Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 178/2007 – Istituto oncologico veneto e IRCCS: rinnovo direttore scientifico

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 3, comma 6, della legge della Regione Veneto n. 26/2005 nella parte in cui vieta il rinnovo dell’incarico di direttore scientifico per più di una volta: tale limite contrasta con i principi fondamentali statali in materia di IRCCS. Sono invece rigettate le altre questioni sui poteri nomina e revoca.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 3 della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26, istitutiva dell’Istituto oncologico veneto (IRCCS — Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico). I commi contestati riguardavano la nomina dei componenti del consiglio di indirizzo da parte del Consiglio regionale, la limitazione dei rinnovi del direttore scientifico, e le modalità di revoca del direttore generale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, commi 3, 6 e 7, della legge della Regione Veneto n. 26/2005, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione (artt. 117, 118, primo comma, e 120 Cost.), per contrasto con i principi fondamentali in materia di IRCCS contenuti nel d.lgs. n. 288/2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionale il comma 6 nella parte in cui esclude più di un rinnovo dell’incarico di direttore scientifico: il d.lgs. n. 288/2003 prevede il limite di un solo rinnovo, ma non vieta ulteriori rinnovi, e la norma regionale è più restrittiva del principio fondamentale statale. Dichiara invece non fondate le questioni sui commi 3 e 7 e dichiara estinto il giudizio sui commi 4 e 5 per rinuncia accettata.

    Il principio

    Le Regioni non possono adottare in materia di competenza concorrente (organizzazione degli IRCCS) norme che si discostino dai principi fondamentali statali, né in senso più permissivo né in senso più restrittivo, quando ciò alteri l’equilibrio che il legislatore statale ha raggiunto nella disciplina della materia.

    Domande e risposte

    Che cosa sono gli IRCCS?

    Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono ospedali di eccellenza riconosciuti dal Ministero della salute per la ricerca biomedica e la cura di specifiche patologie. Possono avere natura pubblica o privata.

    Perché la Regione non può imporre un limite più restrittivo di quello statale?

    In materia di competenza concorrente, le Regioni possono disciplinare la materia nel rispetto dei principi fondamentali statali. Se lo Stato ha fissato un determinato equilibrio (ad esempio il limite di un solo rinnovo), una norma regionale che lo alteri — anche in modo apparentemente più severo — viola il riparto costituzionale delle competenze.

    Chi nomina il direttore scientifico di un IRCCS?

    Secondo la normativa statale di principio (d.lgs. n. 288/2003), il direttore scientifico degli IRCCS non trasformati in fondazioni è nominato con decreto del Ministro della salute, sentita la Regione. L’autonomia regionale nella designazione degli organi dell’ente è quindi limitata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 177/2007 – Disciplina transitoria giochi e restituzione atti

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, che aveva sollevato questione sull’art. 1, comma 547, della legge finanziaria 2006 (norma transitoria sulla responsabilità penale per violazioni relative agli apparecchi da gioco). Nel frattempo è intervenuta una modifica normativa rilevante.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 aveva depenalizzato la condotta di chi distribuisce o consente l’uso di apparecchi da gioco non conformi alle prescrizioni di legge (art. 110 T.U.L.P.S.). Il comma 547 stabiliva però una norma transitoria: per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge continuava ad applicarsi la disciplina penale previgente, in deroga al principio di retroattività della lex mitior. Il rimettente contestava questa disposizione in riferimento all’art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bergamo ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 547, della l. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza: la norma transitoria determinava una disparità di trattamento in ragione di circostanze occasionali (la data del processo) non predeterminate dalla legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo l’ordinanza di rimessione è intervenuta una modifica normativa del comma 547 o della norma ad esso correlata, che impone al giudice a quo di rivalutare rilevanza e fondatezza della questione alla luce del nuovo testo.

