Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 93/2007 – Prescrizione ex Cirielli restituzione atti per ius superveniens

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    La Corte riunisce diciassette giudizi sollevati da tribunali di tutta Italia sull’art. 10, comma 3, della legge ex Cirielli e ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La propria sentenza n. 393/2006, sopravvenuta, ha già dichiarato l’illegittimità parziale della norma, modificando il quadro normativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    Diciassette tribunali (Roma, Chiavari, Genova, Bologna, Santa Maria Capua Vetere, Perugia, Paola, Teramo, Venezia, Frosinone e Monza) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione. Tutti contestavano la limitazione dell’applicazione delle nuove norme sulla prescrizione ai soli processi senza dichiarazione di apertura del dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    I diciassette tribunali rimettenti impugnavano l’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui limitava l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, più favorevoli all’imputato, ai processi di primo grado per i quali non fosse stata dichiarata l’apertura del dibattimento. I parametri invocati erano molteplici: artt. 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Con la sentenza n. 393/2006, sopravvenuta nel corso del procedimento, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della stessa disposizione. Questo ius superveniens impone ai giudici rimettenti di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle proprie questioni alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando sopravviene una pronuncia della Corte costituzionale che incide sul quadro normativo oggetto di giudizio, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    Significa che la Corte non decide nel merito la questione sollevata, ma restituisce il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, affinché lo rivaluti alla luce della nuova situazione normativa.

    Perché la sentenza n. 393/2006 ha cambiato tutto?

    Perché quella sentenza aveva già parzialmente eliminato la disposizione oggetto delle questioni: i rimettenti devono ora verificare se la parte residua della norma sia ancora rilevante nei loro giudizi.

    Cosa è la legge ex Cirielli?

    È la legge 5 dicembre 2005, n. 251, così denominata dal nome del parlamentare proponente, che ha riformato la disciplina della prescrizione penale, della recidiva e delle attenuanti generiche.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 92/2007 – Recidiva e prescrizione inammissibilità per difetto di motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Salerno sull’art. 10, comma 2, della legge n. 251/2005. Il giudice rimettente non aveva descritto la fattispecie sottoposta al suo esame né motivato sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della legge ex Cirielli (n. 251/2005), contestando le disposizioni in materia di prescrizione come dirette “unicamente nei confronti di imputati i cui procedimenti non risultano già incardinati”. Il rimettente riteneva la norma in contrasto con i principi costituzionali che tutelano la persona umana.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha impugnato l’art. 10, comma 2, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. La norma censurata riguardava le disposizioni transitorie in materia di prescrizione penale introdotte dalla legge ex Cirielli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice a quo aveva omesso sia di descrivere la fattispecie sottoposta al proprio vaglio sia di motivare adeguatamente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. Tali omissioni, secondo la costante giurisprudenza della Corte, determinano automaticamente l’inammissibilità.

    Il principio

    La mancata illustrazione della fattispecie concreta e l’assenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale comportano la sua manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “rilevanza” di una questione di legittimità costituzionale?

    La rilevanza è il requisito per cui la norma impugnata deve essere effettivamente applicabile nel giudizio in corso: se la questione non venisse decisa, il processo non potrebbe essere definito.

    Perché il giudice deve descrivere la fattispecie concreta?

    Perché la Corte costituzionale deve poter verificare che la norma impugnata incida effettivamente sul giudizio a quo, il che è impossibile senza conoscere i fatti del caso.

    Questa inammissibilità significa che la norma è costituzionale?

    No. La dichiarazione di manifesta inammissibilità non è un giudizio nel merito sulla norma, ma riguarda esclusivamente i vizi formali dell’ordinanza di rimessione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 91/2007 – Prescrizione penale e apertura dibattimento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 (ex Cirielli), sollevata dal Tribunale di Patti in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il giudice rimettente non aveva descritto la fattispecie concreta, rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251 del 2005 (cosiddetta ex Cirielli) aveva riformato i termini di prescrizione dei reati. L’art. 10, comma 3, limitava l’applicazione delle nuove disposizioni più favorevoli — nei processi di primo grado — ai soli procedimenti per i quali non fosse ancora stata dichiarata l’apertura del dibattimento. Il Tribunale di Patti riteneva che ciò creasse una disparità di trattamento tra imputati in processi già avviati e quelli in processi non ancora a dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant’Agata di Militello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). La norma impugnata, secondo il rimettente, introduceva una diversità di trattamento tra processi pendenti già con dibattimento aperto e quelli ancora nella fase precedente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo aveva omesso di descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale, rendendo impossibile verificare se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile al caso. La Corte ha inoltre rilevato che, nelle more del giudizio, era intervenuta la propria sentenza n. 393 del 2006, che aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della stessa norma.

