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Autore: Andrea Marton

  • Art. 7 D.Lgs. 346/1990 – Determinazione dell’imposta

    Art. 7 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Determinazione dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; d) a favore di altri soggetti: 8 per cento. 2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro. 3. Sull’imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26. 4. Fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. h), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “(Determinazione dell’imposta) 1. […] 2. […] 2-bis […] 2-ter […] 2-quater […] 3. Sull’imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26. 4. Fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 2, comma 52, lett. a), DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286. Per le aliquote sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, fino al 31.12.2024 era necessario consultare l’art. 2, comma 48, DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286.

  • Art. 11 Accertamento – [Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione] (1)

    Art. 11 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 19, comma 2, DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U. 17.12.2001 n. 292. Testo precedente: “(Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione). – In caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggette a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data stessa. In caso di fusione di più società deve essere presentata, dalla società risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data stessa. Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev’essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell’art. 8. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell’art. 123-bis del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa entro quattro mesi dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell’art. 8. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.”.

  • Art. 13 TUE – Competenza al rilascio del permesso di costruire

    Art. 13 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Competenza al rilascio del permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 14-15 22 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater) 1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico (1) nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. 2. La regione disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti. Note: (1) Le parole “dello sportello unico” sono state sostituite alle precedenti “del competente ufficio comunale” dall’art. 13, comma 2, lett. c), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134.

  • Art. 7 TUF – Poteri di intervento sui soggetti abilitati

    Art. 7 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri di intervento sui soggetti abilitati

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia e la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: a) convocare gli amministratori, i ((componenti dell’organo di controllo)) e il personale; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

    1-bis. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i ((componenti dell’organo di controllo)) e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati ((e gli Oicr societari in gestione esterna)) abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;

    1-ter. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono pubblicare avvertimenti al pubblico. (73)

    1-quater. La Consob intima ai soggetti abilitati di non avvalersi, nell’esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell’attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. (73)

    2. La Banca d’Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall’articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonché di una o più categorie di essi.

    2-bis. La Banca d’Italia, nell’ambito delle sue competenze, può disporre, sentita la Consob, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim ((e gestori autorizzati)) , qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. (73)

    2-ter. La Consob, nell’ambito delle sue competenze, dispone, sentita la Banca d’Italia, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, banche italiane ((e gestori autorizzati)) , qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. (73)

    3. Nell’interesse degli investitori, in circostanze eccezionali, la Banca d’Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono, sentiti i gestori interessati, ordinare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o per la stabilità finanziaria secondo una visione ragionevole e bilanciata. Esse possono, altresì, ordinare la limitazione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr. Le misure adottate ai sensi del presente comma sono comunicate, se riguardano un OICVM italiano, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM e alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del gestore dell’OICVM oppure, se riguardano un FIA gestito da un GEFIA italiano o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, alle autorità dello Stato membro ospitante del GEFIA, nonché, in entrambi i casi, all’AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, al CERS. La Banca d’Italia e la Consob possono esercitare i poteri di cui al presente comma anche su richiesta delle autorità competenti, o dello Stato membro ospitante dell’OICVM, o dello Stato membro d’origine del gestore dell’OICVM oppure, in caso di un FIA, dello Stato membro ospitante del GEFIA. In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e la Banca d’Italia e la Consob, queste ultime ne informano le autorità richiedenti, nonché l’AESFEM ai fini dell’emanazione del parere previsto dalle disposizioni dell’Unione europea e il CERS, ove esso sia stato già interessato dalle autorità richiedenti, indicando le motivazioni del disaccordo. Qualora la Banca d’Italia e la Consob non agiscano conformemente al citato parere dell’AESFEM o non intendano conformarsi a esso, ne informano l’AESFEM e le autorità richiedenti, esponendo le motivazioni della loro non conformità o di tale intenzione di non conformarsi. (132)

    3-bis. La Consob ordina la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari in caso di violazione delle disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori. (73)

  • Art. 10 Antiriciclaggio – Pubbliche amministrazioni (1)

    Art. 10 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Pubbliche amministrazioni (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure: a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio di cui all’articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. 3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell’esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo. 4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonchè gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette. 5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo. 6. L’inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell’articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 10 (Destinatari). – 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì: a) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari; b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; c) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; d) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: 1) commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all’articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all’articolo 127 del TULPS; 3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall’articolo 126 del TULPS; DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 11 30 5) esercizio di case d’asta o galleria d’arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall’articolo 115 del TULPS; 5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero; g) agli uffici della pubblica amministrazione. In precedenza, il numero 5-bis era stato inserito dall’art. 22, comma 1, DLgs. 4.3.2010 n. 28, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53.

