Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 222/2007 – Conflitto Attribuzioni Stato Regione Veneto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 222 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. Veneto 21 aprile 2005. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    1. – Con ricorso notificato il 20 giugno 2005 e depositato il successivo 27 giugno, la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, per violazione degli artt. 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I parametri costituzionali invocati sono: art. 5 Cost., art. 101 Cost., art. 114 Cost., art. 117 Cost.. Il giudice rimettente è il T.A.R. Veneto 21 aprile 2005.

    La decisione della Corte

    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, con il ricorso indicato in epigrafe.

    Il principio

    3.1. – La Regione ricorrente lamenta che il Tribunale amministrativo regionale del Veneto abbia dichiarato l’abrogazione della legge regionale 30 giugno 1993 n. 27 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti) per effetto dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 [Fissazione dei limiti di esposizione, dei valo

    Domande e risposte

    Che effetto ha una sentenza di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Non può più essere applicata, nemmeno nei giudizi in corso.

    La sentenza si applica retroattivamente?

    In linea di principio sì: la dichiarazione di illegittimità ha effetto sui rapporti giuridici non ancora definitivamente chiusi al momento della pronuncia, salvo i limiti dell’intangibilità del giudicato.

    Chi è vincolato dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    Tutti: giudici, pubbliche amministrazioni e privati devono astenersi dall’applicare la norma dichiarata incostituzionale. Il vincolo è erga omnes, non limitato alle parti del giudizio originario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 221/2007 – Ricorso Stato Regione Competenza

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 221 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    1.— Con ricorso notificato il 2 marzo e depositato l’8 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – anche in relazione all’art. 6, secondo comma, delle norme di attuazione dello statuto speciale approvate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 – e agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, l’art. 17 della legge della Pr

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione specifica è riportata nel testo integrale della pronuncia.

    La decisione della Corte

    element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);

    Il principio

    La disposizione censurata – che ha introdotto il comma 2 nell’art. 5-quinquies della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26 – è così formulata: «Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – trova applicazione per i beni oggetto di finanziamento leasing solamente per il

    Domande e risposte

    Che effetto ha una sentenza di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Non può più essere applicata, nemmeno nei giudizi in corso.

    La sentenza si applica retroattivamente?

    In linea di principio sì: la dichiarazione di illegittimità ha effetto sui rapporti giuridici non ancora definitivamente chiusi al momento della pronuncia, salvo i limiti dell’intangibilità del giudicato.

    Chi è vincolato dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    Tutti: giudici, pubbliche amministrazioni e privati devono astenersi dall’applicare la norma dichiarata incostituzionale. Il vincolo è erga omnes, non limitato alle parti del giudizio originario.

  • Corte cost. n. 220/2007 – Secondo Ciclo Istruzione Formazione Professionale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 220 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha. La questione riguarda dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003. La Corte ha dichiarato la per questi motivi.

    Di cosa si tratta

    1. – Con quattro analoghe ordinanze di rimessione (r.o. nn. da 176 a 179 del 2006), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell’

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003. I parametri costituzionali invocati sono: art. 118 Cost.. Il giudice rimettente è il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha.

    La decisione della Corte

    per questi motivi

    Il principio

    La Corte è chiamata a decidere se la norma censurata violi: a) l’art. 76 Cost., per contrasto con il principio direttivo di cui all’art. 1 della legge 28 m

    Domande e risposte

    Che effetto ha una sentenza di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Non può più essere applicata, nemmeno nei giudizi in corso.

    La sentenza si applica retroattivamente?

    In linea di principio sì: la dichiarazione di illegittimità ha effetto sui rapporti giuridici non ancora definitivamente chiusi al momento della pronuncia, salvo i limiti dell’intangibilità del giudicato.

    Chi è vincolato dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    Tutti: giudici, pubbliche amministrazioni e privati devono astenersi dall’applicare la norma dichiarata incostituzionale. Il vincolo è erga omnes, non limitato alle parti del giudizio originario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 219/2007 – Ordinamento Penitenziario Misure Alternative

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 219 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze ha. La questione riguarda dell’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    che, con ordinanza del 31 dicembre 2005, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall’art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975. Il giudice rimettente è il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha.

