Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal signor Felice Carlo Besostri, che si autoqualificava «componente dell’organo costituzionale corpo elettorale», nei confronti dell’ordine giudiziario e del Parlamento, chiedendo sostanzialmente alla Corte di sindacare la legge elettorale vigente. La Corte ha ribadito che il singolo cittadino non è legittimato a sollevare conflitti di attribuzione.

Di cosa si tratta

Il signor Besostri aveva proposto conflitto di attribuzione impugnando le sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato che avevano dichiarato il difetto di giurisdizione sull’impugnazione di provvedimenti relativi alle elezioni parlamentari del 13-14 aprile 2008. In sostanza, chiedeva alla Corte di sollevare davanti a se stessa questione di legittimità costituzionale della legge elettorale (sistema del premio di maggioranza senza soglia minima).

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorrente: Felice Carlo Besostri, in qualità di «componente del corpo elettorale». Convenuti: ordine giudiziario e Parlamento. Il ricorrente invitava altresì la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 361 del 1957 e del d.lgs. n. 533 del 1993 nella parte in cui non prevedono una soglia minima per il premio di maggioranza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto sotto il profilo soggettivo: il singolo cittadino non può essere configurato come organo dotato di funzioni costituzionalmente rilevanti idonee a legittimare il conflitto di attribuzione. Il corpo elettorale esercita le proprie funzioni come collettività, non attraverso i singoli componenti. Sono stati dichiarati inammissibili anche gli interventi di terzi (Aldo Bozzi e altri), proposti tardivamente o da soggetti non legittimati.

Il principio

Il singolo cittadino, anche se qualificato come «componente del corpo elettorale», non è legittimato a promuovere conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Il conflitto di attribuzione non costituisce un mezzo improprio per accedere direttamente alla Corte al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di disposizioni legislative.

Domande e risposte

Chi può proporre un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

Solo i «poteri dello Stato» in senso costituzionale: organi che esercitano funzioni costituzionalmente rilevanti in posizione di indipendenza (es. Parlamento, Governo, autorità giudiziaria, Presidente della Repubblica). Il singolo cittadino non rientra in questa categoria, anche se è elettore o appartiene al corpo elettorale.

Perché il ricorrente sosteneva di essere legittimato?

Il ricorrente sosteneva che, riconoscendo al «corpo elettorale» la natura di organo costituzionale, ciascun suo componente sarebbe legittimato a promuovere il conflitto come «frazione del corpo elettorale». La Corte ha respinto questa tesi: le funzioni del corpo elettorale sono attribuite all’intero corpo o a frazioni specificamente legittimate (come i promotori di referendum), non ai singoli.

Esiste un modo per un cittadino di far sindacare la legge elettorale?

Sì, ma non attraverso il conflitto di attribuzione. La via ordinaria è la proposizione di un ricorso a un giudice ordinario, il quale — ove ritenga rilevante e non manifestamente infondata la questione — può sollevare il giudizio incidentale di legittimità costituzionale. In seguito, la Corte costituzionale ha riconosciuto tale via con la sentenza n. 1 del 2014 sulla legge Calderoli.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.