Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 171/2007 – Incostituzionalità decreto-legge per mancanza dei presupposti

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    Sentenza storica: per la prima volta la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità di un decreto-legge per «evidente mancanza» dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall’art. 77, secondo comma, della Costituzione. La norma censurata modificava le cause di decadenza dalla carica di sindaco in modo retroattivo, priva di ogni urgenza.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 80/2004, convertito in legge, aveva inserito nel testo unico degli enti locali la parola «primo comma» dopo il riferimento all’art. 314 c.p. (peculato), limitando così l’applicazione della decadenza dalla carica di sindaco ai soli condannati per peculato in senso stretto, escludendo il peculato d’uso (secondo comma). La modifica era retroattiva e interessava il caso del sindaco di Messina, già condannato definitivamente per peculato d’uso prima dell’entrata in vigore del decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 7, comma 1, lettera a), del d.l. n. 80/2004, convertito dalla legge n. 140/2004, per evidente carenza dei presupposti di necessità e urgenza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. a), del d.l. n. 80/2004. La norma era priva di qualsiasi connotazione d’urgenza: interveniva su un caso specifico e già definito in sede giudiziaria, con chiaro intento retroattivo. L’urgenza è requisito sostanziale e non meramente formale: il sindacato della Corte può spingersi a censurare l’evidente difetto dei presupposti del decreto-legge.

    Il principio

    I presupposti di necessità e urgenza per l’adozione del decreto-legge (art. 77, secondo comma, Cost.) non sono meri presupposti formali ma requisiti sostanziali soggetti al sindacato di costituzionalità. Quando la carenza di tali presupposti è «evidente» — perché la norma persegue chiaramente un fine non urgente o ad personam — la Corte può e deve dichiarare l’incostituzionalità.

    Domande e risposte

    In cosa consiste la «evidente mancanza» dei presupposti del decreto-legge?

    Non è sufficiente che i presupposti di necessità e urgenza siano opinabili: la Corte interviene solo quando la loro assenza sia «evidente», cioè macroscopica e incontrovertibile. Nel caso di specie la norma era chiaramente retroattiva e finalizzata a incidere su un singolo caso già definito.

    Che differenza c’è tra peculato e peculato d’uso?

    Il peculato (art. 314, primo comma, c.p.) è l’appropriazione indebita di denaro o cose da parte del pubblico ufficiale. Il peculato d’uso (secondo comma) è la sottrazione temporanea della cosa per trarne profitto personale, con successiva restituzione. La distinzione è rilevante ai fini delle sanzioni accessorie, tra cui la decadenza dalla carica.

    Questa sentenza ha cambiato la prassi dei decreti-legge in Italia?

    Sì. La sentenza n. 171/2007 ha segnato un punto di svolta nel diritto costituzionale italiano: ha dimostrato che i presupposti del decreto-legge sono sindacabili nel merito dalla Corte, creando un deterrente contro l’abuso di questo strumento normativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 145/2007 – Cognome paterno automatico figlio naturale riconosciuto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, che impone la trasmissione automatica del cognome paterno al figlio naturale riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 61 del 2006, che aveva già dichiarato inammissibile una questione analoga per i figli legittimi, indicando che la soluzione spetta al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Quando un figlio naturale viene riconosciuto contestualmente da entrambi i genitori non coniugati, l’art. 262 c.c. impone automaticamente l’attribuzione del cognome paterno, senza alcuna possibilità di scelta per i genitori. Il Tribunale di Bolzano era stato adito da una coppia di genitori non coniugati che desideravano attribuire alla figlia il cognome materno, ma l’ufficiale di stato civile aveva iscritto il cognome paterno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano ha impugnato l’art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sostenendo che la trasmissione automatica del cognome paterno violasse il diritto all’identità personale del minore e il principio di uguaglianza tra uomo e donna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, richiamando la sentenza n. 61 del 2006, che aveva già giudicato inammissibile una questione analoga sul cognome del figlio legittimo. La Corte ha ribadito che si tratta di una questione che richiede un intervento legislativo in grado di operare scelte sistematiche, non una pronuncia additiva della Corte che potrebbe creare lacune o incongruenze.

    Il principio

    La regola dell’automatica trasmissione del cognome paterno ai figli, pur riconoscendosi come espressione di una visione patriarcale della famiglia non più adeguata, richiede una riforma legislativa complessiva che spetta al Parlamento operare; non è consentita una pronuncia additiva della Corte che, intervenendo parzialmente, creerebbe disarmonie sistematiche.

