Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 279/2008 – Insindacabilità consigliere regionale Piemonte

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino, emettere il decreto del 18 settembre 2007 con cui è stato disposto il giudizio per diffamazione nei confronti del consigliere regionale del Piemonte Matteo Brigandì, le cui dichiarazioni — contenute in una relazione redatta per un’assemblea regionale e in interviste giornalistiche — non erano coperte dall’immunità di cui all’art. 122, quarto comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il consigliere regionale Brigandì, membro del Consiglio regionale del Piemonte e assessore, aveva redatto una relazione contenente affermazioni ritenute diffamatorie nei confronti di un dirigente regionale (Marco Cavaletto) e aveva rilasciato interviste a un quotidiano e al TG regionale RAI sullo stesso tema. Il Consiglio regionale aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse, ma il GUP aveva ugualmente disposto il rinvio a giudizio. La Regione Piemonte ha sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorrente: Regione Piemonte. Resistente: Stato (Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino). Oggetto: decreto del GUP del 18 settembre 2007 che disponeva il giudizio nonostante la delibera di insindacabilità del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 122, quarto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la tesi dello Stato. Ha rilevato che la relazione redatta dal consigliere Brigandì non era un atto funzionale del Consiglio regionale ma uno scritto personale diffuso nell’Assemblea regionale, senza essere il frutto di un procedimento consiliare. Le interviste giornalistiche e televisive erano ancora meno riconducibili all’esercizio della funzione consiliare. L’immunità di cui all’art. 122, quarto comma, Cost. non si estende ad atti privi di nesso funzionale con l’esercizio del mandato.

    Il principio

    L’immunità prevista dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione per i consiglieri regionali riguarda solo gli atti compiuti nell’esercizio della funzione consiliare. Una relazione non sottoscritta, predisposta personalmente dal consigliere e diffusa nell’Assemblea regionale senza essere l’esito di un procedimento ispettivo consiliare, e le successive interviste ai media sugli stessi temi, non rientrano in tale prerogativa.

    Domande e risposte

    Cosa copre l’immunità dei consiglieri regionali ex art. 122, quarto comma, Cost.?

    I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. L’immunità è analoga a quella dei parlamentari (art. 68, primo comma, Cost.) ma limitata all’esercizio effettivo delle funzioni consiliari, non si estende ad attività extrafunzionali.

    Perché la relazione redatta dal consigliere non era un atto funzionale?

    La relazione era un documento personale di 17 pagine, non sottoscritto, che il consigliere aveva messo a disposizione dell’Assemblea. Non era il frutto di un procedimento consiliare ispettivo o di indagine, e non era riconducibile a un atto tipico dell’esercizio del mandato. Non esisteva neppure una commissione d’indagine attivata all’epoca dei fatti.

    Sono rilevanti gli atti di altri consiglieri citati nella relazione della Giunta regionale?

    No. La Corte ha precisato che gli ulteriori atti funzionali citati nella relazione della Giunta (interrogazioni, interpellanze di altri consiglieri, interventi del Presidente della Giunta) sono irrilevanti ai fini della sussistenza della prerogativa del consigliere Brigandì.

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  • Corte cost. n. 278/2008 – Ricorso postale espulsione straniero

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) nella parte in cui non consentiva allo straniero di presentare il ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione a mezzo del servizio postale, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente. La norma violava gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Uno straniero trattenuto presso il Centro di Permanenza Temporaneo di Torino, destinatario di un decreto di espulsione, aveva presentato il ricorso avverso tale decreto a mezzo posta. Il Giudice di pace di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che sembrava richiedere il deposito del ricorso esclusivamente presso la cancelleria del giudice, impedendo di fatto allo straniero trattenuto di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge n. 189 del 2002 e dal d.l. n. 241 del 2004, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente. Ha ritenuto che, in presenza di accertamento dell’identità, l’esclusione del mezzo postale sia incongrua e comprima ingiustificatamente il diritto di difesa. Ha richiamato i precedenti delle sentenze n. 98 del 2004 e n. 520 del 2002 sulla proposizione a mezzo posta di altri ricorsi.

