Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 228/2007 – Trattenimento straniero irregolare centri identificazione

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con ordinanza n. 228 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — trattenimento straniero irregolare. La questione è stata definita con esito: manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunale di Gorizia nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — trattenimento straniero irregolare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — trattenimento straniero irregolare. Parametri costituzionali invocati: art. 2, art. 3, art. 10 e altri. Giudice rimettente: Tribunale di Gorizia.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale riuniti i giudizi,

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Gorizia con le ordinanze in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

    F.to:

    Franco BILE, P

    Il principio

    La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La questione è stata dichiarata manifestamente infondata: la Corte ha ritenuto con evidenza che la norma impugnata non violasse i parametri costituzionali evocati.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 2, art. 3, art. 10 e altri della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Tribunale di Gorizia. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 227/2007 – IRAP base imponibile attivita produttive

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    Con ordinanza n. 227 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 (istituzione IRAP). La questione è stata definita con esito: manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Commissione tributaria provinciale di Bologna nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 (istituzione IRAP).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 (istituzione IRAP). Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 23, art. 24 e altri. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l’ordinanza indicata in epigraf

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile: mancavano i requisiti processuali necessari per un esame nel merito da parte della Corte Costituzionale.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile perché non soddisfaceva i presupposti processuali richiesti (ad esempio: difetto di rilevanza, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione).

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 23, art. 24 e altri della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Commissione tributaria provinciale di Bologna. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 226/2007 – Reingresso straniero espulso pena minima

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    Con ordinanza n. 226 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — pena minima per reingresso dello straniero espulso. La questione è stata definita con esito: restituzione atti.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunale di Gorizia e Tribunale di Trieste nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — pena minima per reingresso dello straniero espulso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) — pena minima per reingresso dello straniero espulso. Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 27. Giudice rimettente: Tribunale di Gorizia e Tribunale di Trieste.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Gorizia e Trieste.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

    F.to:

    Franco BILE, Presidente

    Gaetano SILVESTRI, Redattore

    Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.

    Il principio

    Il processo costituzionale si è concluso senza una pronuncia nel merito: restituzione atti.

    Domande e risposte

    Qual è stato l’esito di questa decisione?

    La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione, tenendo conto di sopravvenienze normative o fattuali.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 27 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

    Chi ha sollevato la questione di legittimità?

    La questione è stata promossa da Tribunale di Gorizia e Tribunale di Trieste. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 135/2007 – Prova dell’adulterio come condizione per il disconoscimento di paternità

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Brindisi, sollevata questione di legittimità sull’art. 235, comma 1, n. 3, c.c. — che impone di provare l’adulterio come condizione per accedere alle prove genetiche nel giudizio di disconoscimento di paternità. Nel frattempo, la sentenza n. 266/2006 della stessa Corte aveva già dichiarato incostituzionale quella norma, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio di disconoscimento di paternità promosso dal curatore speciale di una minore, il Tribunale di Brindisi aveva sollevato questione sulla norma che subordinava l’ammissibilità delle prove genetiche (test del DNA) alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie nel periodo del concepimento. Il giudice riteneva questo requisito irragionevole e lesivo del diritto di azione, soprattutto alla luce delle difficoltà pratiche di provare l’adulterio nella società contemporanea.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brindisi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui dispone che l’indagine sull’adulterio della moglie ha carattere preliminare rispetto a quella sul rapporto procreativo, subordinando così l’accesso alle prove genetiche alla previa dimostrazione dell’adulterio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente: dopo la proposizione della questione, la sentenza n. 266/2006 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 235, comma 1, n. 3, c.c. nella stessa parte contestata. La Corte restituisce gli atti perché il rimettente rivaluti la rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità: se la norma è già stata dichiarata illegittima, la questione potrebbe essere divenuta irrilevante o comunque già risolta.

    Il principio

    Quando, nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale, sopravviene una pronuncia della stessa Corte che ha già dichiarato incostituzionale la norma oggetto della questione, gli atti vengono restituiti al giudice rimettente affinché valuti se la questione abbia ancora rilevanza nel giudizio a quo alla luce della nuova pronuncia. Il giudice deve rivalutare la propria posizione processuale.

    Domande e risposte

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 266/2006?