    Domande e risposte

    Perché i genitori volevano il cognome materno per la figlia?

    Avevano espresso la volontà che la figlia assumesse il cognome della madre al momento del riconoscimento contestuale, ma l’ufficiale di stato civile aveva comunque trascritto il cognome paterno in applicazione dell’art. 262 c.c.

    Che cosa ha detto la Corte con la sentenza n. 61 del 2006?

    Aveva dichiarato inammissibile una questione analoga sull’acquisizione automatica del cognome paterno da parte dei figli legittimi, ritenendo che la soluzione richiedesse un intervento legislativo organico e non una pronuncia additiva della Corte.

    La legge è stata poi modificata?

    Sì: il d.lgs. n. 154 del 2013 e poi la legge n. 85 del 2022 hanno riformato le norme sul cognome, consentendo ai genitori di attribuire al figlio il cognome di entrambi o solo quello materno.

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  • Corte cost. n. 170/2007 – Rito societario in proprietà industriale e delega legislativa

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 134, comma 1, del Codice della proprietà industriale nella parte in cui impone l’applicazione del rito societario (d.lgs. n. 5/2003) alle controversie in materia di proprietà industriale, per eccesso di delega rispetto alla legge n. 273/2002.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale, doveva applicare il cosiddetto rito societario (introdotto dal d.lgs. n. 5/2003) alle controversie di propria competenza, in virtù dell’art. 134, comma 1, del Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005). Il rimettente dubitava che tale norma rispettasse i limiti della delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e degli artt. 15 e 16 della legge n. 273/2002, in riferimento all’art. 76 della Costituzione. La norma imponeva il rito societario nelle controversie in materia di proprietà industriale senza che la delega lo prevedesse.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30/2005 nella parte in cui stabilisce l’applicazione del rito societario (d.lgs. n. 5/2003) alle controversie delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. La delega legislativa non prevedeva tale estensione e, alla data di emanazione del d.lgs. n. 30/2005, la delega per le sezioni specializzate (art. 16 l. n. 273/2002) era già scaduta.

    Il principio

    Il legislatore delegato non può eccedere i limiti della delega ricevuta dal Parlamento. L’art. 76 Cost. impone che i decreti legislativi siano adottati nei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega e nel termine da essa stabilito. L’uso di una delega scaduta o l’estensione ad ambiti non previsti dalla delega integra un vizio di illegittimità costituzionale per eccesso di delega.

    Domande e risposte

    Che cos’è il «rito societario»?

    Il rito societario è un procedimento civile speciale, introdotto dal d.lgs. n. 5/2003, caratterizzato da uno scambio di memorie scritte prima dell’udienza e da regole istruttorie particolari. È stato successivamente abrogato dal d.lgs. n. 40/2006 che ha reintrodotto il rito ordinario.

    Che cosa è il vizio di eccesso di delega?

    Si verifica quando il decreto legislativo disciplina materie o adotta soluzioni non contemplate dalla legge delega, oppure è emanato dopo la scadenza del termine fissato dal Parlamento. In entrambi i casi si viola l’art. 76 della Costituzione.

    Cosa accade concretamente alle cause già pendenti secondo il rito societario?

    A seguito della dichiarazione di incostituzionalità, le cause pendenti in materia di proprietà industriale non possono più essere trattate secondo il rito societario. Il giudice deve applicare il rito ordinario o il rito compatibile con la materia.

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  • Corte cost. n. 144/2007 – Rimessione in pristino paesaggio estinzione reato edilizio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), nella parte in cui non estende al reato edilizio l’estinzione del reato paesaggistico conseguente alla rimessione in pristino. La norma non è irragionevole: i due reati proteggono beni giuridici distinti e la loro disciplina può legittimamente differire.

    Di cosa si tratta

    Chi realizza opere in zona vincolata paesaggisticamente può incorrere in due reati distinti: quello paesaggistico (art. 181 d.lgs. n. 42/2004) e quello edilizio (art. 44 d.P.R. n. 380/2001). L’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali prevede l’estinzione del reato paesaggistico quando il trasgressore rimetta in pristino l’area prima della condanna. Il Tribunale di Grosseto sosteneva che la norma fosse irragionevole per non prevedere anche l’estinzione del reato edilizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale penale di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’estinzione anche del reato edilizio (art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001) in caso di rimessione in pristino da parte del trasgressore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il reato paesaggistico e il reato edilizio tutelano beni giuridici diversi — il paesaggio e l’assetto urbanistico-edilizio — e il legislatore può ragionevolmente prevedere discipline differenziate per la loro estinzione. Non è irragionevole che la rimessione in pristino estingua solo il reato paesaggistico e non anche quello edilizio.

