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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 40 del 2006, che abrogando l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981 ha reso impugnabile con appello la sentenza che decide sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Reggio Emilia, investito dell’appello avverso una sentenza del Giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha dubitato che la norma del d.lgs. n. 40 del 2006 — che ha abrogato il divieto di appello rendendola così appellabile — eccedesse la delega conferita dalla legge n. 80 del 2005, che riguardava solo il processo di cassazione e non le impugnazioni dei giudizi di merito.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981. Parametri: artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione (eccesso di delega). Rimettente: Tribunale ordinario di Reggio Emilia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando il proprio precedente della sentenza n. 98 del 2008, che aveva già deciso una questione identica sotto gli stessi profili. La delega della legge n. 80 del 2005 comprendeva il potere di ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione anche mediante la modifica di norme extracodicistiche, e la misura era funzionale al rafforzamento della funzione nomofilattica della Cassazione.
Il principio
Il legislatore delegato può modificare norme collocate al di fuori del codice di procedura civile quando tale modifica è funzionalmente connessa all’attuazione della delega. La riduzione dei casi di ricorribilità immediata per cassazione — mediante l’introduzione dell’appello — non eccede la delega finalizzata al rafforzamento della funzione nomofilattica.
Domande e risposte
Prima del d.lgs. n. 40 del 2006, come si impugnava la sentenza sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione?
Prima della riforma, la sentenza del Giudice di pace che decideva sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa era ricorribile solo per cassazione (non appellabile). L’art. 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 40 del 2006 ha abrogato tale disposizione, rendendo applicabile il regime ordinario di impugnazione con appello.
Cosa si intende per funzione nomofilattica della Cassazione?
La funzione nomofilattica è la funzione della Corte di Cassazione di garantire l’uniforme interpretazione del diritto sull’intero territorio nazionale. La legge n. 80 del 2005 delegava il Governo a rafforzare tale funzione anche riducendo i casi di accesso diretto alla Cassazione per le controversie di minor rilievo.
Perché la questione era manifestamente infondata e non semplicemente infondata?
La manifesta infondatezza si dichiara con ordinanza quando la questione è già stata risolta in senso contrario da una precedente pronuncia della Corte e il rimettente non ha addotto argomenti nuovi. Nel caso di specie, la sentenza n. 98 del 2008 aveva già deciso la medesima questione sotto i medesimi profili.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delegazione legislativa, parametro della questione
- Art. 77 della Costituzione — decreti legislativi, parametro della questione
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