    Il principio

    L’esclusione dell’utilizzo del servizio postale per la proposizione del ricorso avverso l’espulsione è incostituzionale quando l’identità del ricorrente sia già stata accertata: in tal caso, il divieto comprime il diritto di difesa (art. 24 Cost.) senza perseguire un interesse legittimo, determinando anche una disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra lo straniero e la P.A., che invece utilizza liberamente la posta per trasmettere atti processuali.

    Domande e risposte

    Perché lo straniero trattenuto al CPT non poteva depositare il ricorso in cancelleria?

    Lo straniero trattenuto al Centro di Permanenza Temporaneo è di fatto impossibilitato a recarsi fisicamente in cancelleria. I termini per impugnare il decreto di espulsione sono molto brevi (60 giorni), e decorso tale termine scatta l’obbligo di lasciare il territorio con gravi conseguenze penali in caso di inosservanza.

    Perché la Corte ha limitato la declaratoria al caso di identità accertata?

    La ratio dell’obbligo di deposito in cancelleria era garantire la certezza dell’identità del ricorrente. Quando l’identità è già stata accertata con le modalità previste dalla legge, tale esigenza è soddisfatta e il divieto del mezzo postale non ha più giustificazione.

    Quali altri ricorsi avevano già beneficiato di analoga declaratoria?

    La sentenza n. 98 del 2004 aveva dichiarato illegittima l’esclusione della posta per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex legge n. 689 del 1981; la sentenza n. 520 del 2002 aveva fatto lo stesso per il deposito degli atti nel processo tributario.

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  • Corte cost. n. 277/2008 – Legge regionale rifiuti Calabria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27 (Integrazione piano regionale dei rifiuti), che disponeva la sospensione della realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro previsto dal piano regionale approvato dal Commissario straordinario, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Durante lo stato di emergenza dichiarato per la crisi nel settore dei rifiuti solidi urbani in Calabria, il Commissario straordinario aveva approvato un piano regionale dei rifiuti che prevedeva il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro. La Regione Calabria aveva adottato una legge che sospendeva tale realizzazione in attesa di verifiche di compatibilità ambientale, economica e tecnologica. Lo Stato ha impugnato la legge per conflitto di competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27. Parametro: art. 117, terzo comma, della Costituzione (competenze concorrenti in materia di governo del territorio e protezione civile). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. La norma riproduce il contenuto di una disposizione già dichiarata illegittima con la sentenza n. 284 del 2006 e deroga alle ordinanze del Commissario straordinario adottate nell’esercizio dei poteri di emergenza. La Regione non può contraddire le ordinanze commissariali senza averle previamente impugnate nelle sedi competenti. La Corte ha precisato che la sospensione prevista era solo apparentemente temporanea, poiché era subordinata al «pronunciamento di merito» della Commissione di verifica senza un termine finale certo.

    Il principio

    Le Regioni non possono, con legge regionale, sospendere o vanificare gli effetti di ordinanze commissariali adottate nell’esercizio dei poteri statali di protezione civile durante uno stato di emergenza, in violazione dei principi fondamentali posti dalla legge n. 225 del 1992. La contestazione della legittimità delle ordinanze commissariali va effettuata nelle sedi giudiziarie competenti o tramite conflitto di attribuzione.

    Domande e risposte

    Perché in Calabria era in vigore uno stato di emergenza per i rifiuti?

    Con d.P.C.m. 12 settembre 1997 era stato dichiarato lo stato di emergenza per la crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti solidi urbani in Calabria. Lo stato di emergenza era stato prorogato più volte fino al 31 ottobre 2007, attribuendo al Commissario straordinario poteri di ordinanza in deroga alla normativa vigente.

    Perché la sospensione regionale era incostituzionale?