    Il principio

    Lo ius superveniens (modifica normativa intervenuta dopo la rimessione della questione) comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente, che deve rivalutare se la questione di legittimità mantenga rilevanza nel giudizio principale e se i dubbi di incostituzionalità persistano nel nuovo contesto normativo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il principio di retroattività della lex mitior in materia penale?

    In base all’art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale, se la legge successiva è più favorevole all’imputato, si applica la norma più mite, anche se il fatto è stato commesso sotto la vigenza di una legge più severa. La depenalizzazione di un reato è la forma più radicale di lex mitior.

    Perché il legislatore ha potuto prevedere una norma transitoria che deroga alla lex mitior?

    La questione è controversa e costituisce il cuore del dubbio di incostituzionalità sollevato. In linea generale, la giurisprudenza costituzionale ha ammesso deroghe alla retroattività della lex mitior se sorrette da una ragione giustificatrice adeguata.

    Quali apparecchi erano interessati dalla depenalizzazione del 2006?

    La l. n. 266/2005 aveva trasformato in illecito amministrativo la condotta di chi distribuisce o mette a disposizione del pubblico apparecchi da gioco (slot machine, ecc.) non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni di legge previste dal T.U.L.P.S.

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  • Corte cost. n. 176/2007 – Patente di categoria B e guida di motociclo: inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 116, commi 13 e 18, del Codice della strada (sanzione per chi guida con patente di categoria diversa da quella richiesta), sollevata dalla Corte di cassazione in riferimento all’art. 76 Cost., per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione aveva dubitato che l’art. 116, commi 13 e 18, del Codice della strada — nella parte in cui sanzionano chi guida un motociclo (che richiede la patente A) pur essendo titolare della sola patente B — fosse stato adottato in eccesso di delega rispetto alla legge n. 205/1999. Il caso concreto riguardava un cittadino sanzionato per aver guidato un motociclo da 19,5 kW con la sola patente B.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 13 e 18 dell’art. 116 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come sostituiti dall’art. 19 del d.lgs. n. 507/1999, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, deducendo che tali norme avessero ecceduto i criteri della delega.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non motiva in modo adeguato la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità: la Corte di cassazione non ha argomentato perché le norme censurate eccedessero i criteri della delega legislativa, limitandosi ad affermarlo apoditticamente.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione non apparente sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità. Non è sufficiente enunciare il vizio costituzionale in modo apodittico: il giudice rimettente deve indicare le ragioni per cui la norma censurata contrasta con il parametro costituzionale invocato.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra patente di categoria A e patente di categoria B?

    La patente di categoria A abilita alla guida di motocicli, mentre la categoria B abilita alla guida di autovetture e veicoli leggeri. Chi possiede la sola patente B non può guidare motocicli superiori a determinate soglie di cilindrata e potenza.

    Cos’è la «depenalizzazione» prevista dal d.lgs. n. 507/1999?

    Il d.lgs. n. 507/1999, in attuazione della l. n. 205/1999, ha trasformato in illeciti amministrativi (sanzionati con sanzione pecuniaria) numerosi reati minori, tra cui alcune violazioni del Codice della strada precedentemente punite come reati.

    Se la questione fosse stata ammissibile, la norma avrebbe potuto essere incostituzionale?

    Non è possibile prevederlo sulla base di questa sola ordinanza. La Corte non si è pronunciata nel merito, quindi la questione resta aperta.

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  • Corte cost. n. 150/2007 – TAR sospensione legge regionale caccia Emilia-Romagna

