Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 511, 514 e 525 c.p.p. sull’utilizzabilità delle prove nel caso di mutamento del giudice dibattimentale. La questione era stata già esaminata e risolta con l’ordinanza n. 67/2007.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Genova, in nove distinte ordinanze (r.o. nn. 4-12 del 2008) di analogo tenore, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consentono che le prove assunte dal giudice originariamente investito del giudizio siano utilizzabili quando il giudice muta nel corso del dibattimento.

La questione di legittimità costituzionale

I rimettenti sostenevano che il principio di immediatezza – secondo cui il giudice che decide deve essere lo stesso che ha assistito all’assunzione delle prove – sarebbe compromesso quando il collegio o il giudice monocratico muta durante il dibattimento. In tale ipotesi, la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese innanzi al giudice precedente non garantirebbe, secondo i rimettenti, il pieno rispetto del contraddittorio e della parità delle parti.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 318 del 2008, ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La Corte ha rilevato che la questione era già stata esaminata con l’ordinanza n. 67 del 2007, che aveva ribadito la legittimità del meccanismo processuale vigente. Il sistema consente la lettura dei verbali di prove già assunte in caso di mutamento del giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio garantito dalla partecipazione delle parti all’assunzione originaria della prova.

Il principio

Il mutamento del giudice nel corso del dibattimento non determina l’inutilizzabilità delle prove già assunte. Il legislatore ha bilanciato il principio di immediatezza con le esigenze di continuità processuale e con il diritto al contraddittorio nell’assunzione della prova. La lettura dei verbali ex art. 511 c.p.p. costituisce un meccanismo processuale conforme ai parametri costituzionali, come già chiarito dalla giurisprudenza costituzionale.

Domande e risposte

Cosa accade se il giudice dibattimentale cambia nel corso del processo?
Il nuovo giudice può utilizzare le prove assunte dal predecessore attraverso la lettura dei relativi verbali, ai sensi degli artt. 511 e seguenti c.p.p. Il contraddittorio è garantito dal fatto che le parti hanno già partecipato all’assunzione originaria della prova.
Cosa significa «manifesta infondatezza» di una questione di costituzionalità?
La manifesta infondatezza indica che la questione è priva di qualsiasi fondamento alla luce dei parametri costituzionali evocati e della giurisprudenza costituzionale consolidata, così da non richiedere un’ulteriore trattazione nel merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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