Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 111/2007 – Riscossione previdenziale mediante ruolo INPS art. 24 d.lgs. 46/1999

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 24 del d.lgs. 46/1999, che consente agli enti previdenziali di riscuotere i propri crediti tramite ruolo esattoriale senza previa verifica giurisdizionale. La formazione unilaterale del titolo esecutivo da parte di un creditore pubblicistico è ragionevole e non viola il giusto processo, poiché il preteso debitore può proporre opposizione e ottenere la sospensione dell’esecuzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torre Annunziata aveva sollevato, con otto ordinanze di identico tenore, questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 del d.lgs. 46/1999, nella parte in cui attribuisce agli enti previdenziali (INPS) il potere di riscuotere i propri crediti attraverso il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento, formando un titolo esecutivo prima e al di fuori del giudizio. Il rimettente lamentava la violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost. (giusto processo).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (riscossione mediante ruolo). Parametro costituzionale: art. 111, secondo comma, della Costituzione (giusto processo). Giudice rimettente: Tribunale di Torre Annunziata, otto ordinanze del 7 febbraio 2005 (r.o. nn. 355-362 del 2005).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza. La scelta del legislatore di consentire a un creditore pubblico di formare unilateralmente un titolo esecutivo non è irragionevole, data la natura pubblicistica dell’ente e l’affidabilità del procedimento che ne governa l’attività. Il sistema rispetta il diritto di difesa: il preteso debitore può proporre opposizione entro un termine perentorio ma adeguato, ottenere la sospensione dell’esecuzione e far valere le proprie ragioni con l’onere della prova ripartito in base alla posizione sostanziale, non formale, delle parti.

    Il principio

    La formazione unilaterale del titolo esecutivo da parte di enti previdenziali pubblici mediante ruolo esattoriale non viola il principio del giusto processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., purché al preteso debitore sia garantita un’efficace tutela in sede di opposizione, con possibilità di sospensione dell’esecuzione e ripartizione dell’onere probatorio in base alla posizione sostanziale delle parti.

    Domande e risposte

    Cos’è il ruolo esattoriale e come funziona?

    Il ruolo è l’elenco dei debitori formato dall’ente creditore (es. INPS) e consegnato all’agente della riscossione. Da esso scaturisce la cartella di pagamento, che è un titolo esecutivo: il debitore deve pagare o fare opposizione entro i termini di legge.

    Come può opporsi il debitore alla cartella INPS?

    Il debitore può proporre opposizione davanti al tribunale entro i termini previsti, contestando il merito o la procedura. Può anche chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella durante il giudizio di opposizione.

    Perché agli enti previdenziali è consentito formare il titolo esecutivo senza il giudice?

    Perché la loro natura pubblicistica e le procedure normate che governano la loro attività offrono garanzie di affidabilità tali da rendere non irragionevole la formazione unilaterale del titolo, nel bilanciamento tra efficienza della riscossione e diritti del debitore.

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  • Corte cost. n. 99/2007 – Indultino e restituzione atti per ius superveniens

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    La Corte riunisce diciotto giudizi sull’art. 1, comma 3, della legge n. 207/2003 (“indultino”) sollevati da magistrati di sorveglianza di Bari, Foggia e Firenze e dal Tribunale di sorveglianza di Bari. Ordina la restituzione degli atti ai rimettenti in ragione di un mutamento del quadro normativo sopravvenuto.

    Di cosa si tratta

    La legge 1 agosto 2003, n. 207 (cosiddetto “indultino”) prevedeva la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva fino a un massimo di due anni. I giudici rimettenti censuravano l’art. 1, comma 3, nella parte in cui non escludeva dal beneficio chi aveva già fruito di una misura alternativa poi revocata per condotta colpevole: ritenevano irragionevole che costoro potessero accedere al più favorevole beneficio dell’indultino.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Bari, i Magistrati di sorveglianza di Bari e Foggia e il Magistrato di sorveglianza di Firenze hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 1 agosto 2003, n. 207, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l’esclusione dal beneficio dell’indultino per chi avesse già subito la revoca di una misura alternativa per propria condotta colpevole.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. L’intervento di norme sopravvenute — in particolare il decreto-legge n. 272/2005, convertito dalla legge n. 49/2006 (legge Fini-Giovanardi) — aveva modificato il quadro normativo in materia di misure alternative, rendendo necessario che i rimettenti rivalutassero la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni.

