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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 15 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

In vigore dal 30/06/2003

1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11) (1) 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo,(2) il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realiz- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 16 23 zare, delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. (3) Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo. (4) 2 bis. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. (5) 3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (6) ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Note: (1) Per la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui al presente articolo, si vedano: – l’art. 40, comma 5-quater, DL 31.5.2021 n. 77, pubblicato in G.U. 31.5.2021 n. 129; – l’art. 10-septies, comma 1, lett. a), DL 21.3.2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20.5.2022 n. 51, come da ultimo modificato dal DL 29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14; – l’art. 10, comma 4, DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (2) Le parole “Salvo quanto previsto dal quarto periodo,“ sono state inserite dall’art. 7-bis, comma 1, DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (3) Comma sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. f), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. Testo precedente: “Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.“. (4) Periodo inserito dall’art. 7-bis, comma 1, DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (5) Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. f), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (6) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. SEZIONE II – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

In sintesi

  • L’art. 15 del DPR 380/2001 disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, fissando termini di inizio e ultimazione dei lavori.
  • Il termine per l’inizio dei lavori non può superare un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione non può superare tre anni dall’inizio dei lavori.
  • Per gli interventi su impianti rinnovabili ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, il termine per l’inizio è elevato a tre anni.
  • Decorsi i termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, salvo proroga richiesta prima della scadenza.
  • La proroga è accordabile per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare, per particolare mole o complessità dell’opera, per difficoltà tecnico-esecutive emerse, o per opere pubbliche su più esercizi finanziari.
  • Il comma 2-bis prevede proroga automatica se i lavori non possono iniziare o concludersi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria poi rivelatesi infondate.

L’art. 15 del Testo Unico Edilizia disciplina la dimensione temporale del permesso di costruire: il titolo non è eterno, ha un’efficacia limitata nel tempo che impone al privato di rispettare scadenze precise. Per il professionista è una norma da padroneggiare: la decadenza del permesso comporta la necessità di chiedere un nuovo titolo per la parte non eseguita, con tutto ciò che comporta in termini di tempi, costi e rischi (per esempio cambio della normativa applicabile, sopravvenute previsioni urbanistiche contrastanti).

I termini ordinari: un anno per iniziare, tre per finire

Il comma 1 prevede che nel permesso siano indicati i termini di inizio e ultimazione dei lavori. Il comma 2 fissa quelli ordinari:

(a) termine di inizio: massimo un anno dal rilascio del titolo. È il tempo entro il quale il titolare deve concretamente avviare i lavori, non semplicemente ottenere autorizzazioni preparatorie o effettuare attività preliminari (scavi di prova, indagini geologiche). L’inizio dei lavori si manifesta con atti idonei a evidenziare l’effettivo avvio dell’opera (sbancamenti, recinzione del cantiere, getti di fondazione, installazione del cantiere). La giurisprudenza è ferma nel ritenere che attività solo preparatorie non integrano l’inizio dei lavori;

(b) termine di ultimazione: massimo tre anni dall’inizio dei lavori. È il tempo entro il quale l’opera deve essere completata. La completazione si misura sulla base del progetto autorizzato: deve essere realizzato il corpo principale, le finiture, le opere essenziali. Restano possibili lavori marginali successivi, ma il fabbricato deve essere sostanzialmente concluso.

Una previsione speciale riguarda gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati ex art. 12 D.Lgs. 387/2003: per questi il termine di inizio è elevato a tre anni dal rilascio del titolo (D.L. 50/2022, conv. L. 91/2022). Il legislatore ha riconosciuto la complessità tecnica e finanziaria di questi impianti, che richiedono tempi più lunghi per l’avvio.

La decadenza per scadenza dei termini

Decorsi i termini di inizio o di ultimazione dei lavori, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. Significa che la decadenza opera automaticamente, non richiede un atto formale dell’amministrazione (anche se è prassi che il SUE accerti la decadenza con apposito provvedimento). Conseguenze:

(a) per la parte già eseguita: l’opera resta legittima (è coperta dal permesso fino a quel momento valido);

(b) per la parte non eseguita: occorre un nuovo permesso. L’art. 15 comma 3 lo precisa: la realizzazione della parte non ultimata è subordinata al rilascio di nuovo permesso, salvo che le opere rientrino tra quelle realizzabili mediante SCIA ai sensi dell’art. 22.

