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La Corte dichiara inammissibile la questione sulla norma che disponeva la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni alla p.a. dopo il voto di fiducia al Governo: il rimettente non aveva individuato una norma direttamente applicabile alla fattispecie concreta in modo da rendere la questione rilevante.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 262 del 2006 aveva ampliato il novero dei dirigenti il cui incarico cessa automaticamente dopo il voto di fiducia al nuovo Governo (i cosiddetti incarichi «apicali»): la modifica aveva esteso la regola anche ai dirigenti esterni ai ruoli ministeriali e alle agenzie fiscali. Una norma transitoria aveva poi previsto la cessazione immediata degli incarichi già in essere.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio ha impugnato l’art. 2, commi 159, 160 e 161, del d.l. n. 262 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 97 e 98 della Costituzione, denunciando che la cessazione automatica degli incarichi violasse le garanzie dei lavoratori e il principio di buon andamento della p.a.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione inammissibile. Il rimettente si è concentrato sulla norma transitoria (comma 161), che aveva determinato concretamente la cessazione degli incarichi nel caso specifico, ma aveva esteso il quesito anche ai commi 159 e 160 (norme «a regime»), senza dimostrarne la rilevanza diretta nel giudizio. La mancata delimitazione del thema decidendum rende il ricorso inammissibile.
Il principio
Il giudice rimettente deve delimitare con precisione l’oggetto della questione di legittimità costituzionale alle sole norme effettivamente applicabili alla fattispecie concreta: l’impugnazione di norme prive di diretta rilevanza nel giudizio rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Cosa sono gli incarichi dirigenziali «apicali»?
Sono gli incarichi di direzione delle strutture di vertice delle amministrazioni (Segretari generali, Capi dipartimento, direttori generali) conferiti dal Governo, che per loro natura devono essere rinnovati a ogni cambio di esecutivo.
Perché la cessazione automatica interessa anche i dirigenti esterni?
Perché il d.l. n. 262/2006 ha esteso la regola, precedentemente limitata ai vertici, anche ai dirigenti non appartenenti ai ruoli ministeriali, cioè a professionisti e manager assunti temporaneamente dalla p.a.
Perché la Corte non ha esaminato il merito?
Perché il rimettente ha incluso nel quesito anche norme non direttamente applicabili al giudizio concreto, rendendo il ricorso eccessivamente generico e quindi inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
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