    Il principio

    La rimessione in pristino di aree vincolate paesaggisticamente estingue solo il reato paesaggistico e non anche il connesso reato edilizio, in quanto i due illeciti tutelano beni giuridici diversi; la diversità di trattamento non è irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Che cosa si intende per rimessione in pristino?

    È il ripristino della situazione preesistente all’abuso, cioè la demolizione delle opere realizzate abusivamente e il ripristino dello stato dei luoghi, effettuata spontaneamente dal trasgressore prima che sia disposta d’ufficio o prima della condanna.

    Quali sono le differenze tra il reato paesaggistico e il reato edilizio?

    Il reato paesaggistico (art. 181 d.lgs. n. 42/2004) tutela il valore del paesaggio e dell’ambiente; il reato edilizio (art. 44 d.P.R. n. 380/2001) tutela l’assetto urbanistico e il governo del territorio. Sono beni giuridici distinti, suscettibili di disciplina autonoma.

    Il patteggiamento era possibile per entrambi i reati?

    Nel caso concreto, la richiesta di patteggiamento era stata avanzata per tutti i reati contestati, ma la procedura era bloccata dalla questione sull’estensione della causa di estinzione. Con la declaratoria di manifesta infondatezza, il procedimento poteva proseguire secondo le regole ordinarie.

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  • Corte cost. n. 169/2007 – Autonomia finanziaria regionale e spesa per il personale

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    La Corte dichiara incostituzionale il comma 202 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, che imponeva alle Regioni vincoli specifici sulle indennità di carica dei titolari degli organi politici regionali. Dichiara invece non fondate le questioni sui commi 198-201 e 203-205, che fissano tetti alla spesa per il personale: tali vincoli costituiscono legittimi principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Numerose Regioni a statuto ordinario e speciale, oltre a Province autonome, hanno impugnato vari commi dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005). In particolare, i commi da 198 a 206 imponevano per il triennio 2006-2008 limiti alla spesa per il personale degli enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale (non oltre il livello del 2004, ridotto dell’1%) e vincoli alle indennità di carica dei componenti degli organi politici regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni hanno censurato i commi da 198 a 206 dell’art. 1 della l. n. 266/2005 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché agli statuti speciali regionali, sostenendo che i vincoli posti avessero contenuto specifico e puntuale incompatibile con l’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del solo comma 202, che fissava limiti alle indennità di carica dei titolari degli organi politici regionali: tale norma, intervenendo sull’organizzazione interna delle Regioni, eccede i limiti del coordinamento della finanza pubblica. I commi 198-201 e 203-205 sono invece ritenuti espressione legittima della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Le norme statali che fissano tetti alla spesa per il personale degli enti territoriali, quando hanno carattere di principio e non di disciplina di dettaglio, costituiscono legittimi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. e non ledono l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica»?

    Sono le norme statali che, pur intervenendo in materie di competenza concorrente Stato-Regioni, si limitano a fissare obiettivi e criteri generali (ad esempio tetti di spesa), lasciando alle Regioni libertà di scelta sui mezzi per conseguirli.

    Perché il comma 202 è incostituzionale e gli altri no?

    Il comma 202 fissava limiti specifici alle indennità dei titolari degli organi politici regionali, incidendo direttamente sull’organizzazione interna delle Regioni: materia riservata alla competenza residuale regionale. I commi 198-201, invece, si limitavano a indicare un obiettivo (contenimento della spesa per il personale), lasciando alle Regioni autonomia attuativa.

    L’autonomia finanziaria delle Regioni è assoluta?

    No. L’art. 119 Cost. garantisce autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ma nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci e dei principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legge statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 143/2007 – Rinnovo permesso soggiorno condanna stupefacenti

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Lombardia (Brescia) in materia di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno a un cittadino straniero condannato per reati di stupefacenti. Nelle more del giudizio era entrato in vigore il d.lgs. n. 5 del 2007, che aveva modificato la disciplina impugnata: il TAR doveva pertanto rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino marocchino residente in Italia con la propria famiglia dal 1992 si era visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno dalla Questura di Mantova a causa di una condanna, patteggiata nel 2004 con sospensione condizionale della pena, per cessione di hashish. Il TAR Brescia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del Testo Unico Immigrazione che non consentivano alcuna valutazione discrezionale della situazione concreta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), nel testo risultante dalle modifiche della l. n. 189 del 2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 13, 24, 27, 29, 30, 35, 36, 41 e 117, comma 1, della Costituzione, per la mancanza di qualsiasi valutazione della concreta pericolosità del soggetto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente perché, medio tempore, era entrato in vigore il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, che aveva modificato le disposizioni impugnate del Testo Unico Immigrazione. Il TAR doveva pertanto riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce della nuova disciplina.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, interviene una modifica normativa che incide direttamente sulla disposizione impugnata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro legislativo.