  • Ritenute su dipendenti e collaboratori: esempi pratici sull’art. 23 DPR 600/1973

    In sintesi

    • Il datore di lavoro opera ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
    • Payroll, benefit e conguagli devono essere coerenti.
    • Errori in busta paga generano F24, CU e 770 non allineati.
    • Trasferte e fringe benefit incidono sulle ritenute.
    • Serve controllo prima di fine anno.

    Prima degli esempi: la busta paga è anche adempimento fiscale

    L’art. 23 DPR 600/1973 riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Il datore di lavoro agisce come sostituto d’imposta: trattiene imposte dal dipendente e le versa all’Erario.

    La gestione non riguarda solo lo stipendio fisso. Straordinari, premi, trasferte, rimborsi, auto aziendali, welfare, conguagli e cessazioni incidono su imponibile e ritenute.

    Il problema pratico emerge quando cedolino, F24, CU e dichiarazione 770 non quadrano. Un controllo a dicembre evita rettifiche e contestazioni successive.

    Controllo payroll fiscale

    • cedolini;
    • F24 ritenute;
    • benefit;
    • conguagli;
    • CU e 770.

    Caso 1: auto aziendale non inserita in busta paga

    Scenario. Il dipendente usa auto anche privatamente ma il benefit non compare nel cedolino.

    Come si legge in pratica. Il valore del benefit può incidere su imponibile e ritenute. Serve correggere payroll e documenti.

    Documenti

    • lettera assegnazione;
    • cedolini;
    • criterio benefit;
    • F24;
    • conguaglio.

    Caso 2: premio pagato fuori payroll

    Scenario. L’azienda bonifica un premio direttamente senza passare da cedolino.

    Come si legge in pratica. Se è reddito di lavoro dipendente, va gestito in busta paga con ritenute e contributi secondo regole applicabili.

    Controlli

    • bonifico;
    • causale;
    • accordo premio;
    • cedolino;
    • rettifica.

    Caso 3: cessazione e conguaglio errato

    Scenario. Un dipendente lascia a luglio e il conguaglio fiscale non considera correttamente redditi e detrazioni.

    Come si legge in pratica. Serve ricostruire periodo, imponibili, ritenute, detrazioni e CU finale.

    Prove

    • cedolini;
    • TFR;
    • CU provvisoria;
    • conguaglio;
    • F24.

    Quando chiedere una verifica

    Per aziende con dipendenti, benefit e rimborsi: verifica payroll fiscale.

    Norme e fonti collegate

    DPR 600/1973 su Normattiva, art. 51 TUIR.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il datore versa le ritenute?

    Sì, come sostituto d’imposta.

    I benefit incidono?

    Possono incidere sull’imponibile.

    Premi fuori busta sono rischiosi?

    Sì, se sono reddito di lavoro.

    Quando controllare?

    Prima dei conguagli e delle CU.

  • Art. 13 SIC – Vigilanza

    Art. 13 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Vigilanza

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

    1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2021, N. 215 .

    3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

    4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e

    7. A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell’articolo 7, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 .

    5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

    6. L’importo delle somme che l’ASL e l’Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 , integra rispettivamente, l’apposito capitolo regionale e il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall’Ispettorato.

    6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull’apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all’incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale, al rafforzamento dell’attività svolta dai ((servizi per la prevenzione e la sicurezza)) negli ambienti di lavoro mediante l’acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre ((tipologie di lavoro flessibile e di risorse)) strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento ((della salute e della sicurezza)) nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo ((del presente comma)) , al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza ((dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro)) , quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell’ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 .

    6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare ((…)) possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall’anno

    2025. 6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si dovessero verificare, con riferimento alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalità coerenti con le attività di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali.