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato in relazione al decreto presidenziale del TAR Lazio n. 4932/2006, che aveva sospeso in via cautelare una legge regionale sul calendario venatorio. Il decreto presidenziale di un TAR non è un atto imputabile allo Stato nel senso richiesto per il conflitto di attribuzione tra enti.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva approvato una legge (l.r. n. 10/2006) e una delibera di giunta (n. 658/2006) per definire il calendario venatorio regionale per le stagioni 2006-2009, autorizzando le Province ad anticipare l’esercizio venatorio a settembre per alcune specie. Un’associazione ambientalista (LAV) aveva impugnato questi atti davanti al TAR Lazio, che con decreto presidenziale aveva concesso la sospensiva. La Regione aveva quindi sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che il TAR avesse sospeso una legge regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento agli artt. 117, 134 e 136 della Costituzione, sostenendo che il decreto presidenziale del TAR Lazio avesse illegittimamente sospeso l’efficacia di una legge regionale, attributo di competenza riservato alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Il decreto presidenziale del TAR Lazio non è un atto imputabile allo Stato nel senso richiesto per il conflitto di attribuzione tra enti ai sensi degli artt. 134 Cost. e 39 della l. n. 87 del 1953: è un atto di un organo giurisdizionale che, in quanto tale, non può essere ricondotto al “potere dello Stato” controparte in un conflitto tra enti.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti presuppone che l’atto contestato sia imputabile a un potere dello Stato in senso costituzionale; i provvedimenti cautelari adottati da un giudice amministrativo nell’esercizio della funzione giurisdizionale non sono imputabili allo Stato come “potere” e non possono essere oggetto di conflitto tra enti Stato-Regione.

    Domande e risposte

    Può un TAR sospendere una legge regionale?

    No, in via generale. Solo la Corte costituzionale può dichiarare l’incostituzionalità di una legge regionale. Il TAR può però sospendere in via cautelare atti amministrativi, e la questione nel caso concreto era se il decreto presidenziale avesse sospeso la legge regionale o solo la delibera di giunta.

    Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Perché il decreto presidenziale del TAR è un atto giurisdizionale e non un atto imputabile allo Stato come soggetto del conflitto di attribuzione tra enti. Il conflitto tra enti presuppone atti di un “potere politico” statale, non di un organo giurisdizionale.

    La Regione aveva altri rimedi?

    Sì: poteva proporre reclamo cautelare davanti al Consiglio di Stato, che è il rimedio ordinario avverso i decreti presidenziali dei TAR in materia cautelare.

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  • Corte cost. n. 175/2007 – Estinzione del giudizio su legge regionale Sardegna (volontariato)

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    La Corte dichiara estinto il processo nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 23/2005 (organizzazione centri di servizio per il volontariato), a seguito di rinuncia al ricorso da parte del Governo e di accettazione da parte della Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 45, comma 4, della legge della Regione Sardegna 23 dicembre 2005, n. 23, nella parte in cui prevedeva la suddivisione su base provinciale dei finanziamenti del fondo speciale per il volontariato e l’istituzione di centri di servizi provinciali e distrettuali. Il ricorso sosteneva che la norma regionale invadesse la competenza statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 45, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 23/2005, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 118, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma regionale interferisse con la libertà organizzativa del Comitato di gestione del fondo per il volontariato, ente privato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rinunciato al ricorso durante il procedimento, e la Regione Sardegna aveva formalmente accettato tale rinuncia. In applicazione dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il giudizio si estingue.

    Il principio

    Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si estingue quando la parte ricorrente (nella specie, il Governo) rinuncia al ricorso e la parte resistente (la Regione) accetta formalmente tale rinuncia, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    La Regione poteva non accettare la rinuncia?

    Sì. Se la Regione non avesse accettato la rinuncia al ricorso, il processo sarebbe proseguito e la Corte avrebbe dovuto decidere nel merito. L’estinzione richiede la rinuncia di chi ha proposto il ricorso e l’accettazione della controparte.

    Cosa prevede l’art. 45 c.4 della legge Sardegna n. 23/2005 che era stato impugnato?

    La norma prevedeva che il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (costituito ai sensi dell’art. 15 della l. n. 266/1991) provvedesse alla suddivisione dei finanziamenti su base provinciale, istituendo centri di servizi per il volontariato provinciali e distrettuali a partire dal 2006.

    Con l’estinzione, la norma regionale impugnata è definitivamente salva?