    La sentenza n. 266/2006 aveva dichiarato incostituzionale l’art. 235, primo comma, n. 3, c.c. nella parte in cui subordinava l’esame delle prove tecniche genetiche alla previa dimostrazione dell’adulterio. La Corte aveva ritenuto irragionevole tale requisito, perché l’adulterio è privo di rilevanza ai fini dell’accoglimento nel merito della domanda, e irragionevolmente ostacolava l’esercizio del diritto di azione per la tutela dello status e dell’identità biologica.

    Come si svolge oggi il giudizio di disconoscimento di paternità?

    A seguito della sentenza n. 266/2006, non è più necessario provare preliminarmente l’adulterio: le prove tecniche (DNA, esami ematologici) possono essere disposte direttamente. In sede di riforma del diritto di famiglia (d.lgs. 154/2013), il disconoscimento di paternità è stato ulteriormente riformato, con la completa eliminazione del requisito dell’adulterio come condizione di ammissibilità.

    Cosa significa «restituzione degli atti al rimettente»?

    La restituzione degli atti al giudice rimettente è una pronuncia processuale con cui la Corte non decide nel merito, ma rinvia il giudice a rivalutare la rilevanza della questione alla luce di sopravvenienze normative o giurisprudenziali. Il rimettente deve poi decidere se la questione sia ancora necessaria per risolvere la causa o se la risposta sia già stata fornita dalle pronunce successive.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, violato dall’irragionevole requisito dell’adulterio come condizione di accesso alle prove genetiche
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio, leso dall’ostacolo procedurale alla prova scientifica dello status di filiazione
  • Corte cost. n. 134/2007 – Insindacabilità parlamentare e deposito tardivo del conflitto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione promosso dal GIP di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera sull’insindacabilità delle opinioni del deputato Carlo Taormina. Il deposito degli atti presso la cancelleria della Corte era avvenuto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Milano era coinvolto in un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del deputato Carlo Taormina, in relazione ad affermazioni dallo stesso fatte a danno del tenente colonnello Luciano Garofano dei Carabinieri. La Camera dei deputati aveva deliberato che si trattava di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. Il GIP aveva promosso conflitto, dichiarato ammissibile con ord. n. 378/2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di giudizio incidentale di legittimità costituzionale, bensì di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il GIP del Tribunale di Milano contestava la delibera della Camera dei deputati del 25 luglio 2005, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Taormina nei confronti del tenente colonnello Garofano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il giudizio improcedibile: il ricorso era stato notificato alla Camera il 23 novembre 2006, ma i relativi atti erano stati depositati presso la cancelleria della Corte solo il 21 dicembre 2006, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative. Il termine è perentorio, secondo la costante giurisprudenza della Corte.

    Il principio

    Il termine di venti giorni per il deposito degli atti del conflitto di attribuzione, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità al soggetto resistente, è perentorio. Il mancato rispetto di tale termine determina l’improcedibilità del giudizio, indipendentemente da qualsiasi considerazione sul merito del conflitto.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68, comma 1, della Costituzione prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia — che copre anche dichiarazioni rese fuori dall’assemblea se connesse all’esercizio del mandato — consente al parlamentare di operare liberamente senza timore di procedimenti penali o civili per le proprie valutazioni politiche.

    Come funziona il procedimento del conflitto di attribuzione?

    Il conflitto si apre con un ricorso al quale la Corte risponde con un’ordinanza di ammissibilità prima facie. Questa ordinanza va notificata al soggetto resistente, e il ricorrente deve poi depositare gli atti presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione. Scaduto inutilmente questo termine, il giudizio è improcedibile.

    Il merito del conflitto è stato poi esaminato?

    No. L’improcedibilità per il vizio formale ha impedito l’esame nel merito. La delibera della Camera sull’insindacabilità di Taormina non è stata quindi sindacata dalla Corte in questo procedimento.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni
  • Corte cost. n. 133/2007 – Competenza per guida in stato di ebbrezza e giudice di pace