    Il principio

    L’omessa descrizione della fattispecie concreta da parte del giudice rimettente comporta il difetto di motivazione sulla rilevanza, che è causa di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è la legge ex Cirielli?

    È la legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha modificato le norme sulla prescrizione dei reati, sulla recidiva e sulle attenuanti generiche nel codice penale.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il tribunale rimettente non aveva spiegato quali fossero i fatti concreti del processo a quo, impedendo alla Corte di verificare se la norma impugnata fosse rilevante per quel giudizio.

    Cosa aveva già deciso la Corte sull’art. 10 della legge 251/2005?

    Con la sentenza n. 393 del 2006 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 10, comma 3, limitatamente alle parole relative ai “processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento”.

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  • Corte cost. n. 59/2007 – Insindacabilità senatore Novi, nesso funzionale confermato

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    La sentenza n. 59 del 2007 rigetta il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Emiddio Novi sull’operato della magistratura napoletana, pubblicate sul quotidiano “Roma” il 7 febbraio 2002. La Corte ha ritenuto sussistente il nesso funzionale tra l’articolo di stampa e specifici atti parlamentari del senatore, concludendo che il Senato non ha ecceduto le proprie attribuzioni costituzionali.

    Di cosa si tratta

    Quarantuno magistrati della Procura di Napoli avevano convenuto in giudizio il senatore Novi per risarcimento danni in relazione a un articolo pubblicato sul quotidiano “Roma”, in cui li accusava di inettitudine, opportunismo politico e connivenza con la “sinistra affarista”. Il Senato aveva dichiarato quelle dichiarazioni insindacabili. Il Tribunale di Roma aveva contestato l’esistenza del nesso funzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma – sezione prima civile ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera del 30 giugno 2004 (Doc. IV-ter, n. 5), chiedendo che fosse dichiarato che non spettava al Senato qualificare come insindacabili le dichiarazioni del senatore Novi nell’articolo pubblicato il 7 febbraio 2002, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava al Senato deliberare l’insindacabilità. Ha accertato l’esistenza di un legame temporale tra l’articolo (7 febbraio 2002) e specifici atti parlamentari del senatore (due interventi in aula, tre interpellanze e una interrogazione tra dicembre 2001 e gennaio 2002), nonché la sostanziale corrispondenza di significato tra le critiche alla magistratura napoletana espresse nell’articolo e quelle contenute negli atti parlamentari del medesimo senatore.

    Il principio

    La sussistenza del nesso funzionale richiede due elementi concorrenti: il legame temporale tra l’attività parlamentare e quella esterna, di modo che questa abbia una finalità divulgativa della prima, e la sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nelle due sedi. Quando entrambi gli elementi sono presenti il Senato può legittimamente deliberare l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Perché in questo caso il nesso funzionale è stato ritenuto sussistente e non nei casi Sgarbi?

    Nel caso Novi, la Corte ha trovato specifici atti parlamentari del medesimo senatore — interpellanze e interrogazioni sulla magistratura napoletana datate pochi giorni prima dell’articolo — con contenuto sostanzialmente coincidente con le critiche espresse nell’articolo di stampa. Nelle sentenze n. 52 e n. 53/2007 (casi Sgarbi), invece, mancava questa corrispondenza specifica.

    Gli articoli di giornale firmati da un parlamentare possono essere insindacabili?

    Sì, a condizione che costituiscano la divulgazione di posizioni già espresse in atti parlamentari tipici del medesimo parlamentare, con legame temporale e sostanziale corrispondenza di contenuto.

    Cosa accade al processo civile dei quarantuno magistrati?

    A seguito della sentenza, il Senato non ha ecceduto le proprie attribuzioni. Il Tribunale di Roma dovrà dichiarare il non luogo a procedere sulla domanda risarcitoria in relazione alle dichiarazioni coperte dalla garanzia dell’art. 68 Cost.