    Sì, nel senso che questa specifica impugnazione non ha prodotto alcuna decisione di merito. Tuttavia, la norma potrebbe essere impugnata in futuro se ne ricorressero i presupposti.

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  • Corte cost. n. 174/2007 – Improcedibilità del conflitto regionale per insindacabilità del Presidente

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    La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato in relazione agli atti giudiziari avviati contro il Presidente Galan. L’improcedibilità deriva dal fatto che il conflitto è stato proposto prima che la Corte stessa ne ammettesse la proponibilità con un’ordinanza apposita.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva proposto conflitto di attribuzione in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio e al decreto di fissazione dell’udienza preliminare emessi a carico del Presidente della Regione Giancarlo Galan per dichiarazioni rese alla stampa in risposta a un esponente sindacale nel contesto della manifestazione del giorno successivo all’attentato dell’11 settembre 2001. La Regione invocava l’insindacabilità ex art. 122, quarto comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per violazione degli artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione, in relazione agli atti del procedimento penale avviato contro il Presidente regionale Galan.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto improcedibile. La Regione Veneto non aveva attendito la preventiva delibera di ammissibilità da parte della Corte — prevista dalle norme integrative per i giudizi costituzionali — prima di notificare il ricorso e depositare il conflitto. Il mancato rispetto di questa fase preliminare determina l’improcedibilità.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato richiede che la Corte costituzionale ne ammetta previamente la proponibilità con ordinanza, prima che il ricorso possa essere notificato e il conflitto proseguire. Il mancato rispetto di tale procedura preliminare determina l’improcedibilità del conflitto.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra inammissibilità e improcedibilità?

    L’inammissibilità riguarda vizi del ricorso o condizioni dell’azione (ad esempio un atto che non lede le attribuzioni). L’improcedibilità riguarda il mancato rispetto di requisiti procedurali: nel caso del conflitto di attribuzione, occorre prima ottenere l’ammissibilità dalla Corte, poi notificare il ricorso.

    I Presidenti di Regione godono di insindacabilità per le dichiarazioni alla stampa?

    In linea di principio, sì: l’art. 122, quarto comma, Cost. estende la tutela ai componenti del Consiglio regionale, ivi compreso il Presidente della Regione nella sua veste consiliare. Il nesso funzionale è tuttavia indispensabile.

    Cosa avrebbe dovuto fare la Regione per proporre correttamente il conflitto?

    Avrebbe dovuto depositare il ricorso presso la Cancelleria della Corte e attendere l’ordinanza con cui la Corte ne dichiara l’ammissibilità. Solo dopo tale ordinanza è possibile notificare il conflitto al soggetto resistente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 173/2007 – Insindacabilità consiglieri regionali e inammissibilità

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato in relazione a un’ordinanza del Tribunale di Roma: l’atto impugnato (fissazione udienza di trattazione) è un atto dovuto del giudice che non lede in sé alcuna prerogativa regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva proposto conflitto di attribuzione dopo che il Tribunale di Roma aveva fissato l’udienza di trattazione in una causa per risarcimento danni promossa nei confronti del consigliere regionale Gianfranco Bettin per alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa. La Regione sosteneva che quelle dichiarazioni fossero coperte dall’insindacabilità garantita ai consiglieri regionali dall’art. 122, quarto comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per violazione degli artt. 122, quarto comma, 121 e 123 della Costituzione, in relazione all’ordinanza con cui il giudice istruttore del Tribunale di Roma aveva fissato l’udienza di trattazione nel giudizio civile promosso dal dott. Corrado Clini contro il consigliere regionale Bettin.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Il provvedimento impugnato — la fissazione dell’udienza di trattazione — era un atto processuale dovuto (art. 180 c.p.c.), privo di qualsivoglia valutazione nel merito delle eccezioni di insindacabilità. Non integrava quindi un atto di esercizio del potere giurisdizionale in grado di ledere le attribuzioni costituzionali della Regione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile solo quando l’atto impugnato esprima l’esercizio di un potere del soggetto ricorrente e possa concretamente ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite. Un atto processuale meramente preparatorio (fissazione dell’udienza) non può essere fonte di un conflitto di attribuzione.