    Il principio

    Quando una modifica normativa sopravvenuta incide sul quadro in cui si inserisce la norma impugnata, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti per consentire una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Cos’è il cosiddetto “indultino”?

    È il beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, che consentiva la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva non superiore a due anni, con obbligo di osservare prescrizioni comportamentali e programmi trattamentali per un periodo di tre anni.

    Perché i giudici di sorveglianza ritenevano incostituzionale la norma?

    Perché consentiva di accedere all’indultino anche a chi aveva già dimostrato di non rispettare le prescrizioni di una misura alternativa, risultando così in contrasto con il finalismo rieducativo della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) e con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Cosa è cambiato nel quadro normativo?

    Il decreto-legge n. 272/2005 (legge Fini-Giovanardi) aveva introdotto modifiche alla disciplina delle misure alternative alla detenzione, alterando il contesto normativo in cui la questione doveva essere valutata.

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  • Corte cost. n. 110/2007 – Legge finanziaria 2006 beni sanitari dimessi alle regioni

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    La Corte dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 286 e 287, della legge finanziaria 2006 (l. 266/2005), sollevate da sei Regioni. Le disposizioni riguardanti la cessione dei beni sanitari dimessi e l’attività dell’“Alleanza contro la povertà” non violano le competenze regionali in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    Sei Regioni (Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia) avevano impugnato i commi 286 e 287 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, relativi alla gestione dei beni sanitari dismessi da strutture del Servizio sanitario nazionale. Le Regioni lamentavano la violazione delle proprie competenze legislative in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) e dei principi di sussidiarietà e autonomia finanziaria (artt. 118 e 119 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, commi 286 e 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Parametri costituzionali: artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Giudici rimettenti: Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia (ricorsi nn. 28, 29, 35, 38, 39 e 41 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara non fondate le questioni, nei sensi di cui in motivazione. Le disposizioni impugnate non impongono alle strutture sanitarie un obbligo di avvalersi dell’“Alleanza contro la povertà” e consentono a quest’ultima una più ampia possibilità di destinazione dei beni dismessi. Ciò esclude che le norme statali invadano le competenze regionali in materia sanitaria.

    Il principio

    Le disposizioni statali che disciplinano la cessione di beni sanitari dismessi, lasciando alle strutture sanitarie regionali piena libertà di scelta sui destinatari e non imponendo obblighi specifici, non ledono le competenze legislative regionali in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i beni sanitari “dimessi” o “dismessi”?

    Sono attrezzature e forniture sanitarie non più utilizzate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, che possono essere cedute ad altri soggetti — tra cui organismi impegnati in attività umanitarie o di cooperazione internazionale — anziché smaltite.

    Le Regioni devono cedere obbligatoriamente i beni dismessi all’“Alleanza contro la povertà”?

    No: la Corte ha chiarito che le disposizioni impugnate non pongono alcun obbligo in tal senso. Le strutture sanitarie regionali rimangono libere di scegliere i destinatari dei beni dismessi.

    Quale riparto di competenze riguarda la tutela della salute?

    La tutela della salute è materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: lo Stato detta i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio. Le norme statali che invadono la sfera di dettaglio regionale sono incostituzionali.

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  • Corte cost. n. 109/2007 – Poteri istruttori del giudice tributario art. 7 d.lgs. 546/1992

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 7, comma 1, del d.lgs. 546/1992, sollevata per asserita mancanza di poteri istruttori officiosi del giudice tributario. Il processo tributario è informato al principio dispositivo: il giudice non può supplire alla parte inerte, ma può ordinare l’esibizione di documenti su istanza di parte ai sensi dell’art. 210 c.p.c., nonché richiedere informazioni a pubbliche amministrazioni terze ai sensi dell’art. 213 c.p.c.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Novara aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 546/1992, nella parte in cui non attribuisce al giudice tributario il potere di ordinare d’ufficio il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione. Secondo il rimettente, tale lacuna avrebbe violato gli artt. 3 e 24 della Costituzione, impedendo al giudice di disporre di tutti gli elementi utili per una decisione giusta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), nella parte in cui non prevede il potere del giudice di ordinare d’ufficio il deposito di documenti. Parametri costituzionali: artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Novara, ordinanza del 26 maggio 2006 (r.o. n. 435 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. Il principio dispositivo governa il processo tributario: il giudice non ha un ruolo di supplenza della parte inerte. Tuttavia, il sistema normativo già prevede strumenti sufficienti: l’esibizione di documenti può essere ordinata su istanza di parte ex art. 210 c.p.c.; il giudice può chiedere informazioni a pubbliche amministrazioni terze ex art. 213 c.p.c. La questione sollevata presuppone la “reviviscenza” di un potere officioso già soppresso dal legislatore, il che non è praticabile.