    Perché derogava a un’ordinanza commissariale (n. 6294 del 2007) che aveva approvato il piano dei rifiuti includendo il termovalorizzatore, violando i principi fondamentali dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 che attribuisce allo Stato la competenza in materia di protezione civile ed emergenze.

    Cosa si intende per «sospensione solo apparentemente temporanea»?

    La legge fissava una durata massima di 60 giorni dall’insediamento della Commissione di verifica, ma subordinava la fine della sospensione al «pronunciamento di merito» della stessa Commissione, senza predeterminare un termine finale di durata, rendendo di fatto indeterminata la sospensione stessa.

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  • Corte cost. n. 276/2008 – Conflitto tabulati Procura-Senato Valentino

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, parallelo alla questione dell’ord. n. 275/2008, relativo allo stesso diniego di autorizzazione all’acquisizione di tabulati telefonici concernenti il senatore Valentino nel procedimento per favoreggiamento personale.

    Di cosa si tratta

    La Procura della Repubblica di Roma, nell’ambito della medesima indagine per favoreggiamento (art. 378 c.p.) a carico del senatore Valentino, aveva chiesto al Senato l’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati telefonici relativi alle utenze del senatore nel periodo 10-20 luglio 2005. Il Senato aveva negato l’autorizzazione ritenendo non dimostrata né la «decisività» né l’«indispensabilità» dell’atto investigativo richiesto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorrente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Resistente: Senato della Repubblica. Oggetto: delibera del Senato del 21 dicembre 2007 che negava l’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati telefonici ai sensi dell’art. 68, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, riconoscendo: la legittimazione attiva della Procura della Repubblica in quanto organo investito delle funzioni di cui all’art. 112 della Costituzione e gravata dell’obbligo di esercitare l’azione penale; la legittimazione passiva del Senato; la sussistenza del requisito oggettivo, avendo la Procura lamentato la lesione della propria sfera di attribuzioni per effetto del diniego ritenuto eccedente i criteri costituzionali.

    Il principio

    La Procura della Repubblica è legittimata a proporre conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento quando ritiene che il diniego di autorizzazione investigativa abbia invaso le proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. I criteri di «decisività» e «indispensabilità» richiesti dalla Giunta parlamentare non sono contemplati dalla legge n. 140 del 2003: questa è la tesi posta a base del conflitto.

    Domande e risposte

    Qual era il contesto investigativo?

    Il senatore Valentino era indagato per favoreggiamento personale per aver presumibilmente informato Giampiero Fiorani dell’esistenza di intercettazioni a suo carico, tramite intermediari. L’indagine prendeva le mosse dalle dichiarazioni rese da Fiorani negli interrogatori del 2005.

    Perché il Senato aveva negato l’autorizzazione?

    La Giunta parlamentare aveva ritenuto che la richiesta della Procura non dimostrasse la «decisività» dei tabulati ai fini della verifica dell’ipotesi accusatoria, né l’«indispensabilità» dell’atto investigativo in assenza di soluzioni alternative percorribili.

    Qual è la differenza tra l’ord. n. 275 e l’ord. n. 276 del 2008?

    Le due ordinanze riguardano lo stesso diniego del Senato (delibera del 21 dicembre 2007), ma sono stati proposti due distinti conflitti: uno dal GIP (ord. n. 275) e uno dalla Procura (ord. n. 276). Entrambi sono stati dichiarati ammissibili e procederanno autonomamente nel merito.