    Domande e risposte

    L’insindacabilità dei consiglieri regionali è analoga a quella dei parlamentari?

    Sì, ma con differenze. L’art. 122, quarto comma, Cost. garantisce ai consiglieri regionali l’insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni, in modo analogo all’art. 68 per i parlamentari. Anche qui è necessario il nesso funzionale con l’attività consiliare.

    Che cos’è l’udienza di trattazione?

    L’udienza di trattazione è la prima udienza nel processo civile in cui vengono discusse le questioni processuali e di merito, vengono precisate le eccezioni, si definisce il thema decidendum. La sua fissazione da parte del giudice è un atto dovuto che non pregiudica alcun diritto delle parti.

    Qual è la differenza tra conflitto di attribuzione «da menomazione» e «vindicatio potestatis»?

    Nel conflitto da menomazione, un potere sostiene che l’atto di un altro potere abbia ridotto la propria sfera di attribuzioni. Nella vindicatio potestatis, un potere rivendica la propria competenza su un atto che non è stato ancora adottato dall’altro. Nel caso di specie è stato proposto un conflitto da menomazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 149/2007 – Insindacabilità parlamentare Vendola conflitto poteri

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    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina. Ha dichiarato che non spettava al Tribunale adottare taluni provvedimenti processuali nel procedimento civile a carico del deputato Nicola Vendola, ignorando l’eccezione di insindacabilità ex art. 68 Cost. Ha invece confermato la legittimità dell’ordinanza con cui il Tribunale aveva rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Corte.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Nicola Vendola era stato convenuto in giudizio civile davanti al Tribunale di Messina per risarcimento di danni da dichiarazioni asseritamente diffamatorie nei confronti di una testata giornalistica. La sua difesa aveva eccepito l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale aveva proseguito il procedimento senza trasmettere gli atti alla Camera, e la Camera aveva sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Camera dei deputati ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale di Messina per i provvedimenti di rinvio dell’udienza del 30 giugno e 21 luglio 2003, il provvedimento di trattenimento in decisione del 22 settembre 2003, e l’ordinanza del 27 gennaio 2004 con cui il Tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 7 dell’art. 3 della l. n. 140 del 2003 (norme sull’insindacabilità parlamentare).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Tribunale di Messina adottare i tre provvedimenti di rinvio e trattenimento in decisione, e li ha annullati: il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Camera appena è stata sollevata l’eccezione di insindacabilità, senza differire la decisione. Ha invece dichiarato che spettava al Tribunale emanare l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, una volta che la Camera aveva deliberato l’insindacabilità.

    Il principio

    Sollevata l’eccezione di insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost., il giudice deve trasmettere immediatamente gli atti alla Camera competente ai sensi dell’art. 3 della l. n. 140 del 2003, senza adottare provvedimenti interlocutori che ritardino tale trasmissione; il giudice può legittimamente sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma che disciplina l’insindacabilità.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È la garanzia di insindacabilità parlamentare, distinta dall’immunità per reati.

    Che cosa avrebbe dovuto fare il Tribunale di Messina?

    Appena sollevata l’eccezione di insindacabilità, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. n. 140 del 2003, senza rinviare le udienze o trattenere la causa in decisione.

    Il Tribunale poteva sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma?

    Sì. La Corte ha dichiarato che spettava al Tribunale emanare l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dopo che la Camera aveva deliberato l’insindacabilità; era un atto legittimo nell’esercizio dei poteri del giudice.

