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La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge regionale Liguria n. 20/2002, che prorogava i termini di recupero delle tasse automobilistiche del 1999. Questione analoga era già stata decisa con sentenza di accoglimento n. 296 del 2003 relativa a una norma regionale del Piemonte.
Di cosa si tratta
La Regione Liguria aveva prorogato, con legge finanziaria 2002, il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999, estendendolo fino al 31 dicembre 2003. Un contribuente aveva eccepito la prescrizione/decadenza triennale prevista dalla norma statale (art. 5 del d.l. n. 953/1982). La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale della Liguria ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge regionale Liguria n. 20/2002, nella parte in cui proroga i termini di recupero delle tasse automobilistiche oltre il termine triennale previsto dalla norma statale interposta (art. 5 del d.l. n. 953/1982).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La questione era stata già sostanzialmente decisa dalla sentenza n. 296 del 2003, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale piemontese sostanzialmente identica. Il rimettente avrebbe dovuto trarre le conseguenze di tale precedente già nella sede del giudizio a quo, applicando direttamente il principio già affermato dalla Corte.
Il principio
Quando la Corte ha già dichiarato l’illegittimità di una norma sostanzialmente identica a quella impugnata, il giudice rimettente deve trarne le conseguenze nel giudizio pendente, non sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale. La nuova questione è inammissibile per difetto di rilevanza o per omessa valutazione del precedente.
Domande e risposte
Le regioni possono prorogare i termini delle tasse automobilistiche?
No. Le tasse automobilistiche sono tributi di competenza regionale, ma la disciplina dei termini di prescrizione e decadenza è materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sistema tributario). Le regioni non possono modificare i termini fissati dalla legge statale.
Quale è il termine per il recupero delle tasse auto?
L’art. 5 del d.l. n. 953/1982 fissa un termine triennale di decadenza per il recupero delle tasse automobilistiche dovute dal 1 gennaio 1983. Il termine decorre dall’anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Cosa succede se la regione supera il termine statale?
La Corte ha già dichiarato (sentenza n. 296/2003 per la Regione Piemonte) che la proroga regionale dei termini di recupero delle tasse auto è incostituzionale perché invade la competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria. Le norme regionali analoghe sono inefficaci.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.