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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, a seguito del diniego da parte del Senato dell’autorizzazione all’utilizzo dei tabulati telefonici nei confronti del senatore Giuseppe Valentino, indagato per favoreggiamento personale.
Di cosa si tratta
Il GIP del Tribunale di Roma, nell’ambito di un’indagine per favoreggiamento personale a carico del senatore Valentino, aveva richiesto al Senato l’autorizzazione all’utilizzo di tabulati telefonici. Il Senato aveva negato l’autorizzazione ritenendo che la richiesta non dimostrasse adeguatamente la «necessità di utilizzazione» dei tabulati. Il GIP ha sollevato conflitto sostenendo che il Senato avesse invaso la sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorrente: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Resistente: Senato della Repubblica. Oggetto: delibera del Senato del 21 dicembre 2007 che negava l’autorizzazione all’utilizzo dei tabulati telefonici ai sensi dell’art. 68, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, nella fase preliminare di ammissibilità, ha riconosciuto la sussistenza di entrambi i requisiti: soggettivo (il GIP è un organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario; il Senato è legittimato a essere parte del conflitto) e oggettivo (il GIP lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni a causa dell’esercizio ritenuto illegittimo del potere di diniego da parte del Senato). Ha quindi dichiarato ammissibile il conflitto e disposto la notifica al Senato.
Il principio
Il diniego parlamentare dell’autorizzazione all’utilizzo di tabulati telefonici può dare luogo a un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato se l’autorità giudiziaria ritiene che il Parlamento abbia invaso le proprie competenze andando oltre la valutazione dell’assenza di intento persecutorio, fino ad entrare nel merito della gestione processuale della prova.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 68, terzo comma, della Costituzione?
L’art. 68, terzo comma, prevede che senza autorizzazione della Camera di appartenenza non possono essere eseguiti nei confronti dei membri del Parlamento intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, né possono essere sottoposti a sequestro la loro corrispondenza. La legge n. 140 del 2003 ha esteso tale regime anche all’acquisizione di tabulati telefonici.
Su cosa si basava il diniego del Senato?
La Giunta del Senato aveva negato l’autorizzazione ritenendo che la richiesta del giudice non dimostrasse la «necessità di utilizzazione» dei tabulati, limitandosi a evidenziare la pertinenza degli stessi all’indagine, senza indicare un collegamento inequivoco con i fatti oggetto del procedimento.
Questa ordinanza definisce il merito del conflitto?
No. Questa ordinanza decide solo l’ammissibilità del conflitto, cioè se esistono i presupposti per procedere all’esame nel merito. La Corte riserva «ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità» al giudizio di merito, che si svolge in contradditorio tra le parti dopo la notifica al Senato.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — prerogative parlamentari e regime delle autorizzazioni, cuore del conflitto
- Art. 101 della Costituzione — indipendenza dell’autorità giudiziaria, richiamato dal ricorrente
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