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  • Corte cost. n. 148/2007 – Agevolazioni prima casa decadenza acquisto successivo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla nota II-bis, comma 4, dell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 (imposta di registro), nella parte in cui impone di adibire a propria abitazione principale il secondo immobile acquistato per evitare la decadenza dalle agevolazioni prima casa. Il rimettente non aveva adeguatamente valutato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

    Di cosa si tratta

    Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa prevedono, tra le condizioni per non decadere dal beneficio già fruito, che il contribuente venda la precedente abitazione e acquisti un nuovo immobile entro un anno, adibendolo a propria abitazione principale. La Commissione tributaria provinciale di Udine era chiamata a decidere su un caso in cui il contribuente, trasferitosi per lavoro in altra località, non aveva adibito il nuovo immobile ad abitazione principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Udine ha impugnato l’ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la decadenza sia evitata anche mediante l’acquisto della nuda proprietà o altri diritti reali minori, e nella parte in cui impone di adibire il secondo immobile ad abitazione principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché il rimettente non aveva tenuto conto della possibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione: l’Avvocatura dello Stato aveva prospettato che la norma possa essere letta nel senso di consentire l’acquisto di qualunque dei diritti indicati al comma 1 (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione), e che il requisito dell’abitazione principale non sia irragionevole in quanto diretto a escludere le operazioni speculative.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se la norma sia suscettibile di un’interpretazione conforme a Costituzione; la mancata considerazione di tale possibilità, segnalata dall’Avvocatura dello Stato, rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    In quali casi si decade dalle agevolazioni prima casa?

    Tra le ipotesi principali: la mancata trascrizione della residenza nel comune ove si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto; la vendita dell’immobile entro 5 anni senza riacquistare un’altra abitazione principale entro l’anno; il mancato utilizzo come abitazione principale dell’immobile riacquistato.

    Che cosa ha osservato l’Avvocatura dello Stato?

    Ha sostenuto che la norma può essere interpretata nel senso che la decadenza è evitata dall’acquisto di qualsiasi diritto reale indicato al comma 1, e che il requisito dell’abitazione principale non è irragionevole perché mira a escludere acquisti speculativi dal beneficio fiscale.

    Perché l’art. 35 Cost. era stato invocato?

    Perché il contribuente aveva acquistato il secondo immobile in una città diversa da quella di residenza per esigenze lavorative, sostenendo che l’obbligo di adibire quell’immobile ad abitazione principale discriminasse chi si sposta per lavoro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 147/2007 – Sanzioni tributarie persone giuridiche retroattività

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 7, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, che applica retroattivamente alle società con personalità giuridica la regola per cui le sanzioni amministrative tributarie sono a esclusivo carico della persona giuridica (e non dei suoi rappresentanti). Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente sulla non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 ha stabilito che le sanzioni amministrative tributarie relative ai rapporti fiscali propri di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica. Il comma 2 della norma applica retroattivamente questo principio alle violazioni già commesse ma non ancora contestate o sanzionate alla data di entrata in vigore del decreto. La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva sollevato questione di legittimità in un contenzioso relativo al tributo speciale per il deposito in discarica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 23, 25 e 77 Cost., sostenendo che la retroattività della norma violasse i principi di ragionevolezza, di certezza del diritto e di irretroattività della legge tributaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente si era limitato ad affermazioni apodittiche, senza confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale che ha più volte escluso che l’irretroattività della legge tributaria abbia rango costituzionale (al di fuori della materia penale ex art. 25 Cost.).

    Il principio

    Il divieto di retroattività della legge tributaria non ha rango costituzionale al di fuori della materia penale; chi solleva questione di legittimità costituzionale invocandolo deve confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale consolidata in senso contrario, pena la manifesta inammissibilità per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003?

    Che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica, eliminando la responsabilità solidale del rappresentante legale.

    Perché la retroattività era problematica?

    Perché applicava il nuovo regime anche a violazioni già commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, modificando retroattivamente i soggetti tenuti al pagamento delle sanzioni per fatti già accaduti.

    La retroattività della legge tributaria è vietata dalla Costituzione?

