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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) nella parte in cui non consentiva allo straniero di presentare il ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione a mezzo del servizio postale, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente. La norma violava gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Uno straniero trattenuto presso il Centro di Permanenza Temporaneo di Torino, destinatario di un decreto di espulsione, aveva presentato il ricorso avverso tale decreto a mezzo posta. Il Giudice di pace di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che sembrava richiedere il deposito del ricorso esclusivamente presso la cancelleria del giudice, impedendo di fatto allo straniero trattenuto di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge n. 189 del 2002 e dal d.l. n. 241 del 2004, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Torino.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente. Ha ritenuto che, in presenza di accertamento dell’identità, l’esclusione del mezzo postale sia incongrua e comprima ingiustificatamente il diritto di difesa. Ha richiamato i precedenti delle sentenze n. 98 del 2004 e n. 520 del 2002 sulla proposizione a mezzo posta di altri ricorsi.
Il principio
L’esclusione dell’utilizzo del servizio postale per la proposizione del ricorso avverso l’espulsione è incostituzionale quando l’identità del ricorrente sia già stata accertata: in tal caso, il divieto comprime il diritto di difesa (art. 24 Cost.) senza perseguire un interesse legittimo, determinando anche una disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra lo straniero e la P.A., che invece utilizza liberamente la posta per trasmettere atti processuali.
Domande e risposte
Perché lo straniero trattenuto al CPT non poteva depositare il ricorso in cancelleria?
Lo straniero trattenuto al Centro di Permanenza Temporaneo è di fatto impossibilitato a recarsi fisicamente in cancelleria. I termini per impugnare il decreto di espulsione sono molto brevi (60 giorni), e decorso tale termine scatta l’obbligo di lasciare il territorio con gravi conseguenze penali in caso di inosservanza.
Perché la Corte ha limitato la declaratoria al caso di identità accertata?
La ratio dell’obbligo di deposito in cancelleria era garantire la certezza dell’identità del ricorrente. Quando l’identità è già stata accertata con le modalità previste dalla legge, tale esigenza è soddisfatta e il divieto del mezzo postale non ha più giustificazione.
Quali altri ricorsi avevano già beneficiato di analoga declaratoria?
La sentenza n. 98 del 2004 aveva dichiarato illegittima l’esclusione della posta per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex legge n. 689 del 1981; la sentenza n. 520 del 2002 aveva fatto lo stesso per il deposito degli atti nel processo tributario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dalla disparità tra straniero e P.A.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, compresso dall’impossibilità di usare la posta
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