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  • Corte cost. n. 90/2007 – Rapporto esclusivo dirigenti sanitari legge Toscana

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    Con l’ordinanza n. 90 del 2007 la Corte costituzionale dichiara estinto il processo nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 6 della legge della Regione Toscana n. 67 del 2005, relativo all’interpretazione autentica delle norme sull’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari. L’estinzione segue alla rinuncia al ricorso da parte della Presidenza del Consiglio, accettata dalla Regione Toscana.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana n. 67 del 2005 aveva dettato un’interpretazione autentica dell’art. 59 della legge regionale n. 40 del 2005 sul servizio sanitario regionale, stabilendo che gli incarichi di direzione delle strutture sanitarie presupponessero il rapporto di lavoro esclusivo per i dirigenti sanitari e l’esercizio esclusivo dell’attività assistenziale per il personale universitario. Il Governo sosteneva che questa interpretazione autentica contrastasse con la normativa statale che, dal 2004, consentiva ai dirigenti sanitari di optare per il rapporto non esclusivo senza perdere la possibilità di accedere agli incarichi di direzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 6 della legge regionale toscana n. 67 del 2005 in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 3 e 97 della Costituzione, deducendo la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e la violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute, nonché la irragionevole disparità di trattamento tra dirigenti sanitari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione del processo. Il Presidente del Consiglio aveva evidentemente rinunciato al ricorso, verosimilmente a seguito di modifiche normative nel frattempo intervenute, e la Regione Toscana aveva accettato la rinuncia.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale (ricorso governativo contro legge regionale o viceversa), la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci nel merito della questione di legittimità costituzionale. Il processo si estingue indipendentemente dalla fondatezza o meno delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma regionale sull’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari?

    La Regione Toscana interpretava autenticamente la propria legge nel senso che gli incarichi di direzione di strutture sanitarie presupponessero necessariamente il rapporto di lavoro esclusivo. Ciò significava che il dirigente che avesse optato per il rapporto non esclusivo non poteva essere nominato direttore di struttura sanitaria, contrariamente a quanto consentito dalla normativa statale del 2004.

    Perché il Governo aveva impugnato la norma?

    Perché il d.l. n. 81 del 2004, convertito dalla legge n. 138 del 2004, aveva modificato il d.lgs. n. 502 del 1992 stabilendo che “la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse”. La legge regionale toscana sembrava contraddire questo principio fondamentale statale in materia di tutela della salute, ledendo anche la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (rapporto di lavoro).

    Cosa significa che il processo si è “estinto” anziché che la questione è stata dichiarata “cessata per sopravvenuta abrogazione”?

    L’estinzione del processo deriva dalla rinuncia volontaria del ricorrente, seguita dall’accettazione della controparte. La cessazione della materia del contendere deriva invece dall’abrogazione o modifica della norma impugnata nel corso del giudizio. Sono due istituti distinti: il primo dipende dalla volontà delle parti, il secondo da eventi normativi sopravvenuti.

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  • Corte cost. n. 89/2007 – Acquisto immobili enti territoriali legge finanziaria 2006

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    Con la sentenza n. 89 del 2007 la Corte costituzionale giudica le impugnazioni di dieci Regioni e due Province autonome contro l’art. 1, commi 23-26, della legge finanziaria 2006, che limitava gli acquisti di immobili da parte degli enti territoriali. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 23 nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti strumentali degli enti territoriali, e dichiara cessata la materia del contendere sui commi 24-26 (abrogati senza aver avuto attuazione), nonché estinto per rinuncia il giudizio della Valle d’Aosta.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 aveva introdotto limiti agli acquisti di immobili da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. Il comma 23 fissava un limite generale pari alla spesa media del triennio precedente. Il comma 24 prevedeva la riduzione dei trasferimenti statali agli enti territoriali in misura pari alla differenza tra gli acquisti effettuati nel 2006 e la media del quinquennio precedente. I commi 24-26 sono stati abrogati dalla legge finanziaria 2007 prima di trovare attuazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Dieci Regioni e due Province autonome hanno impugnato l’art. 1, commi 23-26, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e a varie disposizioni degli statuti speciali, deducendo la violazione dell’autonomia finanziaria e organizzativa degli enti territoriali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità del comma 23 nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali dall’ambito applicativo del limite agli acquisti immobiliari. Per i commi 24-26, abrogati dalla legge finanziaria 2007 senza aver mai trovato attuazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara estinto per rinuncia il giudizio della Regione Valle d’Aosta (che aveva rinunciato al ricorso con accettazione dello Stato).