    Il principio

    Il processo tributario è informato al principio dispositivo: spetta alle parti fornire le prove delle proprie posizioni e non al giudice supplire alla loro inerzia. L’ordinamento prevede già strumenti istruttori attivabili su istanza di parte o nei confronti di terze amministrazioni, sicché l’assenza di poteri officiosi non lede gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Il giudice tributario può acquisire documenti d’ufficio?

    No, in via generale: il processo tributario è fondato sul principio dispositivo. Il giudice non può ordinare d’ufficio il deposito di documenti, ma può ordinarne l’esibizione su istanza di parte ai sensi dell’art. 210 c.p.c., e può richiedere informazioni a enti pubblici terzi ai sensi dell’art. 213 c.p.c.

    Cosa significa principio dispositivo nel processo tributario?

    Significa che l’onere di produrre le prove spetta alle parti (contribuente e amministrazione finanziaria), non al giudice. Il giudice non può sostituirsi alla parte che non ha fornito elementi a sostegno delle proprie ragioni.

    L’art. 7 del d.lgs. 546/1992 esclude completamente i poteri istruttori del giudice?

    No: l’art. 7 non è esaustivo. Il sistema processuale tributario ammette il rinvio alle norme del c.p.c. in quanto compatibili, tra cui l’ordine di esibizione su istanza di parte (art. 210 c.p.c.) e la richiesta di informazioni a pubbliche amministrazioni (art. 213 c.p.c.).

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  • Corte cost. n. 98/2007 – Livelli essenziali sanità e leale collaborazione Stato-Regioni

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    La Corte esamina i commi 279–281 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, che condizionavano il concorso statale nel ripiano dei disavanzi sanitari regionali all’adozione di un piano sanitario nazionale concordato. Dichiara inammissibile la questione sul comma 279 e accoglie parzialmente quelle sui commi 280 e 281, richiamando il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Sette Regioni (Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia) avevano impugnato i commi 279, 280 e 281 della legge finanziaria 2006, che disciplinavano il concorso statale nel ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002–2004. Le condizioni imposte comprendevano l’adozione del piano sanitario nazionale 2006–2008 in sede di Conferenza unificata e la stipula di specifici accordi con i Ministeri della salute e dell’economia per le Regioni con disavanzi più gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti hanno impugnato l’art. 1, commi 279, 280 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento agli artt. 117, terzo comma (tutela della salute), 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza. Il nucleo della censura era che lo Stato condizionava il proprio contributo finanziario a obblighi procedurali che comprimevano l’autonomia regionale in materia sanitaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 279 per sopravvenuta carenza di interesse, e ha accolto in parte le questioni relative ai commi 280 e 281, rilevando la violazione del principio di leale collaborazione. Le condizioni imposte dallo Stato per l’erogazione del ripiano dei disavanzi erano eccessivamente stringenti e non prevedevano adeguate forme di raccordo con le Regioni.

    Il principio

    Il principio di leale collaborazione impone che, nelle materie di competenza concorrente come la tutela della salute, lo Stato non imponga alle Regioni condizioni unilaterali per l’erogazione di risorse finanziarie senza prevedere adeguati strumenti di raccordo e partecipazione regionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono i “livelli essenziali delle prestazioni” in sanità?

    Sono le prestazioni sanitarie che lo Stato garantisce uniformemente su tutto il territorio nazionale (LEA), fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La loro determinazione rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.).

    Cosa è il principio di leale collaborazione?