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità sull’art. 186 del Codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica), sollevata dal GIP di Savona. Il rimettente dubitava dell’irragionevolezza della diversa competenza tra ebbrezza alcolica (Tribunale) e alterazione da stupefacenti (Giudice di pace), ma non aveva motivato perché avesse escluso un’interpretazione conforme già sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. 151/2003 aveva trasferito la competenza per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 c.d.s.) dal Giudice di pace al Tribunale, con conseguente inaccessibilità di alcuni benefici processuali (oblazione, cause di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. 274/2000). La competenza per la guida sotto effetto di stupefacenti (art. 187 c.d.s.) era invece rimasta al Giudice di pace. Il GIP di Savona riteneva irragionevole questa diversità di trattamento per reati sostanzialmente identici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 186 del d.lgs. 285/1992, nella parte in cui ha attribuito al Tribunale la cognizione del reato di guida in stato di ebbrezza, in precedenza di competenza del giudice di pace, creando un’irragionevole disparità rispetto al trattamento del reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il rimettente non aveva fornito motivazione sulle ragioni per cui aveva scartato un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il richiamo all’art. 186, comma 2, c.d.s. contenuto nell’art. 187, comma 7, doveva intendersi riferito sia al trattamento sanzionatorio sia alla disciplina della competenza, così uniformando di fatto i due regimi. Il mancato confronto con questa interpretazione alternativa rendeva inammissibile la questione.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare sull’impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione, confrontandosi con gli orientamenti giurisprudenziali esistenti che propongono soluzioni interpretative alternative. La mancata confutazione di un’interpretazione già adottata da parte della giurisprudenza di legittimità e che potrebbe risolvere il problema rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual era la differenza pratica tra le due competenze?

    Di fronte al Giudice di pace erano applicabili la causa di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. 274/2000 (tenuezza del fatto, condotta riparatoria) e l’oblazione ex art. 162-bis c.p. (pagamento di una somma per estinguere il reato). Questi istituti non erano accessibili dinanzi al Tribunale, rendendo il processo più oneroso e potenzialmente più gravoso per l’imputato.

    Come mai la competenza per l’ebbrezza alcolica è stata trasferita al Tribunale?

    Il trasferimento era legato all’inasprimento del trattamento sanzionatorio deciso dal d.l. 151/2003: la maggiore gravità del reato (incremento delle pene) giustificava, nell’ottica del legislatore, la competenza di un giudice togato. La questione è se questo fosse coerente con il trattamento del reato di guida sotto stupefacenti, di analoga pericolosità sociale.

    L’interpretazione conforme avanzata dalla giurisprudenza è vincolante per il giudice?

    No, ma il giudice che non la segue deve spiegare perché. Se un orientamento giurisprudenziale consolidato risolve il problema costituzionale in via interpretativa, il giudice a quo deve motivare perché tale interpretazione non è praticabile nel caso specifico prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento tra guida in stato di ebbrezza alcolica e guida sotto l’effetto di stupefacenti
    • Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale e proporzionalità delle sanzioni penali
  • Corte cost. n. 132/2007 – Confisca del ciclomotore e principio personale della sanzione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies, del Codice della strada, che prevede il sequestro e la confisca del ciclomotore anche se non di proprietà del trasgressore. Il giudice rimettente aveva omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo, vizio formale che determina inevitabilmente l’inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il giudice di pace di Castellammare di Stabia dubitava della legittimità della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo applicata come sanzione accessoria per determinate infrazioni stradali gravi, anche quando il mezzo non appartenesse al trasgressore. Il problema era che la sanzione reale — la confisca del bene — colpiva il terzo proprietario innocente, in contrasto con il principio della personalità della responsabilità sanzionatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies, del d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), nella parte in cui prevede la confisca del ciclomotore o motoveicolo anche se non di proprietà del soggetto che commette l’infrazione stradale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il giudice rimettente aveva omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo (chi era la parte, quale infrazione era contestata, se il veicolo appartenesse o meno al trasgressore). Senza questa descrizione la Corte non può verificare la rilevanza della questione né l’applicabilità della norma al caso concreto.

    Il principio

    La completa omissione della descrizione della fattispecie nell’ordinanza di rimessione determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, indipendentemente dalla fondatezza nel merito. Il giudice a quo ha l’obbligo di illustrare il contesto fattuale e giuridico in cui si inserisce la questione, per consentire alla Corte di valutarne la rilevanza.

    Domande e risposte

    Cos’è la confisca come sanzione accessoria nel Codice della strada?

    Per alcune infrazioni stradali gravi (es. guida senza patente, recidiva in alcune violazioni), il Codice della strada prevede il sequestro del veicolo e la successiva confisca come sanzione accessoria. La confisca priva definitivamente il proprietario del bene. Il problema costituzionale nasce quando a commettere l’infrazione è chi usa il veicolo di un terzo: la sanzione reale colpisce anche il proprietario innocente.

    Il principio di personalità della pena vale anche per le sanzioni amministrative?