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  • Corte cost. n. 275/2008 – Conflitto tabulati telefonici parlamentare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, a seguito del diniego da parte del Senato dell’autorizzazione all’utilizzo dei tabulati telefonici nei confronti del senatore Giuseppe Valentino, indagato per favoreggiamento personale.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Roma, nell’ambito di un’indagine per favoreggiamento personale a carico del senatore Valentino, aveva richiesto al Senato l’autorizzazione all’utilizzo di tabulati telefonici. Il Senato aveva negato l’autorizzazione ritenendo che la richiesta non dimostrasse adeguatamente la «necessità di utilizzazione» dei tabulati. Il GIP ha sollevato conflitto sostenendo che il Senato avesse invaso la sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorrente: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Resistente: Senato della Repubblica. Oggetto: delibera del Senato del 21 dicembre 2007 che negava l’autorizzazione all’utilizzo dei tabulati telefonici ai sensi dell’art. 68, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, nella fase preliminare di ammissibilità, ha riconosciuto la sussistenza di entrambi i requisiti: soggettivo (il GIP è un organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario; il Senato è legittimato a essere parte del conflitto) e oggettivo (il GIP lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni a causa dell’esercizio ritenuto illegittimo del potere di diniego da parte del Senato). Ha quindi dichiarato ammissibile il conflitto e disposto la notifica al Senato.

    Il principio

    Il diniego parlamentare dell’autorizzazione all’utilizzo di tabulati telefonici può dare luogo a un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato se l’autorità giudiziaria ritiene che il Parlamento abbia invaso le proprie competenze andando oltre la valutazione dell’assenza di intento persecutorio, fino ad entrare nel merito della gestione processuale della prova.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, terzo comma, della Costituzione?

    L’art. 68, terzo comma, prevede che senza autorizzazione della Camera di appartenenza non possono essere eseguiti nei confronti dei membri del Parlamento intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, né possono essere sottoposti a sequestro la loro corrispondenza. La legge n. 140 del 2003 ha esteso tale regime anche all’acquisizione di tabulati telefonici.

    Su cosa si basava il diniego del Senato?

    La Giunta del Senato aveva negato l’autorizzazione ritenendo che la richiesta del giudice non dimostrasse la «necessità di utilizzazione» dei tabulati, limitandosi a evidenziare la pertinenza degli stessi all’indagine, senza indicare un collegamento inequivoco con i fatti oggetto del procedimento.

    Questa ordinanza definisce il merito del conflitto?

    No. Questa ordinanza decide solo l’ammissibilità del conflitto, cioè se esistono i presupposti per procedere all’esame nel merito. La Corte riserva «ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità» al giudizio di merito, che si svolge in contradditorio tra le parti dopo la notifica al Senato.

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  • Corte cost. n. 274/2008 – Riabilitazione fallimentare e casellario

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Pescara, rimettente, affinché rivaluti la rilevanza della questione di legittimità costituzionale relativa agli effetti della riabilitazione civile sul casellario giudiziale in materia fallimentare, alla luce di sopravvenute modifiche normative significative intervenute dopo il deposito delle ordinanze di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pescara aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.P.R. n. 313 del 2002 (casellario giudiziale) nella parte in cui impedivano ai soggetti riabilitati prima della riforma fallimentare del d.lgs. n. 5 del 2006 di beneficiare degli effetti favorevoli della riabilitazione civile, tra cui la non menzione della sentenza dichiarativa di fallimento nei certificati del casellario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: alcune disposizioni del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, nella parte in cui non consentono ai soggetti riabilitati ante-riforma di beneficiare degli effetti della riabilitazione stessa. Rimettente: Tribunale ordinario di Pescara. I giudizi sono stati riuniti per connessione.

    La decisione della Corte

    La Corte non ha esaminato il merito, ma ha disposto la restituzione degli atti al rimettente. Dalla data delle ordinanze di rimessione erano infatti intervenute modifiche normative rilevanti: il d.lgs. n. 169 del 2007 aveva abrogato alcune delle disposizioni del d.P.R. n. 313 del 2002 oggetto della questione, e la sentenza n. 39 del 2008 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della legge fallimentare. Il rimettente deve rivalutare la perdurante rilevanza della questione.

    Il principio

    Quando dopo la rimessione intervengono modifiche normative che incidono sul quadro di riferimento della questione, la Corte può restituire gli atti al giudice a quo affinché valuti se la questione mantenga rilevanza e se la propria valutazione originaria rimanga valida alla luce dello ius superveniens.

    Domande e risposte

    Cosa è la riabilitazione civile in materia fallimentare?

