrezionale della situazione concreta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), nel testo risultante dalle modifiche della l. n. 189 del 2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 13, 24, 27, 29, 30, 35, 36, 41 e 117, comma 1, della Costituzione, per la mancanza di qualsiasi valutazione della concreta pericolosità del soggetto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente perché, medio tempore, era entrato in vigore il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, che aveva modificato le disposizioni impugnate del Testo Unico Immigrazione. Il TAR doveva pertanto riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce della nuova disciplina.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, interviene una modifica normativa che incide direttamente sulla disposizione impugnata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro legislativo.

    Domande e risposte

    Perché era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno?

    Perché le norme del Testo Unico Immigrazione applicabili all’epoca imponevano il rifiuto del rinnovo in presenza di determinate condanne penali, senza consentire alcuna valutazione della situazione personale e familiare del richiedente.

    Che cosa ha cambiato il d.lgs. n. 5 del 2007?

    Ha modificato la disciplina del Testo Unico Immigrazione in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, introducendo criteri diversi rispetto a quelli vigenti al momento della rimessione. La Corte ha quindi restituito gli atti al giudice affinché verificasse se la questione mantenesse rilevanza.

    Quali diritti fondamentali erano in gioco?

    L’unità familiare (artt. 29 e 30 Cost.), la tutela dei figli minori, il diritto al lavoro (artt. 35 e 36 Cost.) e i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.), oltre al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 168/2007 – Servizi postali e parità di trattamento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 6 del T.U. postale e dell’art. 19 del d.lgs. n. 261/1999 in relazione all’art. 3 della Costituzione, perché il rimettente non ha motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, aveva dubitato della compatibilità con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) di alcune norme sui servizi postali, che riservano talune attività in via esclusiva al fornitore del servizio universale. La questione è dichiarata inammissibile per vizi dell’ordinanza di rimessione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. disposizioni in materia postale) e dell’art. 19 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (attuazione direttiva 97/67/CE sui servizi postali), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione perché l’ordinanza di rimessione non motiva sufficientemente la rilevanza delle norme impugnate nel giudizio principale pendente davanti al rimettente.

    Il principio

    La rilevanza della questione di costituzionalità è presupposto indispensabile per l’ammissibilità dell’incidente: il giudice rimettente deve spiegare in modo non implausibile perché la norma censurata debba applicarsi nel caso concreto e perché l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità influirebbe sull’esito del giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il «servizio universale» nel settore postale?

    Il servizio universale è l’insieme delle prestazioni postali di base che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale a prezzi accessibili: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali.

    Perché la questione è inammissibile e non infondata?

    L’inammissibilità dipende da un difetto formale dell’ordinanza di rimessione: il giudice non ha spiegato perché la norma impugnata sia necessaria per risolvere la controversia. La Corte non esamina quindi il merito della questione.

    Cosa può fare il giudice rimettente dopo una declaratoria di inammissibilità?

    Il giudice può sollevare nuovamente la questione, questa volta con un’ordinanza che motivi adeguatamente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità.

    Norme collegate