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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27 (Integrazione piano regionale dei rifiuti), che disponeva la sospensione della realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro previsto dal piano regionale approvato dal Commissario straordinario, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

Durante lo stato di emergenza dichiarato per la crisi nel settore dei rifiuti solidi urbani in Calabria, il Commissario straordinario aveva approvato un piano regionale dei rifiuti che prevedeva il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro. La Regione Calabria aveva adottato una legge che sospendeva tale realizzazione in attesa di verifiche di compatibilità ambientale, economica e tecnologica. Lo Stato ha impugnato la legge per conflitto di competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27. Parametro: art. 117, terzo comma, della Costituzione (competenze concorrenti in materia di governo del territorio e protezione civile). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. La norma riproduce il contenuto di una disposizione già dichiarata illegittima con la sentenza n. 284 del 2006 e deroga alle ordinanze del Commissario straordinario adottate nell’esercizio dei poteri di emergenza. La Regione non può contraddire le ordinanze commissariali senza averle previamente impugnate nelle sedi competenti. La Corte ha precisato che la sospensione prevista era solo apparentemente temporanea, poiché era subordinata al «pronunciamento di merito» della Commissione di verifica senza un termine finale certo.

Il principio

Le Regioni non possono, con legge regionale, sospendere o vanificare gli effetti di ordinanze commissariali adottate nell’esercizio dei poteri statali di protezione civile durante uno stato di emergenza, in violazione dei principi fondamentali posti dalla legge n. 225 del 1992. La contestazione della legittimità delle ordinanze commissariali va effettuata nelle sedi giudiziarie competenti o tramite conflitto di attribuzione.

Domande e risposte

Perché in Calabria era in vigore uno stato di emergenza per i rifiuti?

Con d.P.C.m. 12 settembre 1997 era stato dichiarato lo stato di emergenza per la crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti solidi urbani in Calabria. Lo stato di emergenza era stato prorogato più volte fino al 31 ottobre 2007, attribuendo al Commissario straordinario poteri di ordinanza in deroga alla normativa vigente.

Perché la sospensione regionale era incostituzionale?

Perché derogava a un’ordinanza commissariale (n. 6294 del 2007) che aveva approvato il piano dei rifiuti includendo il termovalorizzatore, violando i principi fondamentali dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 che attribuisce allo Stato la competenza in materia di protezione civile ed emergenze.

Cosa si intende per «sospensione solo apparentemente temporanea»?

La legge fissava una durata massima di 60 giorni dall’insediamento della Commissione di verifica, ma subordinava la fine della sospensione al «pronunciamento di merito» della stessa Commissione, senza predeterminare un termine finale di durata, rendendo di fatto indeterminata la sospensione stessa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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