    L’art. 27 Cost. enuncia il principio di personalità della responsabilità penale e la finalità rieducativa della pena. In materia di sanzioni amministrative, il principio viene applicato in modo meno rigido; tuttavia la Corte ha in passato dichiarato incostituzionali automatismi sanzionatori eccessivamente afflittivi per soggetti estranei all’infrazione.

    La questione è stata poi affrontata nel merito?

    Non in questo giudizio. La Corte si è pronunciata su analoga questione riguardante la confisca di veicoli per infrazioni stradali gravi in successive occasioni, ritenendo in alcuni casi illegittima la confisca obbligatoria quando colpisce terzi proprietari in buona fede.

    Norme collegate

    • Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena, parametro per valutare le sanzioni che colpiscono terzi non responsabili
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e proporzionalità, invocato per la sproporzione della sanzione rispetto all’allarme sociale dell’infrazione
  • Corte cost. n. 131/2007 – Notifica via portiere a mezzo posta e raccomandata al destinatario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 7 della legge n. 890/1982, che consente la notifica postale al portiere senza obbligo di raccomandata al destinatario. Non vi è irragionevole disparità rispetto alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario ex art. 139 c.p.c., perché le due procedure sono strutturalmente diverse, né esiste un rischio di perdita degli atti giudiziari non visibilmente distinguibili da altra corrispondenza.

    Di cosa si tratta

    In una causa civile, la convenuta non si era costituita in giudizio perché la citazione le era stata notificata tramite il portiere dello stabile, senza che le fosse poi inviata una raccomandata per avvisarla dell’avvenuta notifica. Il Giudice di pace di Portici riteneva irragionevole che la notifica a mezzo posta al portiere non prevedesse tale raccomandata, a differenza della notifica tramite ufficiale giudiziario, che invece la prevede.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Portici ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non prevede che, avvenuta la consegna del piego al portiere, sia data notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: non esiste irragionevole disparità perché le situazioni disciplinate dall’art. 139 c.p.c. (notifica tramite ufficiale giudiziario) e dall’art. 7 della legge n. 890/1982 (notifica postale) sono diverse. La raccomandata successiva alla consegna al portiere sarebbe una duplicazione inutile: avrebbe le stesse caratteristiche postali dell’atto notificato. Inoltre, gli atti giudiziari sono visibilmente riconoscibili come tali anche dal portiere.

    Il principio

    La notifica postale a mezzo del servizio postale al portiere dello stabile è strutturalmente diversa dalla notifica tramite ufficiale giudiziario, e le differenze di disciplina tra le due procedure sono giustificate dalla diversità dei soggetti coinvolti (funzionario pubblico vs. operatore postale) e delle modalità operative. Non è irragionevole che la legge n. 890/1982 non imponga una raccomandata di avviso dopo la consegna al portiere.

    Domande e risposte

    Quando una notifica al portiere è valida?

    La notifica tramite ufficiale giudiziario al portiere (art. 139 c.p.c.) è valida se l’ufficiale non ha trovato il destinatario né altri addetti alla ricezione. L’ufficiale deve poi inviare una raccomandata al destinatario. La notifica postale al portiere ex art. 7 l. 890/1982 è valida quando l’agente postale non trova il destinatario; il portiere firma l’avviso di ricevimento e il registro di consegna, ma non è prevista la raccomandata successiva.

    Perché la Corte ritiene non irragionevole la mancanza della raccomandata?

    Perché l’ufficiale postale che consegna al portiere non è nella stessa posizione dell’ufficiale giudiziario: la raccomandata di avviso che quest’ultimo invia sarebbe di fatto identica (come tipo di corrispondenza) all’atto originale già consegnato al portiere. Inoltre, le buste giudiziarie sono riconoscibili come tali, ragion per cui il portiere è in grado di distinguerle dalla corrispondenza ordinaria.

    La sentenza n. 346/1998 non aveva già imposto la raccomandata?