    Il principio

    Il limite statale agli acquisti di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, se applicato alle Regioni e agli enti locali, deve escludere le amministrazioni e gli enti strumentali degli enti territoriali, che svolgono funzioni proprie degli enti stessi. L’omissione di tale esclusione lede l’autonomia organizzativa e finanziaria degli enti territoriali garantita dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni impugnavano le norme sugli acquisti di immobili?

    Perché le norme limitavano la loro capacità di acquistare immobili per le proprie funzioni, incidendo sull’autonomia organizzativa e finanziaria garantita dagli artt. 117-119 Cost. e dagli statuti speciali. La previsione di un tetto basato sulla spesa storica penalizzava in particolare gli enti che avevano avuto una spesa molto bassa negli anni precedenti.

    Cosa significa “cessata materia del contendere” per i commi 24-26?

    Significa che quei commi sono stati abrogati prima di trovare applicazione concreta, sicché non hanno prodotto e non possono più produrre effetti giuridici. In questo caso la Corte non dichiara l’incostituzionalità (che sarebbe priva di effetti pratici) ma si limita a prendere atto che la questione non ha più ragion d’essere.

    Perché il comma 23 era incostituzionale nella parte in cui non escludeva gli enti strumentali?

    Perché gli enti strumentali degli enti territoriali (agenzie, società in house, aziende speciali) svolgono funzioni proprie degli enti stessi e i loro acquisti di immobili sono funzionali all’esercizio di competenze regionali e locali. Assoggettarli ai limiti previsti per le amministrazioni statali ledeva l’autonomia organizzativa degli enti territoriali.

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  • Corte cost. n. 88/2007 – Insediamenti turistici qualità legge finanziaria 2006

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    Con la sentenza n. 88 del 2007 la Corte costituzionale giudica le norme della legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 583-593) sugli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 586 (regolamento interministeriale senza previa intesa Stato-Regioni) e dei commi 589, 590 e 591 (procedure di approvazione che esautoravano le Regioni), mentre dichiara non fondate le questioni sugli altri commi, riconoscendo la competenza statale a definire i criteri generali per i grandi insediamenti turistici.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 aveva introdotto una disciplina per gli “insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale”: grandi complessi che potevano essere realizzati anche mediante concessioni di beni demaniali marittimi, con procedure speciali di approvazione e canoni di concessione derogatori. Diverse Regioni (Valle d’Aosta, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia) avevano impugnato le norme, sostenendo che invadessero le competenze regionali in materia di turismo e governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti hanno impugnato l’art. 1, commi da 583 a 593, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), in riferimento all’art. 2, lettera q), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, e all’art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, deducendo la violazione delle competenze regionali in materia di turismo (competenza residuale) e la lesione della potestà regolamentare regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente: dichiara incostituzionale il comma 586 nella parte in cui non prevede che il regolamento interministeriale sia preceduto dall’intesa Stato-Regioni; dichiara incostituzionali i commi 589, 590 e 591 per le procedure di approvazione che esautoravano le Regioni. Dichiara invece non fondate le questioni sui commi 583-585, 587, 588, 592 e 593, ritenendo che lo Stato avesse la competenza a definire i criteri e le caratteristiche degli insediamenti di qualità nazionale.

    Il principio

    La disciplina statale degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale è legittima nelle sue linee generali, ma le procedure di attuazione che incidono sulle competenze regionali (urbanistiche, paesaggistiche, ambientali) richiedono il coinvolgimento delle Regioni nelle forme dell’intesa. Il regolamento interministeriale che sostituisce l’intesa Stato-Regioni è costituzionalmente illegittimo.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha dichiarato incostituzionale il comma 586?