    La riabilitazione civile era l’istituto che, prima della riforma del 2006, consentiva al fallito di ottenere la cancellazione degli effetti del fallimento dopo il pagamento dei debiti e la dimostrazione di buona condotta. Comportava, tra l’altro, la non menzione della sentenza dichiarativa di fallimento nei certificati del casellario giudiziale.

    Cosa era cambiato con il d.lgs. n. 169 del 2007?

    Il d.lgs. n. 169 del 2007 aveva abrogato alcune delle disposizioni del d.P.R. n. 313 del 2002 richiamate dal Tribunale rimettente nella motivazione della questione, in particolare quelle che disciplinavano l’inserimento e la cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento nei certificati del casellario giudiziale.

    Cosa comporta la restituzione degli atti al rimettente?

    La restituzione degli atti sospende il giudizio incidentale davanti alla Corte e restituisce al giudice a quo la valutazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza. Il giudice deve verificare se, alla luce delle modifiche normative, la questione abbia ancora un oggetto e se il dubbio di costituzionalità permanga.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, richiamato dalla sentenza n. 39 del 2008 sui registri dei falliti
  • Corte cost. n. 273/2008 – Pena per straniero trattenuto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), nella parte in cui prevede la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di allontanarsi. Le questioni erano state sollevate dai Tribunali di Firenze e Roma in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Numerosi giudici di merito avevano sollevato dubbi di costituzionalità sulla pena prevista per lo straniero che non ottempera all’ordine del questore di abbandonare il territorio italiano. La contestazione riguardava l’inasprimento della sanzione introdotto dalla legge n. 271 del 2004, ritenuto sproporzionato rispetto alla gravità del fatto e in contrasto con la funzione rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui prevede la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga in violazione dell’ordine del questore. Parametri: artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Rimettenti: Tribunale di Firenze (14 ordinanze) e Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, richiamando i propri precedenti: la sentenza n. 22 del 2007 e le ordinanze n. 167 e 354 del 2007 e n. 52 del 2008 avevano già esaminato questioni sostanzialmente analoghe. I rimettenti non avevano addotto nuovi elementi di valutazione idonei a indurre la Corte a discostarsi dalle conclusioni già raggiunte.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale che replicano dubbi già valutati dalla Corte, senza prospettare nuovi argomenti o profili, sono dichiarate manifestamente inammissibili. Il mero disaccordo con precedenti pronunce non costituisce elemento nuovo sufficiente a riaprire l’esame.

    Domande e risposte

    Qual era la pena contestata e perché la si riteneva sproporzionata?

    L’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico immigrazione prevedeva la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che non lasciava il territorio nonostante l’ordine del questore. I giudici rimettenti ritenevano la pena eccessiva rispetto a sanzioni previste per inottemperanze analoghe a provvedimenti amministrativi, come l’art. 650 c.p. (ammenda o arresto fino a tre mesi).

    Cosa aveva già deciso la Corte su questa norma?

    Con la sentenza n. 22 del 2007 e successive ordinanze, la Corte aveva già dichiarato inammissibili questioni analoghe, ritenendo che la valutazione della proporzionalità della pena spettasse al legislatore nell’ambito della sua discrezionalità, salvo casi di manifesta irragionevolezza.

    Cosa si intende per «manifesta inammissibilità»?

    La manifesta inammissibilità è pronunciata con ordinanza quando la questione è palesemente inidonea all’esame nel merito: ad esempio perché già decisa, perché difetta di rilevanza nel giudizio a quo o perché non è stato adeguatamente motivato il nesso tra la norma impugnata e il caso concreto.

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  • Corte cost. n. 272/2008 – Accesso al Consiglio di Stato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982 sull’ordinamento della giurisdizione amministrativa, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 19, comma 1, n. 3, della medesima legge per difetto di attualità della lesione.

