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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla decurtazione di punti dalla patente per una specifica infrazione del codice della strada: il rimettente non aveva esplorato adeguatamente la possibilità di un’interpretazione conforme alla Costituzione che avrebbe eliminato la pretesa disparità di trattamento.
Di cosa si tratta
Il codice della strada (art. 126-bis) prevede la decurtazione di punti dalla patente per determinate infrazioni. Un automobilista aveva contestato di subire la decurtazione di dieci punti per aver violato l’art. 148, comma 11 (sorpasso irregolare), mentre la più grave violazione del comma 14 dello stesso articolo non comportava alcuna decurtazione di punti, pur essendo sanzionata più pesantemente sul piano pecuniario e con la sospensione della patente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Palermo ha impugnato l’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada) e la tabella allegata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la decurtazione di dieci punti per l’infrazione di cui all’art. 148, comma 11, ma non per la più grave infrazione di cui al comma 14.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il rimettente non ha verificato se l’interpretazione letterale della tabella allegata all’art. 126-bis ammettesse una lettura diversa, né ha adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza. La Corte rileva inoltre che le due infrazioni presentano caratteristiche diverse che possono razionalmente giustificare una differente modulazione delle sanzioni accessorie.
Il principio
Il legislatore può modulare in modo differenziato le sanzioni accessorie (decurtazione punti, sospensione patente) per infrazioni del codice della strada di diversa natura, senza che tale differenziazione costituisca necessariamente una violazione del principio di uguaglianza, purché le scelte siano razionalmente giustificabili.
Domande e risposte
Come funziona la patente a punti?
La patente di guida è associata a un punteggio iniziale di venti punti. Ogni infrazione grave comporta la perdita di un certo numero di punti; esaurito il punteggio, la patente viene revocata.
Qual era la disparità denunciata?
L’art. 148, comma 14 (sorpasso con visibilità ridotta o in curva) era sanzionato più duramente di quello del comma 11 sia sul piano pecuniario sia con la sospensione della patente, ma non comportava la decurtazione di punti, al contrario dell’infrazione meno grave.
Perché la Corte ha respinto la questione?
Perché il rimettente non aveva motivato adeguatamente la non manifesta infondatezza e non aveva esplorato possibili interpretazioni conformi alla Costituzione del testo normativo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.