    È un principio costituzionale non scritto che impone allo Stato e alle Regioni di cooperare in buona fede nelle materie di competenza condivisa, ricorrendo a strumenti concertativi come le intese in Conferenza Stato-Regioni.

    Perché la questione sul comma 279 è stata dichiarata inammissibile?

    Perché, nel corso del giudizio, erano sopravvenute circostanze che avevano fatto venire meno l’interesse concreto delle Regioni ricorrenti a ottenere una pronuncia su quella specifica disposizione.

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  • Corte cost. n. 97/2007 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni televisive di Sgarbi

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano e dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni televisive rese dall’on. Vittorio Sgarbi nella trasmissione “Sgarbi quotidiani”. Le offese all’avvocato Lucibello non erano collegate all’esercizio della funzione parlamentare. Annulla la delibera camerale del 4 febbraio 2004.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Vittorio Sgarbi, nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” andata in onda su Canale 5 il 17 ottobre 1996, aveva accusato l’avvocato Giuseppe Lucibello di abusi e di un rapporto privilegiato con il magistrato Antonio Di Pietro. Lucibello aveva querelato Sgarbi per diffamazione. La Camera dei deputati aveva deliberato che i fatti riguardavano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in difformità dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, settima sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 4 febbraio 2004. Il tribunale sosteneva che le dichiarazioni rese da Sgarbi nella trasmissione televisiva non presentavano alcun collegamento con l’esercizio della funzione parlamentare e non potevano essere coperte dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto e dichiarato che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità, annullando la delibera del 4 febbraio 2004. Le dichiarazioni rese da Sgarbi in una trasmissione televisiva — in assenza di qualsiasi atto parlamentare preesistente del quale fossero la divulgazione esterna — non rientrano nella garanzia di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte ha ribadito che l’insindacabilità richiede un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni e un atto compiuto nell’esercizio della funzione parlamentare.

    Il principio

    Le dichiarazioni rese da un parlamentare in sede extraistituzionale (trasmissione televisiva, interviste) non sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68 Cost. se non costituiscono la divulgazione di una scelta politica già espressa in atti funzionali parlamentari.

    Domande e risposte

    Perché la Camera aveva deliberato l’insindacabilità in difformità dalla Giunta?

    La Giunta per le autorizzazioni aveva proposto di negare la copertura, rilevando l’assenza di collegamento con atti parlamentari. L’Assemblea ha tuttavia votato in senso contrario alla proposta della Giunta.

    Cosa distingue le “opinioni nell’esercizio delle funzioni” dalle dichiarazioni comuni?

    Secondo la costante giurisprudenza della Corte, occorre un nesso funzionale: le dichiarazioni extraparlamentari devono essere la “proiezione esterna” di un atto tipico della funzione (voto, interrogazione, discorso in aula).

    Questa sentenza è gemella della n. 96/2007?

    Sì, entrambe le decisioni riguardano conflitti di attribuzione sull’insindacabilità parlamentare e applicano lo stesso principio: le dichiarazioni ai media non bastano, occorre il nesso funzionale.

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  • Corte cost. n. 108/2007 – Incarichi dirigenziali esterni PA e giurisdizione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, sollevata dal TAR Puglia – Lecce in merito alla giurisdizione sulle controversie relative agli incarichi dirigenziali conferiti fuori dalla dotazione organica. Il rimettente ha omesso il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, a una soluzione coerente con quella costituzionalmente corretta.

    Di cosa si tratta

    Una dipendente del Comune di Brindisi aveva impugnato davanti al TAR la delibera della Giunta comunale con cui erano stati attribuiti incarichi dirigenziali fuori dotazione organica e, in particolare, un incarico conferito a un soggetto esterno. Il TAR Puglia – Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, che attribuisce al giudice ordinario le controversie in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dubitando della conformità agli artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Parametri costituzionali: artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Puglia – sezione staccata di Lecce, ordinanza del 27 aprile 2006 (r.o. n. 501 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente ha omesso di valutare se gli atti amministrativi della fase procedimentale fossero impugnabili davanti al giudice amministrativo secondo i principi generali. La lacuna è tanto più grave perché la Cassazione a sezioni unite aveva già affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulle delibere comunali circa la copertura di posti vacanti di dirigente con soggetti esterni (Cass. SS.UU. n. 23605 del 2006).