    Domande e risposte

    Perché era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno?

    Perché le norme del Testo Unico Immigrazione applicabili all’epoca imponevano il rifiuto del rinnovo in presenza di determinate condanne penali, senza consentire alcuna valutazione della situazione personale e familiare del richiedente.

    Che cosa ha cambiato il d.lgs. n. 5 del 2007?

    Ha modificato la disciplina del Testo Unico Immigrazione in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, introducendo criteri diversi rispetto a quelli vigenti al momento della rimessione. La Corte ha quindi restituito gli atti al giudice affinché verificasse se la questione mantenesse rilevanza.

    Quali diritti fondamentali erano in gioco?

    L’unità familiare (artt. 29 e 30 Cost.), la tutela dei figli minori, il diritto al lavoro (artt. 35 e 36 Cost.) e i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.), oltre al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 168/2007 – Servizi postali e parità di trattamento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 6 del T.U. postale e dell’art. 19 del d.lgs. n. 261/1999 in relazione all’art. 3 della Costituzione, perché il rimettente non ha motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, aveva dubitato della compatibilità con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) di alcune norme sui servizi postali, che riservano talune attività in via esclusiva al fornitore del servizio universale. La questione è dichiarata inammissibile per vizi dell’ordinanza di rimessione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. disposizioni in materia postale) e dell’art. 19 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (attuazione direttiva 97/67/CE sui servizi postali), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione perché l’ordinanza di rimessione non motiva sufficientemente la rilevanza delle norme impugnate nel giudizio principale pendente davanti al rimettente.

    Il principio

    La rilevanza della questione di costituzionalità è presupposto indispensabile per l’ammissibilità dell’incidente: il giudice rimettente deve spiegare in modo non implausibile perché la norma censurata debba applicarsi nel caso concreto e perché l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità influirebbe sull’esito del giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il «servizio universale» nel settore postale?

    Il servizio universale è l’insieme delle prestazioni postali di base che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale a prezzi accessibili: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali.

    Perché la questione è inammissibile e non infondata?

    L’inammissibilità dipende da un difetto formale dell’ordinanza di rimessione: il giudice non ha spiegato perché la norma impugnata sia necessaria per risolvere la controversia. La Corte non esamina quindi il merito della questione.

    Cosa può fare il giudice rimettente dopo una declaratoria di inammissibilità?

    Il giudice può sollevare nuovamente la questione, questa volta con un’ordinanza che motivi adeguatamente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 142/2007 – Trascrizione domanda assegnazione casa familiare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla mancata previsione, negli artt. 2652 e 2653 c.c., della trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare in sede di separazione. Il Tribunale di Alessandria non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza della questione nel procedimento concreto.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento di separazione giudiziale, il Tribunale di Alessandria era chiamato a decidere un reclamo riguardante la trascrizione con riserva, nei registri immobiliari, della domanda di assegnazione della casa familiare. Il rimettente sosteneva che gli artt. 2652 e 2653 c.c., non prevedendo la trascrivibilità di tale domanda, impedissero di rendere opponibile ai terzi il futuro provvedimento di assegnazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Alessandria ha impugnato gli artt. 2652 e 2653 del codice civile, nella parte in cui non prevedono la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 della Costituzione, al fine di rendere opponibile il futuro provvedimento ai terzi che acquistino diritti sull’immobile dopo la proposizione della domanda.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non aveva precisato se, al momento della pronuncia dell’ordinanza di rimessione, la domanda di assegnazione della casa fosse già stata accolta dal presidente del tribunale ex art. 708 c.p.c.: in caso affermativo, sarebbe stata possibile la trascrizione del provvedimento di assegnazione già emesso, rendendo priva di oggetto la questione sulla trascrivibilità della domanda.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve sempre motivare compiutamente sulla rilevanza della questione nel giudizio concreto, specificando la situazione fattuale e giuridica esistente al momento della rimessione; la mancanza di tale motivazione rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cosa si intende per trascrizione della domanda giudiziale?

