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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 268 c.p.p. nella parte in cui non garantisce all’indagato il diritto di accedere alle registrazioni di intercettazioni telefoniche usate a fondamento di una misura cautelare già eseguita, anche prima del deposito formale degli atti.
Di cosa si tratta
Nel processo penale, le intercettazioni telefoniche possono essere utilizzate per applicare misure cautelari. Il codice di procedura penale (art. 268) disciplina un procedimento formale di deposito e stralcio delle registrazioni, ma non prevedeva alcun diritto della difesa di ascoltare le registrazioni originali prima di quel momento, anche quando la misura cautelare era già stata eseguita sulla base di trascrizioni informali redatte dalla polizia giudiziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Catanzaro ha impugnato l’art. 268 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consentiva di non mettere a disposizione dell’indagato e del suo difensore le registrazioni poste a fondamento di una misura cautelare già eseguita, anche prima della procedura di deposito.
La decisione della Corte
La Corte accoglie la questione nei limiti specificati: l’art. 268 c.p.p. è incostituzionale nella parte in cui non consente alla difesa di accedere, su richiesta, alle registrazioni delle intercettazioni poste a fondamento di una misura cautelare già eseguita. Il diritto di difesa e il principio del contraddittorio impongono che l’indagato possa verificare l’affidabilità delle trascrizioni su cui si fonda la sua privazione della libertà.
Il principio
Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) esigono che l’indagato e il suo difensore possano accedere alle registrazioni originali di intercettazioni utilizzate per applicare una misura cautelare, senza dover attendere la procedura formale di deposito.
Domande e risposte
Cosa sono i «brogliacci»?
Sono le trascrizioni informali delle intercettazioni, curate dalla polizia giudiziaria. Vengono utilizzati per le misure cautelari, ma possono contenere omissioni o imprecisioni rispetto alle registrazioni originali.
Perché la difesa aveva interesse ad ascoltare le registrazioni originali?
Perché sosteneva che le trascrizioni usate per la misura cautelare contenessero omissioni e riferimenti a frasi incomprensibili, alterando il senso delle conversazioni e dunque il quadro indiziario.
Quali garanzie prevede ora la norma?
A seguito della sentenza, la difesa può richiedere di ascoltare le registrazioni originali non appena la misura cautelare sia stata eseguita, senza attendere la fase formale di deposito e stralcio.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza
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