Il nuovo permesso comporta: nuova istruttoria di conformità urbanistica (con il rischio che il quadro normativo sia mutato), eventuale ricalcolo del contributo di costruzione (gli oneri possono essere stati aggiornati), nuovi termini di inizio e ultimazione.

La proroga: anteriore alla scadenza

Per evitare la decadenza, il titolare può richiedere una proroga prima della scadenza dei termini. Attenzione: la richiesta deve essere anteriore alla scadenza, altrimenti la decadenza è già operata e la richiesta è inammissibile. La proroga è accordata con provvedimento motivato in quattro casi:

(a) fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare: per esempio sopravvenute restrizioni amministrative, vincoli temporanei, problemi non imputabili al titolare;

(b) mole dell’opera da realizzare: opere di grandi dimensioni che richiedono tempi superiori al triennio;

(c) particolari caratteristiche tecnico-costruttive: opere tecnicamente complesse;

(d) difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori: imprevisti tecnici, difficoltà geologiche, esigenze costruttive non prevedibili;

(e) opere pubbliche con finanziamento su più esercizi finanziari.

Il comma 2-bis: proroga automatica per ostacoli esterni

Il comma 2-bis, introdotto dal D.L. 133/2014 (Sblocca Italia), prevede una fattispecie di proroga obbligatoria. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. È una garanzia per il privato che subisce ingiustamente blocchi: per esempio, un sequestro penale del cantiere poi annullato, un’ordinanza di sospensione comunale poi revocata, un ricorso del vicino accolto in primo grado e rigettato in appello. In questi casi il tempo perso non si imputa al titolare e i termini sono prorogati di un periodo equivalente.

Le proroghe legali generali

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte con proroghe legali generali dei termini ex art. 15 (citate nelle note dell’articolo): D.L. 76/2020 art. 10 comma 4 (proroghe COVID), D.L. 77/2021 art. 40 comma 5-quater, D.L. 21/2022 art. 10-septies (proroghe per crisi energetica e ucraina). Sono interventi straordinari che hanno prorogato automaticamente i permessi in scadenza per periodi determinati, senza necessità di domanda individuale. Il professionista deve verificare se il proprio permesso beneficia di una proroga legale ancora applicabile.

Decadenza per contrastanti previsioni urbanistiche

Il comma 4 prevede una causa speciale di decadenza: il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. È una norma di tutela della pianificazione: se cambiano le regole urbanistiche, i permessi non ancora attuati decadono per evitare che si consolidino assetti difformi dalle nuove previsioni. Ma è salva la posizione di chi ha iniziato i lavori: la pianificazione non può penalizzare retroattivamente chi era in regola e ha già investito.

Caso pratico: la proroga prima della scadenza

Tizio ha ottenuto un permesso di costruire il 1° marzo 2024 con termine di inizio dei lavori al 1° marzo 2025. A febbraio 2025 si rende conto che non riuscirà a iniziare i lavori in tempo per problemi finanziari (banca che ha rivisto il finanziamento). Il 25 febbraio 2025 presenta richiesta di proroga al SUE motivando i fatti sopravvenuti. Il SUE valuta e concede una proroga di sei mesi. Tizio può ora iniziare entro il 1° settembre 2025. Se invece avesse atteso il 5 marzo per chiedere la proroga, sarebbe già scaduto il termine e il permesso decaduto: avrebbe dovuto chiedere un nuovo titolo.

Caso pratico: la decadenza per cambio di normativa

Caia ha un permesso del 2022 per ristrutturare un edificio con ampliamento volumetrico del 20%. Inizia i lavori nei termini ma li conclude solo per il corpo principale. Nel 2025, prima del completamento dell’ampliamento, il comune approva una variante che riduce drasticamente l’edificabilità della zona, vietando l’ampliamento. Il permesso decade per la parte non eseguita ai sensi del comma 4 (contrastanti previsioni urbanistiche), salvo che Caia dimostri di aver già iniziato i lavori dell’ampliamento entro il 2025: in quel caso può completarli entro tre anni dall’inizio.

Caso pratico: la proroga automatica per sequestro

Sempronio ha un permesso del 2023 con termine di ultimazione 2026. Nel 2024 un magistrato dispone il sequestro del cantiere su segnalazione di un esposto. Sempronio impugna e nel 2025 il sequestro viene annullato come infondato. Il tempo perso (un anno) non si imputa a Sempronio: ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis, i termini sono prorogati di un anno e il termine di ultimazione si sposta al 2027.