    La decisione della Corte

    element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);

    Il principio

    che, successivamente alla proposizione della questione, questa Corte, con la sentenza n. 79 del 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., dei commi 1 e 7-bis dell’art. 58-quater della legge n. 354 del 1975, introdotti dall’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 251 del 2005, nella p

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

  • Corte cost. n. 218/2007 – Legalizzazione Lavoro Irregolare Stranieri

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 218 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania. La questione riguarda dell’art. 33. La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    che, nel corso di un giudizio relativo all’impugnativa di un provvedimento prefettizio di rigetto della domanda presentata da una datrice di lavoro al fine di legalizzare un rapporto di lavoro irregolare con un dipendente di nazionalità pachistana, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con ordinanza del 7 novembre 2005 (pervenuta a questa Corte il 20 novembre 2006), ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 33. Il giudice rimettente è il Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

    La decisione della Corte

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 7, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

    Il principio

    che, con riguardo a tale ultima disposizione, con la sentenza n. 206 del 2006 e con l’ordinanza n. 44 del 2007 sono state, rispettivamente, dichiarate non fondata e manifestamente infondata questioni

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

  • Corte cost. n. 217/2007 – Inappellabilita Sentenze Proscioglimento Penale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 217 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte d. La questione riguarda dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    che la Corte d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento so

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale. Il giudice rimettente è il Corte d.

    La decisione della Corte

    element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);

    Il principio

    che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

  • Corte cost. n. 216/2007 – Inappellabilita Sentenze Proscioglimento Penale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 216 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte d. La questione riguarda dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    che la Corte d’appello di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non prevede l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento al di

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale. Il giudice rimettente è il Corte d.

    La decisione della Corte

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e dell’art. 10 della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo

    Il principio

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

  • Corte cost. n. 215/2007 – Inappellabilita Sentenze Proscioglimento Penale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 215 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte d. La questione riguarda dell’art. 593, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    che con tre ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, la Corte d’appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui prevede che il pubblico

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 593, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Il giudice rimettente è il Corte d.

    La decisione della Corte

    element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);

    Il principio

    che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

  • Corte cost. n. 214/2007 – Inappellabilita Sentenze Proscioglimento Penale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 214 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte d. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    che la Corte d’assise d’appello di Roma ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui inibiscono al pubblico ministero di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento nel merito» ed impongono alla Corte d’appello di dichiarare l’inamm

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente è il Corte d.

    La decisione della Corte

    element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);

    Il principio

    che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

  • Corte cost. n. 213/2007 – Inappellabilita Sentenze Proscioglimento Penale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 213 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte d. La questione riguarda dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    che la Corte d’assise d’appello di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui «preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale. Il giudice rimettente è il Corte d.

    La decisione della Corte

    element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);

    Il principio

    che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

  • Corte cost. n. 212/2007 – Inappellabilita Sentenze Proscioglimento Penale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 212 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte militare d. La questione riguarda dell’art. 593 del codice di procedura penale. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    che la Corte militare d’appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuor

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 593 del codice di procedura penale. I parametri costituzionali invocati sono: art. 3 Cost., art. 111 Cost., art. 112 Cost.. Il giudice rimettente è il Corte militare d.

    La decisione della Corte

    element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);

    Il principio

    che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 211/2007 – Inappellabilita Sentenze Proscioglimento Penale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 211 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte militare d. La questione riguarda dell’art. 593 del codice di procedura penale. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    che con cinque ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, la Corte militare d’appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possi

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 593 del codice di procedura penale. I parametri costituzionali invocati sono: art. 3 Cost., art. 111 Cost., art. 112 Cost.. Il giudice rimettente è il Corte militare d.

    La decisione della Corte

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    Il principio

    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 26 del 2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministe

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

    Norme collegate

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