    Perché il comma prevedeva che le caratteristiche degli insediamenti fossero definite con un regolamento interministeriale (decreto del Ministro delle attività produttive) senza richiedere la previa intesa con le Regioni. Poiché tali caratteristiche incidono su materie di competenza regionale (turismo, urbanistica), era necessaria la leale collaborazione nelle forme dell’intesa Stato-Regioni.

    Cosa sono gli “insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale”?

    Sono grandi complessi turistici caratterizzati da compatibilità ambientale, tutela del patrimonio culturale, elevato livello di servizi e capacità di attrarre turisti internazionali. La legge richiedeva che assicurassero l’assunzione di almeno 250 addetti. Potevano essere realizzati anche su beni demaniali marittimi già oggetto di concessione.

    Perché la Valle d’Aosta era tra le ricorrenti?

    Perché lo statuto speciale della Valle d’Aosta attribuisce alla Regione competenza primaria in materia di turismo (art. 2, lett. q). La disciplina statale degli insediamenti turistici di qualità poteva quindi interferire con tale competenza esclusiva. La Corte ha comunque dichiarato non fondate le questioni di merito sollevate dalla Valle d’Aosta sui commi rimasti in vigore.

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  • Corte cost. n. 87/2007 – Affidamento terapeutico tossicodipendenti terza concessione

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    Con l’ordinanza n. 87 del 2007 la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze, che aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 94, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui vieta più di due concessioni dell’affidamento in prova con finalità terapeutica ai tossicodipendenti. La restituzione si giustifica perché, dopo l’ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata modificata dalla legge n. 49 del 2006, modificando il quadro normativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 94, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) vietava che l’affidamento in prova con finalità terapeutica per tossicodipendenti fosse concesso per più di due volte. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, investito di una richiesta da parte di un condannato che aveva già usufruito del beneficio due volte (con esito negativo entrambe le volte), riteneva che il divieto assoluto fosse irragionevole e contrario alla finalità rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato questione di legittimità dell’art. 94, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui non consente la concessione per più di due volte dell’affidamento terapeutico.

    La decisione della Corte

    La Corte non decide nel merito e ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Dopo la proposizione della questione, la legge n. 49 del 2006 (di conversione del d.l. n. 272 del 2005) ha modificato il comma 4 dell’art. 94, richiedendo ora che il tribunale di sorveglianza ritenga che il programma di recupero contribuisca effettivamente al recupero del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati. Il giudice deve rivalutare se la propria questione sia ancora rilevante alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale, interviene uno ius superveniens che modifica il quadro normativo rilevante per la questione sollevata, la Corte deve restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se la questione originaria abbia ancora la propria rilevanza. Il rimettente deve accertare se, con la nuova disciplina, l’esito del giudizio principale possa essere deciso senza necessità di dichiarare l’incostituzionalità della norma originariamente censurata.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la vecchia regola sul limite di due concessioni dell’affidamento terapeutico?

    L’art. 94, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 stabiliva che l’affidamento in prova con finalità terapeutica “non può essere disposto più di due volte”. Il divieto era assoluto: dopo la seconda concessione, anche se entrambe si erano concluse con la revoca, il condannato non poteva più beneficiarne, indipendentemente dalla propria condizione di tossicodipendenza e dal percorso terapeutico.

    Perché la Corte non ha deciso la questione nel merito?

    Perché la legge n. 49 del 2006 aveva modificato i presupposti per la concessione dell’affidamento terapeutico, richiedendo una valutazione specifica sull’idoneità del programma di recupero. Il rimettente non aveva tenuto conto di questa modifica e non aveva verificato se, con le nuove regole, l’istanza del condannato potesse essere accolta o meno indipendentemente dal limite numerico contestato.

    Dopo la legge n. 49 del 2006, il limite di due concessioni esisteva ancora?

    Sì, il comma 5 era rimasto formalmente in vigore. La modifica del comma 4 aveva però introdotto un requisito sostanziale — la valutazione positiva del programma — che poteva incidere sulla rilevanza del limite numerico nel caso concreto. Il giudice rimettente doveva rivalutare se, applicando le nuove regole, il caso del condannato potesse comunque essere risolto senza necessità di dichiarare incostituzionale il limite.