Coordinamento con altre norme

L’art. 15 si coordina con: l’art. 11 TUE (irrevocabilità ma non eternità), l’art. 12 TUE (presupposti del permesso), l’art. 16 TUE (oneri di costruzione, ricalcolo in caso di nuovo permesso), gli artt. 22-24 TUE (SCIA per la parte residua se ammissibile), l’art. 12 D.Lgs. 387/2003 (impianti rinnovabili, termine di tre anni), il D.L. 76/2020 e successive proroghe legali. La giurisprudenza amministrativa è copiosa sui criteri di accertamento dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori, sui presupposti della proroga, sulle conseguenze della decadenza.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 24/2022

La Corte ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Sardegna che prorogava la validita' dei permessi di costruire in zone agricole oltre i termini di decadenza fissati dall'art. 15 DPR 380/2001. La disciplina statale su efficacia temporale e decadenza dei titoli edilizi e' norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincolante per le Regioni.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Domande frequenti

Quanto dura il permesso di costruire?

L’art. 15 del TUE fissa due termini distinti. Il termine per l’inizio dei lavori è di massimo un anno dal rilascio del titolo: entro un anno devi avviare concretamente i lavori (sbancamenti, recinzione del cantiere, getti di fondazione), non sono sufficienti attività solo preparatorie. Il termine per l’ultimazione dei lavori è di massimo tre anni dall’inizio: entro tre anni l’opera deve essere sostanzialmente completata. Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 il termine per l’inizio è elevato a tre anni dal rilascio del titolo.

Cosa succede se non rispetto i termini?

Il permesso decade di diritto per la parte non eseguita ai sensi dell’art. 15 comma 2 del TUE. La decadenza opera automaticamente, anche se nella prassi il SUE adotta un atto formale di accertamento. Per la parte già eseguita l’opera resta legittima (è stata coperta dal permesso fino a quel momento valido). Per la parte non eseguita devi chiedere un nuovo permesso (art. 15 comma 3), salvo che le opere residue rientrino tra quelle realizzabili con SCIA ai sensi dell’art. 22. Il nuovo permesso comporta nuova istruttoria di conformità (col rischio che la normativa sia mutata) ed eventuale ricalcolo degli oneri di costruzione.

Posso chiedere una proroga?

Sì, ma solo prima della scadenza dei termini, altrimenti il permesso è già decaduto e la richiesta è inammissibile. L’art. 15 comma 2 elenca i casi in cui la proroga è accordabile con provvedimento motivato: fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare, mole dell’opera, particolari caratteristiche tecnico-costruttive, difficoltà tecnico-esecutive emerse dopo l’inizio dei lavori, opere pubbliche con finanziamento su più esercizi finanziari. Il comma 2-bis prevede inoltre una proroga obbligatoria se i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate (sequestri annullati, ordinanze revocate, ecc.).

Cosa succede se cambia la normativa urbanistica durante i lavori?

L’art. 15 comma 4 del TUE prevede che il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. È una norma di tutela della pianificazione: se cambiano le regole urbanistiche, i permessi non ancora attuati decadono per evitare che si consolidino assetti difformi dalle nuove previsioni. Ma è salva la posizione di chi ha già iniziato i lavori: la pianificazione non può penalizzare retroattivamente chi era in regola e ha già investito. Quindi è importante avviare i lavori il prima possibile per consolidare il diritto edificatorio.

Cosa si intende per inizio effettivo dei lavori?

La giurisprudenza amministrativa è ferma: l’inizio dei lavori si manifesta con atti idonei a evidenziare l’effettivo avvio dell’opera, ossia la concreta esecuzione del progetto autorizzato. Sono atti idonei: lo sbancamento generale, la recinzione del cantiere, l’installazione delle baracche di cantiere, il getto delle fondazioni, le demolizioni se previste dal progetto. Non sono sufficienti atti meramente preparatori: rilievi e indagini geologiche, predisposizione delle pratiche di allaccio utenze, scavi di prova, accatastamento di materiali. È prudente, in caso di dubbio, predisporre documentazione fotografica datata e una comunicazione formale al SUE attestante l’inizio dei lavori.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.