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La Corte dichiara non fondata la questione sulla legge regionale pugliese che, con efficacia retroattiva, ha fissato un criterio di rimborso delle protesi alle strutture sanitarie private: la Corte riconosce la discrezionalità del legislatore regionale nella determinazione dei criteri di rimborso, nei limiti della ragionevolezza.
Di cosa si tratta
L’art. 21 della legge regionale Puglia n. 7 del 2002 aveva dichiarato di interpretare una delibera consiliare del 1998 che fissava i criteri di rimborso alle strutture sanitarie private (come la CBH Città di Bari Hospital) per le protesi applicate ai pazienti. Secondo il rimettente, la norma aveva in realtà modificato con effetto retroattivo i criteri, peggiorandoli per le strutture.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bari ha impugnato l’art. 21 della legge regionale Puglia n. 7 del 2002, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, sostenendo che la norma, spacciandosi per interpretativa ma in realtà innovativa, avesse imposto retroattivamente un criterio di rimborso meno favorevole rispetto a quello contrattualmente pattuito.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. La disposizione impugnata, pur producendo effetti retroattivi, rientra nell’ambito della discrezionalità legislativa regionale in materia sanitaria: fissare criteri di rimborso alle strutture private è scelta che attiene alla organizzazione del servizio sanitario e non contrasta irragionevolmente con la libertà di iniziativa economica delle strutture stesse.
Il principio
Il legislatore regionale può intervenire con norma retroattiva per regolamentare i rapporti tra strutture sanitarie private e ASL in materia di rimborsi, a condizione che l’intervento sia razionalmente giustificato da esigenze di organizzazione del sistema sanitario e non risulti arbitrario.
Domande e risposte
Cosa sono i DRG (raggruppamenti omogenei di diagnosi)?
Sono categorie standardizzate di diagnosi usate per determinare il rimborso delle prestazioni ospedaliere: ogni tipo di ricovero corrisponde a un DRG con una tariffa predeterminata.
Perché la struttura privata contestava la norma?
Perché il nuovo criterio di rimborso (prezzo di listino ridotto del 25%), applicato retroattivamente al 2001-2002, era meno favorevole del criterio fissato dalla delibera regionale del 1998 che aveva negoziato direttamente con i fornitori.
Perché la Corte ha dichiarato la questione non fondata?
Perché l’intervento retroattivo del legislatore regionale era giustificato dalla necessità di definire in modo uniforme il rapporto tra strutture private e servizio sanitario regionale, rientrando così nell’esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica
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