    Sì, ma in una fattispecie diversa: quella sentenza aveva imposto la raccomandata quando la notifica si fosse perfezionata con il deposito del piego presso l’ufficio postale (ipotesi in cui nessuno aveva ritirato il plico). Nel caso in esame il plico era stato effettivamente consegnato al portiere, quindi la situazione era sostanzialmente diversa.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in giudizio, parametro principale per valutare l’adeguatezza delle forme di notificazione
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, invocato per la disparità tra notifica postale al portiere e notifica tramite ufficiale giudiziario
  • Corte cost. n. 130/2007 – Riserva professionale architetti e regolamento del 1925

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 52, secondo comma, del r.d. 2537/1925 (regolamento per le professioni di ingegnere e architetto), che riserva agli architetti le opere di edilizia civile con rilevante carattere artistico e il restauro dei beni culturali, escludendo gli ingegneri civili italiani. La norma, avendo natura regolamentare, non è soggetta al giudizio di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Un ingegnere civile si era visto rifiutare dalla Soprintendenza l’autorizzazione a subentrare nella direzione di lavori su un immobile vincolato come bene culturale. Il TAR Veneto aveva sollevato questione ritenendo irragionevole che la riserva professionale degli architetti operasse nei confronti degli ingegneri civili italiani, ma non di quelli stranieri comunitari, i cui titoli erano riconosciuti ai sensi della direttiva 85/384/CEE.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 52, secondo comma, del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, nella parte in cui, riservando agli architetti le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico e il restauro dei beni culturali, impedisce agli ingegneri civili italiani l’esercizio di attività cui potrebbero accedere ingegneri stranieri con titoli riconosciuti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il r.d. n. 2537 del 1925 ha natura regolamentare e, come tale, è sottratto al giudizio di legittimità costituzionale. La Corte può sindacare solo atti aventi forza di legge (leggi, decreti legislativi, decreti-legge); i regolamenti — anche se adottati prima dell’entrata in vigore della Costituzione — sono impugnabili solo davanti al giudice amministrativo. Sono stati dichiarati inammissibili anche gli atti di costituzione depositati tardivamente.

    Il principio

    Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale ha ad oggetto esclusivamente norme aventi forza di legge. I regolamenti, anche se risalenti all’epoca pre-costituzionale, non possono essere impugnati davanti alla Corte costituzionale: la loro legittimità è soggetta al sindacato del giudice amministrativo, che può disapplicarli se contrari alla legge o alla Costituzione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra una legge e un regolamento?

    La legge è un atto del Parlamento (o del Governo con forza di legge, come i decreti legislativi e i decreti-legge); il regolamento è un atto del Governo o di autorità amministrative, di rango inferiore alla legge. Solo le fonti primarie sono soggette al sindacato della Corte costituzionale; i regolamenti si impugnano davanti al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).

    Gli ingegneri possono fare restauro di beni culturali?

    La questione sostanziale — se la riserva degli architetti in materia di restauro di beni culturali escluda irragionevolmente gli ingegneri civili italiani — non è stata esaminata nel merito. La normativa è stata più volte modificata: il d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e le norme sulle professioni tecniche hanno successivamente ridisegnato i confini.

    Come si impugna un regolamento incostituzionale?

    Il giudice ordinario o amministrativo può disapplicare il regolamento nel caso concreto; in alternativa, il regolamento può essere annullato in via principale dal giudice amministrativo su ricorso degli interessati. Se il vizio deriva da una legge che autorizzava il regolamento, quella legge può essere impugnata davanti alla Corte.

    Norme collegate

    • Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica privata, invocata per la limitazione all’esercizio della professione di ingegnere civile
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la disparità tra ingegneri italiani e stranieri in materia di restauro
  • Corte cost. n. 129/2007 – Tassa automobilistica e veicoli sotto sequestro o non più posseduti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità sull’art. 5 del d.l. 953/1982 (tassa di proprietà degli autoveicoli), sollevate dalla Commissione tributaria del Lazio e da quella dell’Emilia-Romagna. Le ordinanze di rimessione erano carenti nella descrizione delle fattispecie concrete, impedendo di verificare se la norma fosse effettivamente applicabile ai casi dedotti.

    Di cosa si tratta

    Due cause tributarie riguardavano contribuenti che sostenevano di dover pagare la tassa automobilistica per periodi in cui non avevano più la disponibilità effettiva del veicolo: in un caso il mezzo era sotto sequestro amministrativo; nell’altro era stata annotata al Pubblico registro automobilistico (PRA) la perdita di possesso. L’art. 5 del d.l. 953/1982 prevede il pagamento annuale anticipato basato sulle risultanze del PRA, indipendentemente dalla disponibilità effettiva del veicolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale del Lazio e quella dell’Emilia-Romagna avevano sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità dell’art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, nella parte in cui impone il pagamento della tassa annuale anticipata anche per periodi in cui il contribuente non ha la disponibilità effettiva del veicolo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato entrambe le questioni manifestamente inammissibili per insufficiente descrizione della fattispecie. Nella prima ordinanza mancava la descrizione del periodo di sequestro e la sua relazione con la scadenza del pagamento. Nella seconda ordinanza non era indicata la data di pagamento della tassa né la decorrenza del periodo di imposta, rendendo impossibile verificare se l’annotazione al PRA della perdita di possesso fosse avvenuta prima o dopo la scadenza del termine di pagamento.