    Di cosa si tratta

    Un magistrato del TAR con qualifica di consigliere aveva impugnato il concorso indetto per due posti di consigliere di Stato, lamentando che la ripartizione dei posti vacanti tra le tre categorie previste dall’art. 19 della legge n. 186 del 1982 non rispecchiasse le aliquote di provvista, con conseguente riduzione progressiva della presenza dei magistrati TAR nel Consiglio di Stato. Il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il sistema di accesso al Consiglio di Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati. Parametri: artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione. Rimettente: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza del 20 novembre 2006.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni principali. Ha ritenuto che il legislatore goda di ampia discrezionalità nella disciplina delle modalità di accesso al Consiglio di Stato e che la normativa vigente non incida sull’indipendenza dell’organo, garantita in egual misura sia per i consiglieri di provenienza concorsuale sia per quelli provenienti dai TAR. Ha dichiarato invece inammissibile la questione sull’art. 19, comma 1, n. 3 (retrodatazione della nomina) per difetto di attualità: il ricorrente non aveva subito alcun concreto pregiudizio.

    Il principio

    Il legislatore ha ampia discrezionalità nel disciplinare le modalità di accesso al Consiglio di Stato; la composizione di fatto dell’organo rispetto alle aliquote di provvista non determina di per sé violazione dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura amministrativa. Una questione è inammissibile per difetto di attualità quando il ricorrente non abbia ancora subito un concreto pregiudizio dall’applicazione della norma censurata.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 19 della legge n. 186 del 1982?

    L’art. 19 disciplina il sistema di provvista dei posti di consigliere di Stato, ripartendo i posti vacanti tra tre categorie: magistrati provenienti da concorso, magistrati TAR e consiglieri di nomina governativa. L’art. 20 prevede che i posti non coperti possano essere portati in aumento alle altre categorie con successivo riassorbimento.

    Perché il TAR Lazio riteneva le norme incostituzionali?

    Il rimettente sosteneva che l’applicazione concreta delle norme portasse a una riduzione progressiva della presenza dei magistrati TAR nel Consiglio di Stato, in contrasto con la finalità di aumentare tale presenza e con i principi di uguaglianza e indipendenza degli organi di giustizia amministrativa.

    Cosa significa «difetto di attualità» della questione?

    Una questione è inattuale quando la lesione lamentata non si è ancora concretamente verificata nel giudizio principale. Nel caso di specie, la posizione nel ruolo contestata non aveva ancora prodotto effetti pregiudizievoli per il ricorrente, rendendo irrilevante la questione nel giudizio a quo.

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  • Corte cost. n. 316/2008 – Ottemperanza sentenza tributaria non passata in giudicato

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), nella parte in cui non consente al contribuente vittorioso in primo grado di chiedere l’ottemperanza della sentenza non ancora passata in giudicato, in pendenza di appello.

    Di cosa si tratta

    Una contribuente aveva ottenuto dal primo giudice tributario la condanna dell’Agenzia delle entrate al rimborso dell’IRAP. L’amministrazione aveva appellato la sentenza, e la contribuente aveva chiesto l’ottemperanza della sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva dubitato della legittimità della norma che non consentiva tale ottemperanza anticipata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui non consente al contribuente vittorioso di richiedere l’ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza tributaria di primo grado non passata in giudicato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La scelta del legislatore di subordinare l’ottemperanza al giudicato nel processo tributario non è irragionevole: le sentenze tributarie non sono provvisoriamente esecutive proprio per la peculiarità del rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. La disparità di trattamento rispetto al processo civile ordinario trova giustificazione nelle specificità del processo tributario e nella tutela dell’interesse pubblico alla riscossione.

    Il principio

    La scelta di condizionare l’ottemperanza delle sentenze tributarie al passaggio in giudicato è una scelta discrezionale del legislatore, non irragionevole alla luce delle peculiarità del processo tributario. La differenza rispetto al processo civile, dove le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive, trova giustificazione nelle specificità del contenzioso tra contribuente e fisco.

    Domande e risposte

    Cosa è il giudizio di ottemperanza nel processo tributario?