    No, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte. Il divieto di retroattività ha rango costituzionale solo per la legge penale (art. 25 Cost.); in materia tributaria è un principio di civiltà giuridica tutelato dalla legge ordinaria, ma non dalla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 172/2007 – Patente a punti e restituzione atti al giudice

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    La Corte restituisce gli atti al Giudice di pace di Bra, che aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada (obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente ai fini della decurtazione del punteggio), perché nel frattempo è intervenuta una modifica normativa rilevante.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Bra aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’obbligo — sanzionato pecuniariamente — posto a carico del proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento di un’infrazione che comporta la decurtazione del punteggio. Nelle more del giudizio costituzionale, la norma è stata modificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Bra ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nella parte in cui sanziona la mancata comunicazione dei dati del conducente, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. La norma censurata ha subito modifiche legislative successive all’ordinanza di rimessione: il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale, la norma impugnata viene modificata dal legislatore, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se la questione di legittimità mantenga la propria rilevanza e fondatezza alla luce dello ius superveniens.

    Domande e risposte

    Perché la Corte restituisce gli atti invece di decidere nel merito?

    Quando la norma censurata è modificata dopo la rimessione, il quadro normativo cambia e il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto e se i dubbi di costituzionalità persistano o si siano risolti.

    Il proprietario è davvero obbligato a «denunciare» il conducente?

    L’art. 126-bis CdS prevede che, quando un’infrazione comporta la decurtazione del punteggio, l’organo accertatore inviti il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente. La questione controversa era se sanzionare pecuniariamente il proprietario che non comunichi i dati violi il diritto di difesa o il principio di uguaglianza.

    Cosa succede se il giudice rimettente, dopo la restituzione, solleva nuovamente la questione?

    Il giudice può sollevare nuovamente la questione con riferimento al testo novellato della norma, e la Corte procederà allora a un nuovo giudizio sul merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2007 – Sequestro ciclomotore e casco obbligatorio codice strada

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti a più Giudici di pace (Caltanissetta, Recanati, Modica, Locri, Noto, Torre Annunziata, Scicli) che avevano sollevato questioni sull’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada (sequestro del veicolo per guida senza casco) e sull’art. 171 dello stesso codice. Nel frattempo erano intervenute modifiche normative rilevanti che imponevano una rivalutazione della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), introdotto dal d.l. n. 115 del 2005, prevedeva il sequestro obbligatorio del ciclomotore qualora il conducente fosse sprovvisto del casco. Numerosi Giudici di pace avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma e delle norme sull’obbligo del casco (art. 171), lamentando la violazione di vari principi costituzionali, tra cui la ragionevolezza e la tutela della proprietà privata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Dodici Giudici di pace di varie città hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 1, 2, 3, e 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 31, 42 e 111 Cost., contestando principalmente la sproporzione tra la sanzione del sequestro e la gravità dell’infrazione, nonché il possibile pregiudizio arrecato a soggetti terzi proprietari del veicolo non responsabili dell’infrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti perché nelle more del giudizio erano intervenute modifiche legislative alla disciplina del codice della strada, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del nuovo quadro normativo.

    Il principio

    Quando modifiche legislative sopravvenute incidono sulla norma impugnata, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino se la questione mantenga rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del mutato assetto normativo.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada?

    Nella versione vigente all’epoca della rimessione, prevedeva il sequestro obbligatorio del ciclomotore quando il conducente circolasse senza indossare il casco protettivo, anche se il conducente non era il proprietario del mezzo.

    Quali erano i profili di incostituzionalità sollevati?

    La sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, la penalizzazione del proprietario del veicolo non responsabile dell’infrazione, e la possibile violazione della finalità rieducativa della pena e del principio di personalità della responsabilità penale.

    Perché la Corte ha restituito gli atti?

    Perché durante il giudizio costituzionale erano intervenute modifiche normative al codice della strada che potevano avere inciso sul contenuto delle disposizioni impugnate, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte dei giudici rimettenti.

    Norme collegate

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