    Il principio

    L’insufficiente descrizione della fattispecie concreta nell’ordinanza di rimessione si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza della questione, determinandone la manifesta inammissibilità. Quando non si può stabilire se la norma impugnata sia effettivamente applicabile al caso specifico, la questione non può essere esaminata nel merito.

    Domande e risposte

    Come funziona la tassa automobilistica?

    La tassa automobilistica (bollo auto) è un tributo regionale dovuto per il solo fatto di essere intestatari di un veicolo risultante dal Pubblico registro automobilistico. Il pagamento è annuale e anticipato: si paga per il periodo futuro. Secondo la norma impugnata, il tributo è dovuto sulla base delle risultanze del PRA, a prescindere dall’effettiva disponibilità o possesso del mezzo.

    Cosa succede se il veicolo è sequestrato o rubato?

    Secondo la norma, il tributo è comunque dovuto finché il veicolo risulta intestato al contribuente nel PRA. Per escludere l’obbligo è necessario radiare il veicolo o formalizzare la perdita di possesso. La questione di fondo — se ciò rispetti il principio di capacità contributiva dell’art. 53 Cost. — non è stata esaminata nel merito per i vizi formali delle ordinanze.

    Il principio di capacità contributiva impone il possesso effettivo del veicolo?

    Questa è la questione sostanziale rimasta senza risposta nel merito. L’art. 53 Cost. richiede che il prelievo fiscale sia rapportato alla capacità economica del contribuente. Chi non ha la disponibilità del veicolo potrebbe sostenere di non avere la capacità contributiva specifica cui la tassa è commisurata. La Corte non si è tuttavia pronunciata sul punto.

    Norme collegate

    • Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva, parametro invocato per l’imposizione fiscale su veicoli di cui il contribuente non ha la disponibilità effettiva
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento tra chi possiede il veicolo e chi ne è privato involontariamente
  • Corte cost. n. 128/2007 – Difensore tecnico nel procedimento di amministrazione di sostegno

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’obbligo di assistenza tecnica del difensore nel procedimento di istituzione dell’amministrazione di sostegno. Il giudice tutelare di Chioggia non aveva verificato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che avrebbe potuto imporre il difensore nei soli casi in cui il decreto incida su diritti fondamentali equiparabili all’interdizione.

    Di cosa si tratta

    Una persona affetta da cerebropatia con oligofrenia, totalmente priva della capacità di relazione, aveva avuto un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno presentato dalla sorella senza l’assistenza di un avvocato. Il giudice tutelare di Chioggia si chiedeva se gli artt. 407 e 408 c.c. — che non impongono la difesa tecnica nel procedimento — violassero il diritto di difesa dell’interessata, che però per le sue condizioni non avrebbe potuto neppure esercitarlo consapevolmente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 407 e 408 del codice civile e 716 del codice di procedura civile, nella parte in cui non impongono la difesa tecnica a favore della persona interessata nel procedimento di istituzione dell’amministrazione di sostegno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, perché il giudice non aveva esplorato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. La Corte ha precisato che l’amministrazione di sostegno, nel suo modello tipico, non richiede il difensore; ma quando il decreto che il giudice intende emettere incida su diritti fondamentali — analogamente all’interdizione o all’inabilitazione — la difesa tecnica diventa necessaria per rispettare il diritto di difesa e il contraddittorio.

    Il principio

    L’obbligo del difensore tecnico nel procedimento di amministrazione di sostegno non è generale, ma dipende dalla natura e dall’incidenza del provvedimento che si intende adottare: è necessario quando il decreto incida su diritti fondamentali della persona (libertà personale, capacità di compiere atti fondamentali) in misura analoga all’interdizione, mentre non è richiesto per provvedimenti limitati ad atti specifici.

    Domande e risposte

    Cos’è l’amministrazione di sostegno e come si differenzia dall’interdizione?