    Il giudizio di ottemperanza è il procedimento con cui il contribuente può chiedere al giudice tributario di far rispettare coattivamente una sentenza definitiva (passata in giudicato) a suo favore, quando l’amministrazione finanziaria non l’abbia spontaneamente eseguita.

    Le sentenze tributarie di primo grado sono esecutive?

    Nel sistema vigente al momento della pronuncia, le sentenze tributarie non erano provvisoriamente esecutive come quelle civili. Il rimborso al contribuente scattava solo con il passaggio in giudicato della sentenza. La situazione è stata parzialmente modificata da riforme successive.

    C’è una disparità tra contribuente e fisco nelle sentenze tributarie?

    Il rimettente lamentava che l’amministrazione può procedere al recupero delle somme anche sulla base della sentenza di primo grado, mentre il contribuente deve attendere il giudicato per ottenere il rimborso. La Corte ha ritenuto questa asimmetria non irragionevole, in quanto rispecchia la diversa natura delle posizioni in gioco.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 315/2008 – Proroga regionale tassa automobilistica termine decadenza

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge regionale Liguria n. 20/2002, che prorogava i termini di recupero delle tasse automobilistiche del 1999. Questione analoga era già stata decisa con sentenza di accoglimento n. 296 del 2003 relativa a una norma regionale del Piemonte.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva prorogato, con legge finanziaria 2002, il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999, estendendolo fino al 31 dicembre 2003. Un contribuente aveva eccepito la prescrizione/decadenza triennale prevista dalla norma statale (art. 5 del d.l. n. 953/1982). La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Liguria ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge regionale Liguria n. 20/2002, nella parte in cui proroga i termini di recupero delle tasse automobilistiche oltre il termine triennale previsto dalla norma statale interposta (art. 5 del d.l. n. 953/1982).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La questione era stata già sostanzialmente decisa dalla sentenza n. 296 del 2003, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale piemontese sostanzialmente identica. Il rimettente avrebbe dovuto trarre le conseguenze di tale precedente già nella sede del giudizio a quo, applicando direttamente il principio già affermato dalla Corte.

    Il principio

    Quando la Corte ha già dichiarato l’illegittimità di una norma sostanzialmente identica a quella impugnata, il giudice rimettente deve trarne le conseguenze nel giudizio pendente, non sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale. La nuova questione è inammissibile per difetto di rilevanza o per omessa valutazione del precedente.

    Domande e risposte

    Le regioni possono prorogare i termini delle tasse automobilistiche?

    No. Le tasse automobilistiche sono tributi di competenza regionale, ma la disciplina dei termini di prescrizione e decadenza è materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sistema tributario). Le regioni non possono modificare i termini fissati dalla legge statale.

    Quale è il termine per il recupero delle tasse auto?

    L’art. 5 del d.l. n. 953/1982 fissa un termine triennale di decadenza per il recupero delle tasse automobilistiche dovute dal 1 gennaio 1983. Il termine decorre dall’anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

    Cosa succede se la regione supera il termine statale?

    La Corte ha già dichiarato (sentenza n. 296/2003 per la Regione Piemonte) che la proroga regionale dei termini di recupero delle tasse auto è incostituzionale perché invade la competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria. Le norme regionali analoghe sono inefficaci.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 314/2008 – Contraddittorio spese processuali quantum liquidazione

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c., nella parte in cui non prevedono il contraddittorio sul quantum delle spese processuali. Le norme vigenti già garantiscono adeguate forme di tutela e controllo sulla liquidazione delle spese.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Milano aveva sollevato questione sostenendo che la condanna al pagamento delle spese processuali venga emessa senza che la parte condannata possa esaminare la nota spese avversaria e formulare osservazioni sul quantum. Secondo il rimettente, il giudice emetterebbe una condanna inaudita altera parte per importi a volte superiori al valore della causa stessa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c., nella parte in cui non prevedono il contraddittorio sul quantum delle spese processuali prima della condanna.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Le norme impugnate non violano né il principio del contraddittorio né il diritto di difesa. La liquidazione delle spese processuali da parte del giudice è soggetta a controllo: le tariffe professionali fissano i limiti, il giudice deve motivare eventuali riduzioni rispetto alla nota spese, e la sentenza è impugnabile anche sul punto delle spese. Il sistema offre adeguate garanzie senza richiedere un ulteriore contraddittorio specifico sul quantum.

