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La Corte costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino, emettere il decreto del 18 settembre 2007 con cui è stato disposto il giudizio per diffamazione nei confronti del consigliere regionale del Piemonte Matteo Brigandì, le cui dichiarazioni — contenute in una relazione redatta per un’assemblea regionale e in interviste giornalistiche — non erano coperte dall’immunità di cui all’art. 122, quarto comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il consigliere regionale Brigandì, membro del Consiglio regionale del Piemonte e assessore, aveva redatto una relazione contenente affermazioni ritenute diffamatorie nei confronti di un dirigente regionale (Marco Cavaletto) e aveva rilasciato interviste a un quotidiano e al TG regionale RAI sullo stesso tema. Il Consiglio regionale aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse, ma il GUP aveva ugualmente disposto il rinvio a giudizio. La Regione Piemonte ha sollevato conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorrente: Regione Piemonte. Resistente: Stato (Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino). Oggetto: decreto del GUP del 18 settembre 2007 che disponeva il giudizio nonostante la delibera di insindacabilità del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 122, quarto comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la tesi dello Stato. Ha rilevato che la relazione redatta dal consigliere Brigandì non era un atto funzionale del Consiglio regionale ma uno scritto personale diffuso nell’Assemblea regionale, senza essere il frutto di un procedimento consiliare. Le interviste giornalistiche e televisive erano ancora meno riconducibili all’esercizio della funzione consiliare. L’immunità di cui all’art. 122, quarto comma, Cost. non si estende ad atti privi di nesso funzionale con l’esercizio del mandato.
Il principio
L’immunità prevista dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione per i consiglieri regionali riguarda solo gli atti compiuti nell’esercizio della funzione consiliare. Una relazione non sottoscritta, predisposta personalmente dal consigliere e diffusa nell’Assemblea regionale senza essere l’esito di un procedimento ispettivo consiliare, e le successive interviste ai media sugli stessi temi, non rientrano in tale prerogativa.
Domande e risposte
Cosa copre l’immunità dei consiglieri regionali ex art. 122, quarto comma, Cost.?
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. L’immunità è analoga a quella dei parlamentari (art. 68, primo comma, Cost.) ma limitata all’esercizio effettivo delle funzioni consiliari, non si estende ad attività extrafunzionali.
Perché la relazione redatta dal consigliere non era un atto funzionale?
La relazione era un documento personale di 17 pagine, non sottoscritto, che il consigliere aveva messo a disposizione dell’Assemblea. Non era il frutto di un procedimento consiliare ispettivo o di indagine, e non era riconducibile a un atto tipico dell’esercizio del mandato. Non esisteva neppure una commissione d’indagine attivata all’epoca dei fatti.
Sono rilevanti gli atti di altri consiglieri citati nella relazione della Giunta regionale?
No. La Corte ha precisato che gli ulteriori atti funzionali citati nella relazione della Giunta (interrogazioni, interpellanze di altri consiglieri, interventi del Presidente della Giunta) sono irrilevanti ai fini della sussistenza della prerogativa del consigliere Brigandì.
Norme collegate
- Art. 122 della Costituzione — immunità dei consiglieri regionali, cuore del conflitto
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