    È l’annotazione nei pubblici registri immobiliari della domanda presentata in giudizio, così da rendere opponibile ai terzi l’eventuale provvedimento favorevole ottenuto dopo la trascrizione.

    Perché era importante trascrivere la domanda di assegnazione della casa?

    Per evitare che, nel lasso di tempo tra la proposizione della domanda e il provvedimento definitivo di assegnazione, il coniuge proprietario cedesse l’immobile a terzi, rendendo il provvedimento inopponibile a questi ultimi.

    La questione è stata mai risolta nel merito?

    In questa pronuncia la Corte non ha esaminato il merito della questione; l’inammissibilità è stata dichiarata solo per vizio di motivazione della rilevanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 167/2007 – Trattenimento straniero e manifesta inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico sull’immigrazione (pena per lo straniero che si trattenga nel territorio in violazione dell’ordine di allontanamento), per difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Più giudici rimettenti avevano dubitato della legittimità costituzionale della norma che punisce con la reclusione da uno a quattro anni lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal questore. La Corte riunisce i giudizi e li dichiara inammissibili per vizi delle ordinanze di rimessione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più rimettenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271/2004, nella parte in cui prevede la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che rimanga nel territorio senza giustificato motivo. I giudizi sono stati riuniti dalla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate, per difetti nelle ordinanze di rimessione: i giudici a quo non avevano adeguatamente motivato la rilevanza delle questioni nel giudizio principale né avevano esposto in modo sufficiente i motivi di non manifesta infondatezza.

    Il principio

    L’inammissibilità manifesta delle questioni di legittimità costituzionale può derivare da un difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione sulla rilevanza (necessità della norma ai fini della decisione del giudizio a quo) e sulla non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza di una questione di costituzionalità?

    L’inammissibilità riguarda vizi processuali (ad esempio difetto di motivazione dell’ordinanza) che impediscono alla Corte di esaminare il merito. L’infondatezza riguarda invece il merito: la norma è esaminata e ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Che cos’è il «giustificato motivo» nel reato di trattenimento dello straniero?

    Il giustificato motivo è una causa di esclusione del reato che il legislatore ha inserito nella norma: se lo straniero non si è allontanato per ragioni indipendenti dalla propria volontà (ad esempio per motivi di salute o di forza maggiore), non è punibile.

    Perché la Corte riunisce più giudizi?

    La Corte riunisce giudizi diversi che abbiano ad oggetto la stessa norma e gli stessi parametri costituzionali, per trattarli con un’unica pronuncia ed evitare decisioni contraddittorie.

  • Corte cost. n. 141/2007 – Assegno nascita e fondo famiglie finanziaria 2006

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 330-333 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, che istituivano un fondo per assegni di natalità (1.000 euro per ogni figlio nato o adottato). La Provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna sostenevano che la norma invadesse la loro competenza in materia di politiche familiari e sociali.

    Di cosa si tratta

    I commi 330-333 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005) istituivano un fondo di 1.140 milioni di euro per concedere assegni di 1.000 euro per ogni figlio nato nel 2005, e per ogni figlio secondogenito o successivo nato nel 2006. Gli assegni erano erogati tramite uffici postali. Diverse Regioni e la Provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato le disposizioni per violazione delle competenze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna hanno impugnato i commi 330-333 dell’art. 1 della l. n. 266/2005 in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. (e, per la Provincia di Bolzano, anche alle norme dello Statuto speciale), sostenendo che le disposizioni invadessero la competenza regionale in materia di politiche sociali e familiari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rigettato la questione, dichiarandola non fondata. Ha ritenuto che l’assegno di natalità costituisca una prestazione previdenziale rientrante nella materia “previdenza sociale”, che è di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera o), Cost. Lo Stato può pertanto istituire direttamente tali benefici erogandoli a favore di privati.

    Il principio

    Gli assegni di natalità erogati direttamente dallo Stato a famiglie con figli rientrano nella materia “previdenza sociale” di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera o), Cost., e non costituiscono invasione delle competenze regionali in materia di politiche sociali o familiari.

    Domande e risposte

    Quanto valevano gli assegni previsti dalla legge finanziaria 2006?

    1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005, e per ogni figlio secondogenito o successivo nato nel 2006, erogati attraverso gli uffici postali.

    Perché la Corte ha ritenuto la norma non incostituzionale?

    Perché l’assegno di natalità è stato qualificato come prestazione previdenziale di competenza esclusiva statale, non come intervento di politica sociale o familiare di competenza regionale.