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  • Corte cost. n. 86/2007 – Vitalizio consiglieri regionali rilevanza tributaria

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    Con l’ordinanza n. 86 del 2007 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 3, comma 2, e 9 della legge regionale Marche n. 23 del 1995 sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata. La Corte rileva che la questione è irrilevante nel giudizio a quo: il giudice tributario doveva pronunciarsi sul regime fiscale della trattenuta già operata, non sulla legittimità di operarla. La questione di incostituzionalità investe un profilo estraneo all’oggetto del giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Un consigliere regionale delle Marche aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF pagata sulla trattenuta obbligatoria del 20% operata sulla sua indennità di carica a titolo di contributo per l’assegno vitalizio (art. 3, comma 2, l.r. Marche n. 23 del 1995). Sosteneva che tale trattenuta, avendo natura previdenziale, non dovesse essere soggetta a IRPEF. La Commissione tributaria di Macerata, invece di risolvere la questione fiscale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa disciplina regionale che prevedeva la trattenuta e il vitalizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Macerata ha sollevato questione di legittimità degli artt. 3, comma 2, e 9 della legge della Regione Marche n. 23 del 1995, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (previdenza sociale, materia di competenza esclusiva statale), censurandone la legittimità sostanziale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per irrilevanza. Il giudice tributario era chiamato a decidere se la trattenuta già operata sulla indennità di carica fosse soggetta o meno a prelievo IRPEF: per lui, l’esistenza della trattenuta era un fatto dato, non un fatto da valutare. La questione di legittimità sollevata (se la trattenuta e il vitalizio fossero legittimamente previsti dalla legge regionale) è estranea all’oggetto del giudizio a quo e, pertanto, irrilevante.

    Il principio

    La rilevanza è presupposto di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale: la norma impugnata deve trovare applicazione nel giudizio a quo in modo che la sua eventuale incostituzionalità incida sulla decisione del giudice rimettente. Se la questione di legittimità investe una norma estranea all’oggetto del giudizio principale, essa è inammissibile per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa doveva decidere in realtà la Commissione tributaria?

    Doveva decidere se la trattenuta obbligatoria del 20% sull’indennità di carica dei consiglieri regionali — già operata per legge — avesse natura previdenziale o meno, e di conseguenza se fosse esente da IRPEF ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR. Questa era la questione fiscale rilevante, non la legittimità costituzionale della norma che prevedeva la trattenuta.

    Perché la Commissione tributaria aveva sollevato questione di costituzionalità invece di decidere la causa?

    Probabilmente perché aveva ritenuto che, per decidere sul regime fiscale della trattenuta, fosse necessario prima stabilire se la disciplina regionale fosse costituzionalmente legittima. La Corte ha respinto questo ragionamento, affermando che la natura fiscale della trattenuta va accertata applicando le norme tributarie, non attraverso un giudizio di costituzionalità sulla norma regionale.

    L’assegno vitalizio dei consiglieri regionali ha natura previdenziale?

    La questione della natura previdenziale o assistenziale degli assegni vitalizi è controversa. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 289 del 1994, aveva qualificato il vitalizio parlamentare come “particolare tipo di previdenza”. Tuttavia, nel caso in esame, la Corte non si è pronunciata sul merito, avendo dichiarato la questione inammissibile per irrilevanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 85/2007 – Prescrizione ratei pensionistici sentenza incostituzionalità

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    Con l’ordinanza n. 85 del 2007 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 sulla prescrizione dei crediti pensionistici, sollevata dal Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti siciliana. Il rimettente contestava l’interpretazione “siciliana” secondo cui, quando una norma ostativa al riconoscimento di un credito pensionistico è dichiarata incostituzionale, il termine di prescrizione decorre dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte, generando una disparità di trattamento rispetto alle altre giurisdizioni contabili.

    Di cosa si tratta

    Un titolare di pensione privilegiata tabellare aveva lavorato contemporaneamente per un’azienda privata, accumulando pensione e retribuzione. Le sentenze costituzionali n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992 avevano dichiarato incostituzionali le norme che impedivano il cumulo integrale. Il problema era da quando decorreva la prescrizione degli arretrati: dalla data di maturazione dei singoli ratei (come sosteneva la Cassazione) o dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte (come interpretava la sezione d’appello siciliana della Corte dei conti).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 2, secondo e quarto comma, del r.d.l. n. 295 del 1939, nella parte in cui, nell’interpretazione del “diritto vivente siciliano”, fa decorrere il termine di prescrizione dalla data di pubblicazione delle sentenze di incostituzionalità, in riferimento all’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente non censura la norma in sé, ma una specifica interpretazione giurisprudenziale della sezione d’appello siciliana. Poiché esiste una diversità interpretativa tra giurisdizioni contabili, il problema non è di legittimità costituzionale della norma ma di un contrasto interpretativo tra giudici, che non spetta alla Corte costituzionale risolvere. La questione, così come prospettata, risulta inammissibile.