    Il principio

    Il giudice rimettente che solleva questione di legittimità costituzionale deve previamente tentare di risolvere la questione in via interpretativa. L’omissione di tale tentativo, specie quando esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato che consente una soluzione conforme a Costituzione, rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual è la regola sulla giurisdizione per gli incarichi dirigenziali nella PA?

    Le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze della PA, incluse quelle sugli incarichi dirigenziali, appartengono in via generale al giudice ordinario (giudice del lavoro) ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001. Gli atti amministrativi presupposti, tuttavia, sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.

    Cosa si intende per “obbligo di interpretazione conforme”?

    Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se sia possibile interpretare la norma in modo conforme alla Costituzione. Solo quando tale interpretazione non è praticabile è legittimo investire la Corte della questione.

    Cosa sono gli incarichi dirigenziali “fuori dotazione organica”?

    Sono incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all’amministrazione, al di fuori dei posti previsti dalla pianta organica, in deroga alle normali procedure concorsuali. Il d.lgs. 165/2001 li disciplina ponendo limiti precisi alla loro attribuzione.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, rilevante nel contesto degli incarichi dirigenziali
  • Corte cost. n. 107/2007 – Impugnazione diniego condono fiscale legge 289/2002

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 16, comma 8, della legge finanziaria 2003 (l. 289/2002), che attribuisce al giudice della lite fiscale pendente la competenza a conoscere l’impugnazione del diniego di definizione agevolata. La scelta legislativa non è arbitraria né manifestamente irragionevole, tenuto conto del legame sistematico tra il procedimento di condono e il giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Modena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 8, della legge finanziaria 2003, che attribuisce al giudice investito della lite fiscale pendente la competenza sull’impugnazione del provvedimento di diniego della definizione agevolata (condono). Secondo il rimettente, tale regime avrebbe violato l’art. 3 Cost., poiché il contribuente si troverebbe a impugnare il diniego davanti allo stesso giudice della lite principale, senza garanzia di un doppio grado di merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Parametro costituzionale: art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Modena, ordinanza del 20 marzo 2006 (r.o. n. 418 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il sistema dell’art. 16, comma 8, è coerente: la presentazione della domanda di definizione sospende il processo principale, e la sorte di tale processo è strettamente connessa all’esito dell’impugnativa del diniego. Attribuire la competenza su quest’ultima allo stesso giudice della lite fiscale è una scelta non arbitraria. Peraltro, la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale generalizzata.

    Il principio

    L’attribuzione al giudice della lite fiscale pendente della competenza sull’impugnazione del diniego di definizione agevolata rientra nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore e non viola il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., poiché la garanzia del doppio grado di merito non ha rango costituzionale generalizzato.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il condono dell’art. 16 della legge 289/2002?

    L’art. 16 della legge finanziaria 2003 consentiva la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Il comma 8 disciplinava le conseguenze del diniego da parte dell’ufficio e la competenza per la sua impugnazione.

    Il doppio grado di giurisdizione è garantito dalla Costituzione?

    No: la Corte costituzionale ha più volte affermato che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale generalizzata, salvo in materie espressamente disciplinate dalla Costituzione stessa.

    Cosa succede al processo principale quando il contribuente chiede la definizione agevolata?

    Il processo principale si sospende. Se la definizione è regolare e il pagamento integrale viene comunicato dall’ufficio, il giudizio si estingue; in caso di diniego, la lite riprende il suo corso.

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  • Corte cost. n. 96/2007 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni del senatore Jannuzzi

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Napoli e dichiara che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore Jannuzzi, contenute in articoli pubblicati su Panorama nel 2001 e ritenute diffamatorie dalla magistrata Ilda Boccassini. Annulla la delibera senatoria del 6 febbraio 2003.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Jannuzzi aveva pubblicato due articoli sul settimanale Panorama, nei numeri del 20 dicembre 2001 e del successivo, in cui riferiva di un presunto incontro tra magistrati italiani, svizzeri e spagnoli a Lugano con l’obiettivo di “incastrare Berlusconi”. La dottoressa Ilda Boccassini, citata negli articoli, aveva promosso azione civile per danni da diffamazione. Il Senato aveva dichiarato insindacabili le opinioni di Jannuzzi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli, sezione prima civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, lamentando che la delibera di insindacabilità del 6 febbraio 2003 era stata adottata in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 68, primo comma, della Costituzione: le dichiarazioni, rese su un settimanale, non erano collegate all’esercizio della funzione parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto e dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità, annullando la delibera del 6 febbraio 2003. Le dichiarazioni rese da un parlamentare su un giornale non sono coperte dalla prerogativa di insindacabilità ex art. 68 Cost. se non presentano un nesso funzionale con un atto parlamentare: non basta che il contenuto sia di argomento politico, occorre un collegamento diretto con l’esercizio delle funzioni.