    7. È fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

    7-bis. L’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

  • PEX e vendita quote societarie: esempi pratici sull’art. 87 TUIR

    In sintesi

    • La PEX può rendere parzialmente esenti plusvalenze su partecipazioni.
    • I requisiti vanno verificati prima della cessione.
    • Holding, società immobiliari e partecipazioni recenti sono casi delicati.
    • Documenti contabili e fiscali della partecipata contano molto.
    • Una vendita quote va pianificata prima, non a rogito avvenuto.

    Prima degli esempi: i requisiti non si improvvisano

    L’art. 87 TUIR disciplina la participation exemption per plusvalenze su partecipazioni in presenza di requisiti specifici. Non basta vendere quote di una società per applicare automaticamente il regime.

    La verifica riguarda periodo di possesso, classificazione in bilancio, residenza fiscale della partecipata e svolgimento di effettiva attività commerciale, con regole e presunzioni da valutare caso per caso.

    Nelle operazioni reali il problema è spesso temporale: si decide di vendere e solo dopo si controllano requisiti, holding, immobili, bilanci e storia della partecipazione. A quel punto correggere può essere impossibile.

    Checklist PEX prima della vendita

    • data acquisto quote;
    • classificazione bilancio;
    • residenza partecipata;
    • attività esercitata;
    • documenti e bilanci storici.

    Caso 1: SRL vende partecipazione detenuta da anni

    Scenario. Una holding vende il 40% di una società operativa detenuta da cinque anni.

    Come si legge in pratica. La durata aiuta, ma non basta. Bisogna verificare tutti i requisiti PEX e documentarli.

    Documenti

    • atto acquisto;
    • bilanci holding;
    • bilanci partecipata;
    • visura;
    • attività effettiva.

    Caso 2: società immobiliare

    Scenario. La partecipata possiede prevalentemente immobili locati.

    Come si legge in pratica. Le società immobiliari sono delicate. Serve verificare presunzioni, attività concreta e requisiti commerciali.

    Controlli

    • asset patrimoniali;
    • ricavi;
    • contratti locazione;
    • personale;
    • attività svolta.

    Caso 3: partecipazione acquistata poco prima

    Scenario. La società compra quote e riceve offerta di acquisto dopo pochi mesi.

    Come si legge in pratica. Il periodo di possesso può impedire l’applicazione del regime. La tempistica diventa centrale.

    Verifiche

    • data acquisto;
    • data cessione;
    • iscrizione bilancio;
    • requisiti mancanti;
    • alternative operative.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di vendere partecipazioni o creare holding: analisi PEX e holding.

    Norme e fonti collegate

    Art. 87 TUIR, art. 86 TUIR.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    La PEX vale per tutte le quote?

    No. Servono requisiti specifici.

    Quando verificare i requisiti?

    Prima di firmare la cessione.

    Le immobiliari sono escluse?

    Vanno analizzate con particolare attenzione.

    Serve una holding?

    Dipende da obiettivi, requisiti e sostanza economica.

  • Art. 6 ter TUF – Poteri ispettivi

    Art. 6 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri ispettivi

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Si applicano i commi 9 e 10 dell’articolo

    6-bis. 2. Al fine di verificare l’osservanza da parte di un soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla presente parte, la Consob, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, può esercitare il potere di cui al comma 1 anche nei confronti di soggetti, diversi da quelli ivi indicati, che abbiano intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato.

    3. La Consob può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.

    4. Nei casi previsti dal comma 2 la Consob redige processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

    5. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all’altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

    6. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato UE di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di ((gestori autorizzati)) e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

    7. Le autorità competenti di uno Stato UE, dopo aver informato la Banca d’Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento UE, di banche UE, di società di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato dell’Unione europea lo richiedono, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.

    8. La Banca d’Italia e la Consob possono concordare, nell’ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati non UE modalità per l’ispezione di succursali di Sim, banche italiane, e imprese di paesi terzi insediate nei rispettivi territori. (73)

  • Articolo 220 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 220 CCII – Procedimento di ripartizione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonchè, qualora l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 150.

    2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all’articolo 206, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma 1, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonchè le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all’articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell’ambito dei giudizi di cui all’articolo 206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell’articolo 206.

    3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell’articolo 133.

    4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l’avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

    5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del primo periodo del comma 2, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

    6. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.