    Anche la Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato la norma?

    Sì, invocando anche le norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; la questione è stata ugualmente dichiarata non fondata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 166/2007 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione

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    La Camera dei deputati non può dichiarare insindacabili le dichiarazioni di un parlamentare rese fuori sede parlamentare, in una riunione di partito, quando non sussiste nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni. La Corte annulla la delibera di insindacabilità adottata nei confronti del deputato Nicola Vendola.

    Di cosa si tratta

    Nel 2001 il deputato Nicola Vendola, in un’assemblea di partito a Terlizzi, aveva pronunciato dichiarazioni accusatorie nei confronti di alcuni imprenditori e di un magistrato. I querelanti avevano sporto denuncia per diffamazione aggravata. La Camera dei deputati aveva però dichiarato insindacabili quelle affermazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GIP del Tribunale di Trani aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Trani ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali a seguito della delibera di insindacabilità del 12 aprile 2005. Parametro: art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vendola in un’assemblea di partito costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Annulla conseguentemente la delibera di insindacabilità. L’intervento del deputato Vendola nel giudizio è dichiarato inammissibile.

    Il principio

    Le dichiarazioni di un parlamentare sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. solo se sussiste un nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. Dichiarazioni rese in sede di riunione di partito, su vicende locali, non integrano tale nesso e non sono coperte da immunità.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere (ad esempio un giudice) contesta che un altro potere (ad esempio la Camera dei deputati) abbia invaso le proprie sfere di competenza costituzionalmente garantite.

    Quando una dichiarazione di un parlamentare è insindacabile?

    Secondo l’art. 68, primo comma, della Costituzione, i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza costituzionale richiede però un nesso funzionale stretto: le dichiarazioni devono essere rese in connessione diretta con l’attività parlamentare.

    Che cosa succede dopo l’annullamento della delibera di insindacabilità?

    Annullata la delibera, il procedimento penale per diffamazione può riprendere davanti al giudice ordinario, che potrà valutare autonomamente se le dichiarazioni integrino il reato contestato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 140/2007 – Giurisdizione esclusiva TAR impianti energia elettrica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 25 Cost. e non fondata quella relativa all’art. 103 Cost., riguardo alla norma che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sugli impianti di energia elettrica. Il Tribunale di Civitavecchia aveva sollevato la questione in un giudizio promosso dal Comune di Ladispoli contro ENEL per bloccare la riconversione a carbone della centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 552, della legge finanziaria 2005 (l. n. 311 del 2004) attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie sulle procedure e i provvedimenti relativi agli impianti di energia elettrica, incluse le questioni risarcitorie. Il Comune di Ladispoli aveva adito il giudice ordinario con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per sospendere i lavori di riconversione della centrale ENEL di Civitavecchia, invocando la tutela del diritto alla salute dei propri cittadini.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Civitavecchia ha sollevato, in riferimento agli artt. 103 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 552, della l. n. 311 del 2004. Il rimettente sosteneva che la norma adottasse, quale criterio di attribuzione della giurisdizione esclusiva, il dato puramente oggettivo del “rilevante interesse pubblico”, in contrasto con i limiti costituzionali alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 25 Cost. (che garantisce il giudice naturale in materia penale, non nel riparto civile-amministrativo) e non fondata la questione in riferimento all’art. 103 Cost., ritenendo che la norma impugnata non eccedesse i limiti costituzionali della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto riguarda un settore caratterizzato dalla presenza di poteri pubblici autoritativi.

    Il principio

    L’art. 25 Cost. non opera come parametro nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo; la giurisdizione esclusiva del TAR in materia di impianti di energia elettrica è compatibile con l’art. 103 Cost. quando il settore sia caratterizzato dall’esercizio di poteri pubblici autoritativi.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede la norma impugnata?

    L’art. 1, comma 552, della l. n. 311 del 2004 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie — incluse quelle risarcitorie — su procedure e provvedimenti relativi agli impianti di energia elettrica di cui al d.l. n. 7 del 2002.

    Perché la questione sull’art. 25 Cost. è inammissibile?

    Perché l’art. 25 Cost. riguarda il principio del giudice naturale precostituito per legge in materia penale e non opera come limite costituzionale nel riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

    Il Comune poteva tutelare il diritto alla salute dei cittadini?

    Sì, ma davanti al giudice amministrativo, che dispone della giurisdizione esclusiva sulla materia degli impianti di energia elettrica, ivi comprese le questioni risarcitorie connesse.

    Norme collegate

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