    Il principio

    La liquidazione delle spese processuali non richiede un contraddittorio specifico sul quantum perché è soggetta a limiti tariffari vincolanti e a obbligo di motivazione in caso di riduzione. La parte soccombente è nelle condizioni di conoscere i parametri di liquidazione e di impugnare la sentenza anche sul punto delle spese.

    Domande e risposte

    Come vengono liquidate le spese processuali?

    Il giudice liquida le spese processuali nella sentenza, condannando la parte soccombente al rimborso. La liquidazione avviene applicando le tariffe professionali (oggi i parametri del d.m. n. 55/2014), tenendo conto del valore della causa e dell’attività svolta.

    La parte condannata può contestare l’importo delle spese?

    Sì. La condanna alle spese può essere contestata in appello (o in cassazione per vizi di motivazione). La parte può anche chiedere la distrazione delle spese in favore del difensore, e il giudice può compensare le spese in tutto o in parte per giusti motivi.

    Cosa dice il principio del contraddittorio sulle spese?

    Secondo la Corte, il principio del contraddittorio non impone che ciascuna parte possa esaminare la nota spese avversaria e formulare osservazioni prima della sentenza. È sufficiente che esistano meccanismi di controllo (tariffe, motivazione, impugnazione) a tutela della parte condannata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 313/2008 – Riforma rito societario delega legislativa eccesso

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    La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 366/2001 (delega per la riforma del diritto societario) e degli artt. 2-17 del d.lgs. n. 5/2003 (rito societario), sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione per presunto eccesso di delega.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, nel corso di giudizi promossi da privati nei confronti del Monte dei Paschi di Siena, aveva sollevato questione sulla legittimità della delega con cui il Parlamento aveva autorizzato il Governo a introdurre il nuovo rito societario (d.lgs. n. 5/2003). Il rimettente sosteneva che la legge delega non avesse indicato principi e criteri direttivi sufficienti, consentendo al Governo di creare a suo arbitrio un rito completamente nuovo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 366/2001 «nella parte in cui non indica i principi e criteri direttivi» per il rito societario di primo grado e, per derivazione, degli artt. 2-17 del d.lgs. n. 5/2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità, in quanto identiche questioni erano già state oggetto di precedenti pronunce di inammissibilità. Le questioni si appuntano più sul sistema complessivo che su specifiche norme, senza sviluppare adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza. Questioni identiche erano state dichiarate inammissibili in precedenti ordinanze.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale che si appunta sull’intero sistema normativo piuttosto che su specifiche disposizioni, e che ripropone questioni già dichiarate inammissibili dalla Corte senza addurre argomenti nuovi, è inammissibile per difetto di adeguata motivazione e per la sua eccessiva generalità.

    Domande e risposte

    Cos’è l’eccesso di delega?

    L’eccesso di delega si verifica quando il decreto legislativo emanato dal Governo va oltre i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega parlamentare. L’art. 76 della Costituzione richiede che le leggi delega indichino tali principi; la loro assenza o insufficienza può rendere incostituzionale la delega stessa.

    Cos’era il rito societario?

    Il d.lgs. n. 5/2003 aveva introdotto un rito speciale per le controversie in materia di diritto societario, bancario e di intermediazione finanziaria, caratterizzato da uno scambio preventivo di atti scritti. È stato poi abrogato dalla riforma del 2009.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il giudice rimettente attaccava «più un sistema che su norme» specifiche, senza indicare in che modo le singole disposizioni impugnate eccedessero i criteri della delega. Inoltre, la stessa questione era già stata dichiarata inammissibile in precedenti occasioni.

    Norme collegate