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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 133 L. Fall. – Spese per omologazione
Articolo abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Legge Fallimentare.
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Cost. art. 41 - Libertà economica→Art. 132 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 134 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 131 L. Fall. – Reclamo→Art. 135 L. Fall. – Effetti del concordato→Art. 130 L. Fall. – Efficacia del decreto→Art. 136 L. Fall. – Esecuzione del concordato→Art. 129 L. Fall. – Giudizio di omologazione→Art. 137 L. Fall. – Risoluzione del concordato
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.