    Il principio

    Il contrasto interpretativo tra giurisdizioni diverse sulla portata di una norma non costituisce questione di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale non è il giudice della corretta applicazione della legge e non può essere chiamata a risolvere contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di norme: tale funzione spetta ai meccanismi ordinamentali di nomofilachia (Corte di cassazione, sezioni unite).

    Domande e risposte

    Da quando decorre la prescrizione degli arretrati pensionistici quando la norma ostativa è stata dichiarata incostituzionale?

    Secondo l’orientamento della Corte di cassazione (e delle sezioni contabili non siciliane), il termine di prescrizione decorre dalla data di maturazione del credito, perché il vizio di legittimità non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto, non un impedimento legale. La tesi opposta (decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità) potrebbe far risalire gli arretrati molto più indietro nel tempo.

    Cosa si intende per “diritto vivente siciliano”?

    Il rimettente usa questa espressione per indicare un orientamento giurisprudenziale consolidato e uniforme della sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, che si discostava dall’interpretazione prevalente nelle altre sezioni. La Corte ha ritenuto che, in presenza di tale contrasto interpretativo, la questione fosse inammissibile.

    Perché la questione era ritenuta inammissibile e non infondata?

    Perché il rimettente non stava contestando il tenore letterale della norma ma solo una sua specifica interpretazione giurisprudenziale regionale. La Corte non può pronunciarsi sull’interpretazione giurisprudenziale di una norma senza che questa venga censurata nelle sue disposizioni testuali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 84/2007 – Difensore d’ufficio decreto espulsione straniero

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    Con l’ordinanza n. 84 del 2007 la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 13, comma 7, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), sollevata dal Giudice di pace di Roma. Il rimettente lamentava che la norma non prevedesse la nomina di un difensore di ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell’emissione del decreto prefettizio di espulsione. La Corte afferma che la norma disciplina una fase amministrativa, non giurisdizionale, rispetto alla quale non opera la garanzia del difensore d’ufficio.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Roma era investito del giudizio di convalida di decreti di espulsione emessi nei confronti di cittadini extracomunitari. Il giudice sosteneva che il diritto di difesa del destinatario del decreto di espulsione richiedesse la nomina di un difensore di ufficio già al momento dell’emissione del decreto, non solo nella successiva fase di convalida giurisdizionale. Aveva sollevato tredici ordinanze di rimessione identiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede la nomina di un difensore di ufficio al momento dell’emissione del decreto prefettizio di espulsione, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. L’art. 24, secondo comma, Cost. garantisce l’effettività del diritto di difesa nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale. La norma censurata disciplina invece una fase amministrativa (l’emissione del decreto prefettizio), in cui il ricorso all’autorità giudiziaria è solo eventuale. Il destinatario del decreto è comunque posto nelle condizioni di avvalersi dei rimedi giurisdizionali che l’ordinamento appresta a difesa dei suoi diritti. Quanto all’art. 3 Cost., il raffronto tra il destinatario del decreto di espulsione (atto amministrativo) e il destinatario di un atto penale è tra fattispecie assolutamente eterogenee.

    Il principio

    Il diritto di difesa garantito dall’art. 24, secondo comma, Cost. opera nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali e non si estende automaticamente alle fasi amministrative che precedono l’eventuale ricorso al giudice. L’emissione del decreto prefettizio di espulsione è un atto amministrativo e non richiede la previa nomina di un difensore di ufficio.

    Domande e risposte

    Lo straniero destinatario di un decreto di espulsione ha diritto a un difensore?

    Ha diritto all’assistenza di un difensore di fiducia (la norma glielo comunica), mentre il diritto a un difensore di ufficio opera nel successivo giudizio di convalida davanti al Giudice di pace. Non è prevista, secondo la Corte, la nomina automatica di un difensore d’ufficio nelle liste speciali già nella fase amministrativa.