    Il principio

    La prerogativa di insindacabilità parlamentare (art. 68, primo comma, Cost.) non copre le dichiarazioni rese da un parlamentare su organi di stampa che non siano espressione divulgativa di un atto parlamentare già compiuto nell’esercizio delle funzioni.

    Domande e risposte

    Cosa è la prerogativa di insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

    Perché gli articoli su Panorama non erano coperti dall’insindacabilità?

    Perché non risultava alcun atto parlamentare preesistente del quale quegli articoli fossero la divulgazione esterna: le dichiarazioni erano state rese in una sede extraparlamentare senza nesso con l’esercizio della funzione.

    Il conflitto di attribuzione può essere sollevato da un tribunale?

    Sì: i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato possono essere sollevati anche da organi giurisdizionali, compreso un tribunale ordinario, quando ritengono che la loro sfera di attribuzioni sia stata lesa da un atto di un altro potere.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 106/2007 – Pena alterazione stato civile art. 567 c.p.

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 567, secondo comma, del codice penale (falsità nella formazione dell’atto di nascita), sollevata per asserita violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Le condotte del primo e del secondo comma sono oggettivamente diverse: la prima è uno scambio materiale di neonati, la seconda implica la commissione di un falso ideologico, esprimendo una più intensa carica criminosa.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, sostenendo che la pena da cinque a quindici anni di reclusione prevista per la falsità nella formazione dell’atto di nascita di un neonato sarebbe sproporzionata rispetto alla fattispecie del primo comma (scambio di neonati), punita meno severamente. Secondo il rimettente, le due norme tutelerebbero lo stesso bene giuridico — l’interesse del minore alla verità della propria ascendenza — ma con pene non proporzionate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da cinque a quindici anni per la falsità nella formazione dell’atto di nascita. Parametro costituzionale: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). Giudice rimettente: Corte di cassazione, ordinanza del 31 agosto 2005 (r.o. n. 16 del 2006).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Le fattispecie del primo e del secondo comma dell’art. 567 c.p. sono oggettivamente diverse: nel primo comma la condotta è uno scambio materiale di neonati; nel secondo comma si realizza mediante la commissione di un falso ideologico, il che rivela una più intensa carica criminosa. Il legislatore ha dunque trattato situazioni diverse in modo diverso, nel rispetto del principio di uguaglianza. La stessa Cassazione aveva più volte ritenuto manifestamente infondata la medesima questione.

    Il principio

    La diversità strutturale tra le condotte del primo e del secondo comma dell’art. 567 c.p. — l’una semplice, l’altra complessa in quanto realizzata attraverso la commissione di un falso — giustifica la differenza sanzionatoria e non integra violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra il primo e il secondo comma dell’art. 567 c.p.?

    Il primo comma punisce lo scambio materiale di neonati senza falsità; il secondo comma punisce la falsa attestazione all’ufficiale di stato civile sull’identità dei genitori del neonato, che presuppone la commissione di un falso ideologico.

    Perché la pena più elevata del secondo comma non viola l’uguaglianza?

    Perché la condotta del secondo comma è più grave: richiede la commissione di un ulteriore reato (falso ideologico) e rivela maggiore carica criminosa, rendendo legittima la risposta sanzionatoria più severa da parte del legislatore.

    Quali beni giuridici tutela l’art. 567 c.p.?

