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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), nella parte in cui prevede la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di allontanarsi. Le questioni erano state sollevate dai Tribunali di Firenze e Roma in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

Numerosi giudici di merito avevano sollevato dubbi di costituzionalità sulla pena prevista per lo straniero che non ottempera all’ordine del questore di abbandonare il territorio italiano. La contestazione riguardava l’inasprimento della sanzione introdotto dalla legge n. 271 del 2004, ritenuto sproporzionato rispetto alla gravità del fatto e in contrasto con la funzione rieducativa della pena.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui prevede la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga in violazione dell’ordine del questore. Parametri: artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Rimettenti: Tribunale di Firenze (14 ordinanze) e Tribunale di Roma.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, richiamando i propri precedenti: la sentenza n. 22 del 2007 e le ordinanze n. 167 e 354 del 2007 e n. 52 del 2008 avevano già esaminato questioni sostanzialmente analoghe. I rimettenti non avevano addotto nuovi elementi di valutazione idonei a indurre la Corte a discostarsi dalle conclusioni già raggiunte.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale che replicano dubbi già valutati dalla Corte, senza prospettare nuovi argomenti o profili, sono dichiarate manifestamente inammissibili. Il mero disaccordo con precedenti pronunce non costituisce elemento nuovo sufficiente a riaprire l’esame.

Domande e risposte

Qual era la pena contestata e perché la si riteneva sproporzionata?

L’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico immigrazione prevedeva la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che non lasciava il territorio nonostante l’ordine del questore. I giudici rimettenti ritenevano la pena eccessiva rispetto a sanzioni previste per inottemperanze analoghe a provvedimenti amministrativi, come l’art. 650 c.p. (ammenda o arresto fino a tre mesi).

Cosa aveva già deciso la Corte su questa norma?

Con la sentenza n. 22 del 2007 e successive ordinanze, la Corte aveva già dichiarato inammissibili questioni analoghe, ritenendo che la valutazione della proporzionalità della pena spettasse al legislatore nell’ambito della sua discrezionalità, salvo casi di manifesta irragionevolezza.

Cosa si intende per «manifesta inammissibilità»?

La manifesta inammissibilità è pronunciata con ordinanza quando la questione è palesemente inidonea all’esame nel merito: ad esempio perché già decisa, perché difetta di rilevanza nel giudizio a quo o perché non è stato adeguatamente motivato il nesso tra la norma impugnata e il caso concreto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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