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La Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), nella parte in cui non consente al contribuente vittorioso in primo grado di chiedere l’ottemperanza della sentenza non ancora passata in giudicato, in pendenza di appello.
Di cosa si tratta
Una contribuente aveva ottenuto dal primo giudice tributario la condanna dell’Agenzia delle entrate al rimborso dell’IRAP. L’amministrazione aveva appellato la sentenza, e la contribuente aveva chiesto l’ottemperanza della sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva dubitato della legittimità della norma che non consentiva tale ottemperanza anticipata.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui non consente al contribuente vittorioso di richiedere l’ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza tributaria di primo grado non passata in giudicato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La scelta del legislatore di subordinare l’ottemperanza al giudicato nel processo tributario non è irragionevole: le sentenze tributarie non sono provvisoriamente esecutive proprio per la peculiarità del rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. La disparità di trattamento rispetto al processo civile ordinario trova giustificazione nelle specificità del processo tributario e nella tutela dell’interesse pubblico alla riscossione.
Il principio
La scelta di condizionare l’ottemperanza delle sentenze tributarie al passaggio in giudicato è una scelta discrezionale del legislatore, non irragionevole alla luce delle peculiarità del processo tributario. La differenza rispetto al processo civile, dove le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive, trova giustificazione nelle specificità del contenzioso tra contribuente e fisco.
Domande e risposte
Cosa è il giudizio di ottemperanza nel processo tributario?
Il giudizio di ottemperanza è il procedimento con cui il contribuente può chiedere al giudice tributario di far rispettare coattivamente una sentenza definitiva (passata in giudicato) a suo favore, quando l’amministrazione finanziaria non l’abbia spontaneamente eseguita.
Le sentenze tributarie di primo grado sono esecutive?
Nel sistema vigente al momento della pronuncia, le sentenze tributarie non erano provvisoriamente esecutive come quelle civili. Il rimborso al contribuente scattava solo con il passaggio in giudicato della sentenza. La situazione è stata parzialmente modificata da riforme successive.
C’è una disparità tra contribuente e fisco nelle sentenze tributarie?
Il rimettente lamentava che l’amministrazione può procedere al recupero delle somme anche sulla base della sentenza di primo grado, mentre il contribuente deve attendere il giudicato per ottenere il rimborso. La Corte ha ritenuto questa asimmetria non irragionevole, in quanto rispecchia la diversa natura delle posizioni in gioco.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 76 della Costituzione — eccesso di delega, invocato dal rimettente
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