    Cosa succede nella fase di convalida del decreto di espulsione?

    Il decreto di espulsione viene sottoposto al Giudice di pace per la convalida entro 48 ore. In quella sede giurisdizionale operano le garanzie del giusto processo e lo straniero è assistito da un difensore. È in questa fase, e non in quella amministrativa, che il diritto di difesa trova piena tutela.

    Perché il rimettente aveva proposto tredici ordinanze identiche?

    Perché la questione di legittimità era stata sollevata nel corso di tredici procedimenti distinti di convalida di decreti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari. La Corte ha riunito i giudizi per decidere con un’unica pronuncia, in quanto tutte le ordinanze ponevano la medesima questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 83/2007 – Misura di sicurezza infermo di mente ospedale psichiatrico

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    Con l’ordinanza n. 83 del 2007 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 205, secondo comma, n. 2, e 222, primo comma, del codice penale, sollevata dal GUP del Tribunale di Torino. Il rimettente chiedeva che per l’imputato prosciolto per totale infermità di mente, la cui pericolosità sociale potesse essere fronteggiata con il ricovero in comunità terapeutica psichiatrica, non fosse obbligatorio il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. La Corte ribadisce che la creazione di nuove misure di sicurezza è riservata al legislatore.

    Di cosa si tratta

    In un procedimento penale con rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Torino doveva pronunciarsi sulla responsabilità di un imputato affetto da accertata incapacità di intendere e di volere. Il perito psichiatrico aveva ritenuto “ottimale” l’inserimento in una comunità terapeutica psichiatrica, giudicando “esageratamente contenitivo” l’ospedale psichiatrico giudiziario. Il GUP chiedeva alla Corte di consentire al giudice di disporre il ricovero in comunità terapeutica al posto dell’OPG.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità degli artt. 205, secondo comma, n. 2) e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui impongono il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anche quando la pericolosità sociale potrebbe essere fronteggiata con il ricovero in una struttura terapeutica psichiatrica di tipo contenitivo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Già con l’ordinanza n. 254 del 2005 la Corte aveva dichiarato inammissibile una questione analoga, osservando che “il giudice a quo chiede alla Corte di creare e di disciplinare una nuova misura di sicurezza”, il che esulerebbe dai poteri della Corte, comportando scelte discrezionali riservate al legislatore. Il rimettente, inoltre, non aveva adeguatamente tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la libertà vigilata con opportune prescrizioni può essere eseguita anche in strutture psichiatriche protette.

    Il principio

    Esula dalla sfera dei poteri della Corte costituzionale creare nuove misure di sicurezza o ampliare la tipologia di quelle applicabili all’imputato prosciolto per infermità psichica: si tratta di scelte discrezionali che rientrano nella esclusiva competenza del legislatore. Il rimettente deve esaurire le possibilità interpretative offerte dal diritto vigente prima di sollevare questione di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è l’ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e quali alternative esistevano nel 2007?

    L’OPG era una struttura detentiva per i soggetti prosciolti per infermità di mente socialmente pericolosi. A seguito della sentenza n. 253 del 2003, la Corte aveva già consentito al giudice di disporre, in alternativa all’OPG, misure di sicurezza diverse (tra cui la libertà vigilata) idonee a contemperare esigenze di cura e controllo della pericolosità.

    Perché il rimettente riteneva insufficiente la libertà vigilata?

    Perché nel caso concreto il perito aveva concluso che la libertà vigilata non sarebbe stata “sufficientemente contenitiva” della pericolosità sociale dell’imputato. Tuttavia la Corte ha rilevato che la giurisprudenza più recente consentiva di eseguire la libertà vigilata con apposite prescrizioni anche in strutture psichiatriche protette: il rimettente non aveva tenuto conto di questa evoluzione.

    Cosa è successo dopo questa pronuncia?

    La questione del superamento degli OPG ha continuato ad essere dibattuta, fino alla legge n. 9 del 2012 che ha previsto la loro chiusura e la trasformazione in residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), strutture sanitarie non carcerarie. La Corte ha più volte sollecitato il legislatore ad intervenire in questa materia.

    Norme collegate