Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha restituito gli atti al giudice a quo dopo che la sentenza n. 390/2007 aveva già dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 6 della legge n. 140/2003 sulle intercettazioni di parlamentari. Il GIP del Tribunale di Torino doveva rivalutare la rilevanza della questione alla luce di quella pronuncia.
Di cosa si tratta
Con ordinanza iscritta al r.o. n. 35 del 2008, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di utilizzo di intercettazioni telefoniche che coinvolgono membri del Parlamento, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP rimettente aveva sollevato la questione nel corso di un procedimento in cui era necessario valutare l’utilizzabilità di intercettazioni telefoniche casualmente captate nei confronti di un parlamentare. La norma censurata imponeva particolari procedure autorizzative per l’uso di tali intercettazioni, che il rimettente riteneva in contrasto con i principi di uguaglianza, di difesa e di obbligatorietà dell’azione penale.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 317 del 2008, ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo. Nelle more del giudizio, la sentenza n. 390 del 2007 della stessa Corte aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 140/2003 nella parte in cui non prevedeva che il giudice, quando l’intercettazione riguardasse comunicazioni di un parlamentare, dovesse informarne immediatamente il presidente della Camera competente. Il rimettente era quindi chiamato a rivalutare la rilevanza della questione alla luce di tale pronuncia sopravvenuta.
Il principio
Quando una sentenza della Corte costituzionale interviene su una norma impugnata nelle more del giudizio di legittimità, il giudice a quo deve rivalutare la rilevanza della questione originariamente sollevata. La restituzione degli atti serve a consentire tale rivalutazione, evitando pronunce su questioni che potrebbero essere divenute irrilevanti o che richiedono una nuova lettura alla luce del mutato quadro normativo.
Domande e risposte
- Cosa si intende per restituzione degli atti al giudice a quo?
- La Corte restituisce il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione affinché rivaluti se la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale, tenuto conto delle modifiche normative o delle pronunce sopravvenute.
- Cosa prevede la legge n. 140/2003 sulle intercettazioni di parlamentari?
- La legge n. 140/2003 disciplina le modalità di autorizzazione e utilizzo nel processo penale delle intercettazioni di comunicazioni che coinvolgono membri del Parlamento, richiedendo specifici controlli parlamentari.
Norme collegate
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