    In entrambi i commi è tutelato l’interesse del minore alla verità dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza, ma le modalità di lesione di tale interesse sono diverse e giustificano un trattamento sanzionatorio differenziato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 95/2007 – Indennità di trasferta e autonomia finanziaria regionale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale parziale del comma 216 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, nella parte applicabile al personale delle Regioni. La norma, che limitava i rimborsi per viaggi in aereo all’estero alla classe economica, comprimeva indebitamente l’autonomia finanziaria di spesa delle Regioni a statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna avevano impugnato i commi 214 e 216 della legge finanziaria 2006. Il comma 214 sopprimeva le indennità di trasferta per tutte le amministrazioni pubbliche, mentre il comma 216 limitava il rimborso del biglietto aereo per trasferte all’estero alla classe economica. Le ricorrenti sostenevano che tali disposizioni imponevano vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni hanno impugnato i commi 214 e 216 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento all’art. 119, secondo comma, della Costituzione (autonomia finanziaria) e alle disposizioni degli statuti speciali. In particolare, le Regioni a statuto speciale lamentavano la violazione della propria autonomia di spesa, che la legge statale potrebbe limitare solo attraverso principi generali di coordinamento, non con vincoli puntuali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 216 nella parte in cui si applicava al personale delle Regioni. Il comma 214, invece, è stato ritenuto espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica compatibile con l’autonomia regionale. La distinzione operata dalla Corte si basa sulla natura della norma: il comma 216 imponeva un vincolo troppo dettagliato e puntuale, non un semplice principio.

    Il principio

    Lo Stato può porre vincoli alla spesa regionale solo attraverso la fissazione di principi generali di coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Cost.), non mediante disposizioni di dettaglio che comprimano specifiche voci di bilancio regionale.

    Domande e risposte

    Cosa è l’autonomia finanziaria delle Regioni?

    È il diritto delle Regioni, garantito dall’art. 119 della Costituzione, di avere proprie entrate e di determinare liberamente la propria spesa nell’ambito dei principi di coordinamento fissati dalla legge statale.

    Qual è la differenza tra principio di coordinamento e vincolo puntuale?

    Un principio di coordinamento indica un obiettivo generale (es. contenere la spesa pubblica) lasciando alle Regioni la scelta dei mezzi. Un vincolo puntuale, invece, impone una regola specifica su una singola voce di spesa, riducendo l’autonomia regionale.

    La soppressione delle indennità di trasferta era costituzionale?

    Sì, il comma 214 che sopprimeva le indennità di trasferta è stato ritenuto compatibile con la Costituzione perché esprimeva un principio generale di contenimento della spesa del personale pubblico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 94/2007 – Case popolari IACP e competenza regionale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005), che imponevano alle Regioni norme statali sull’alienazione degli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). La materia appartiene alla competenza residuale regionale.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia avevano impugnato i commi 597–600 della legge finanziaria 2006. Tali disposizioni prevedevano che, entro sei mesi, un decreto del Presidente del Consiglio avrebbe semplificato le norme sull’alienazione del patrimonio immobiliare degli IACP, fissando al contempo i criteri di vendita (prezzo proporzionato al canone, diritto di opzione degli assegnatari, destinazione dei proventi a nuove costruzioni).

    La questione di legittimità costituzionale

    Sette Regioni hanno impugnato i commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione. Le ricorrenti sostenevano che l’edilizia residenziale pubblica rientra nella competenza legislativa residuale regionale, non in quella concorrente né esclusiva statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1 della legge n. 266/2005. La materia dell’edilizia residenziale pubblica, e in particolare l’alienazione degli immobili degli IACP, appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione. Lo Stato non poteva dunque dettare con legge statale la disciplina di dettaglio di tale settore.

    Il principio

    L’edilizia residenziale pubblica (case popolari, IACP) è materia di competenza legislativa residuale regionale: lo Stato non può disciplinarla con norma di dettaglio senza violare il riparto costituzionale delle competenze.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli IACP?

    Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (oggi spesso denominati ATER o ALER a seconda della regione) sono enti pubblici regionali che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinato ai soggetti meno abbienti.

    Qual è la differenza tra competenza concorrente e residuale?

    Nella competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio. Nella competenza residuale (quarto comma) le Regioni hanno piena libertà legislativa nelle materie non espressamente riservate allo Stato o concorrenti.

    Quali ricorrenti erano coinvolti?

    Sette Regioni: Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, che avevano proposto ricorsi in via principale contro la legge finanziaria 2006.

    Norme collegate