    L’amministrazione di sostegno (introdotta con la legge n. 6/2004) è una misura di protezione più flessibile dell’interdizione: il giudice individua specificamente gli atti per cui è necessario l’intervento dell’amministratore, lasciando alla persona la capacità di agire per tutti gli altri atti. L’interdizione, invece, priva totalmente il soggetto della capacità di agire.

    Quando è obbligatorio il difensore nel procedimento?

    Sulla base dell’interpretazione indicata dalla Corte, il difensore tecnico è necessario quando il provvedimento che il giudice intende emettere — anche nel formato dell’amministrazione di sostegno — produce effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli dell’interdizione o dell’inabilitazione. Per i provvedimenti minori, che incidono solo su categorie di atti specifici, non è richiesto.

    Che cos’è l’interpretazione costituzionalmente orientata?

    Il giudice comune è tenuto a interpretare le norme in modo conforme alla Costituzione prima di sollevare una questione di legittimità. Se la norma si presta a due interpretazioni, una costituzionale e una incostituzionale, deve adottare la prima. Solo quando ciò non è possibile può sollevare la questione davanti alla Corte.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in giudizio, parametro principale per valutare l’obbligo del difensore nel procedimento di tutela
    • Art. 2 della Costituzione — Tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, rilevante per la protezione della persona con disabilità grave
  • Corte cost. n. 127/2007 – Condanna penale e automatismo nel diniego permesso di soggiorno

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4, comma 3, del Testo Unico immigrazione, sollevata dal Giudice di pace di Trento, per insufficiente descrizione della fattispecie e mancanza di motivazione sulla rilevanza. La norma impugnata prevede che la condanna per determinati reati impedisca automaticamente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, senza verifica dell’attuale pericolosità sociale dello straniero.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario aveva impugnato un decreto di espulsione e il successivo ordine di allontanamento. Il Giudice di pace di Trento dubitava che fosse costituzionalmente legittima la previsione secondo cui la condanna per determinati reati costituisce, di per sé, causa automatica di diniego del permesso di soggiorno, senza che il giudice possa verificare l’attuale pericolosità sociale del condannato, come invece richiesto per l’espulsione come misura di sicurezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dalla legge n. 189/2002 («Bossi-Fini»), nella parte in cui pone la condanna penale come automatica causa ostativa al permesso di soggiorno senza imporre una verifica della pericolosità sociale attuale del condannato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il giudice rimettente non solo aveva omesso qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione, ma non aveva neppure descritto adeguatamente la fattispecie sottoposta al suo esame. Mancavano informazioni essenziali: se il ricorrente fosse regolarmente soggiornante, da quanto tempo, il reato per cui era stato condannato, quando fosse intervenuta la condanna e con quale rito.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve descrivere in modo completo la fattispecie concreta dedotta nel giudizio a quo e motivare adeguatamente sia sulla rilevanza della questione sia sulla non manifesta infondatezza. L’omissione della descrizione della fattispecie impedisce alla Corte di verificare l’applicabilità della norma al caso concreto e determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra espulsione come misura di sicurezza e revoca del permesso di soggiorno?

    L’espulsione come misura di sicurezza (art. 15 T.U. Immigrazione) richiede un giudizio positivo sull’attuale pericolosità sociale dello straniero. La revoca o il diniego del permesso di soggiorno ex art. 4, comma 3, opera invece automaticamente al verificarsi delle condizioni di legge (tipo di condanna), senza valutazione individuale della pericolosità attuale.

    Perché l’automatismo potrebbe essere problematico?

    Un meccanismo automatico può risultare sproporzionato quando non tiene conto delle circostanze individuali: durata del soggiorno, legami familiari, entità del reato, tempo trascorso. La questione rimane aperta: la Corte non si è pronunciata nel merito a causa dei vizi di ammissibilità, ma in seguito ha affrontato casi analoghi con pronunce di illegittimità di singoli automatismi espulsivi.

    Cosa deve descrivere il giudice rimettente nell’ordinanza di rimessione?

    Il giudice deve: descrivere la fattispecie concreta (chi è la parte, qual è il contesto del giudizio a quo); indicare la norma impugnata con precisione; motivare la rilevanza (perché l’esito del giudizio dipende dalla questione); motivare la non manifesta infondatezza (perché la norma potrebbe essere incostituzionale).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento rispetto all’espulsione come misura di sicurezza
    • Art. 13 della Costituzione — Libertà personale, richiamata poiché l’espulsione incide sulla libertà di circolazione e soggiorno
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