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La Corte esamina la legislazione regionale dell’Abruzzo sui depositi di GPL: in parte accoglie il ricorso del Governo, dichiarando illegittime le norme regionali che aggravavano gli obblighi procedimentali in contrasto con la normativa statale di semplificazione; in altra parte dichiara il ricorso estinto per rinuncia parziale.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva emanato due leggi (n. 16 del 2007 e n. 34 del 2007) che prevedevano per i nuovi depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità non superiore a 13 mc. l’obbligo di denuncia di inizio attività (DIA) corredata da documentazione, in aggiunta alle procedure già previste dalla normativa statale. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato le norme per eccesso di competenza regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, della l.r. Abruzzo n. 16/2007, e gli artt. 39 e 74 della l.r. Abruzzo n. 34/2007, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, sostenendo che le norme regionali aggiungessero oneri burocratici già eliminati dalla legislazione statale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara parzialmente l’illegittimità delle norme regionali: la DIA aggiuntiva imposta dalla Regione Abruzzo per i depositi GPL di piccola dimensione è in contrasto con la normativa statale (d.lgs. n. 128/2006) che aveva qualificato tale installazione come «attività edilizia libera» soggetta a semplice comunicazione, in violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza e semplificazione. Per le norme della l.r. n. 34/2007 il processo si estingue per rinuncia parziale al ricorso.
Il principio
Le Regioni non possono imporre oneri procedimentali aggiuntivi rispetto a quelli già fissati dalla normativa statale di semplificazione, quando ciò si traduca in una disparità di trattamento delle imprese e in un aggravio della libertà di iniziativa economica contrario ai principi di concorrenza la cui tutela è riservata allo Stato.
Domande e risposte
Che cosa sono i depositi di GPL?
Sono serbatoi interrati o fuori terra che contengono gas di petrolio liquefatto utilizzato per riscaldamento, cucina o uso industriale. Quelli di piccola capacità (fino a 13 mc.) sono molto diffusi nelle aree non metanizzate.
Perché la Regione aveva imposto la DIA?
Per ragioni di sicurezza e controllo del territorio, ma la normativa statale aveva già classificato l’installazione come attività libera soggetta a semplice comunicazione, rendendo l’ulteriore obbligo regionale incompatibile con la disciplina nazionale.
Cosa succede per le norme della l.r. n. 34/2007?
Il Presidente del Consiglio ha parzialmente rinunciato al ricorso ed è intervenuta la Regione accettando la rinuncia: per quella parte il giudizio si è estinto senza pronuncia nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della p.a.
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