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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Pescara, rimettente, affinché rivaluti la rilevanza della questione di legittimità costituzionale relativa agli effetti della riabilitazione civile sul casellario giudiziale in materia fallimentare, alla luce di sopravvenute modifiche normative significative intervenute dopo il deposito delle ordinanze di rimessione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Pescara aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.P.R. n. 313 del 2002 (casellario giudiziale) nella parte in cui impedivano ai soggetti riabilitati prima della riforma fallimentare del d.lgs. n. 5 del 2006 di beneficiare degli effetti favorevoli della riabilitazione civile, tra cui la non menzione della sentenza dichiarativa di fallimento nei certificati del casellario.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: alcune disposizioni del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, nella parte in cui non consentono ai soggetti riabilitati ante-riforma di beneficiare degli effetti della riabilitazione stessa. Rimettente: Tribunale ordinario di Pescara. I giudizi sono stati riuniti per connessione.

La decisione della Corte

La Corte non ha esaminato il merito, ma ha disposto la restituzione degli atti al rimettente. Dalla data delle ordinanze di rimessione erano infatti intervenute modifiche normative rilevanti: il d.lgs. n. 169 del 2007 aveva abrogato alcune delle disposizioni del d.P.R. n. 313 del 2002 oggetto della questione, e la sentenza n. 39 del 2008 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 della legge fallimentare. Il rimettente deve rivalutare la perdurante rilevanza della questione.

Il principio

Quando dopo la rimessione intervengono modifiche normative che incidono sul quadro di riferimento della questione, la Corte può restituire gli atti al giudice a quo affinché valuti se la questione mantenga rilevanza e se la propria valutazione originaria rimanga valida alla luce dello ius superveniens.

Domande e risposte

Cosa è la riabilitazione civile in materia fallimentare?

La riabilitazione civile era l’istituto che, prima della riforma del 2006, consentiva al fallito di ottenere la cancellazione degli effetti del fallimento dopo il pagamento dei debiti e la dimostrazione di buona condotta. Comportava, tra l’altro, la non menzione della sentenza dichiarativa di fallimento nei certificati del casellario giudiziale.

Cosa era cambiato con il d.lgs. n. 169 del 2007?

Il d.lgs. n. 169 del 2007 aveva abrogato alcune delle disposizioni del d.P.R. n. 313 del 2002 richiamate dal Tribunale rimettente nella motivazione della questione, in particolare quelle che disciplinavano l’inserimento e la cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento nei certificati del casellario giudiziale.

Cosa comporta la restituzione degli atti al rimettente?

La restituzione degli atti sospende il giudizio incidentale davanti alla Corte e restituisce al giudice a quo la valutazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza. Il giudice deve verificare se, alla luce delle modifiche normative, la questione abbia ancora un oggetto e se il dubbio di costituzionalità permanga.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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