Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 19/2007 – Esenzione ICI immobili enti non commerciali

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’esenzione ICI degli immobili locati ad enti non commerciali: la norma che riserva l’esenzione al solo soggetto che «utilizza» l’immobile non viola gli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost.

    Di cosa si tratta

    Un Comune aveva emesso avvisi di rettifica ICI per due unità immobiliari di proprietà di una società per azioni, concesse in locazione a un’associazione sportiva (ente non commerciale). La società proprietaria non aveva pagato l’ICI, sostenendo di avere diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 per gli immobili destinati ad attività sportive.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446 del 1997, in relazione all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, per violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui la norma delegante non autorizzava il Governo ad attribuire all’utilizzatore (e non al proprietario) l’esenzione ICI.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata: la delega legislativa e i suoi limiti erano sufficientemente precisi; la scelta di radicare l’esenzione in capo all’utilizzatore (ente non commerciale) anziché al proprietario rientra nella discrezionalità del legislatore delegato ed è coerente con la ratio dell’istituto.

    Il principio

    L’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta a chi utilizza l’immobile per le attività meritevoli di tutela (ente non commerciale), non al proprietario che lo concede in locazione a tale soggetto. Questa impostazione è compatibile con i parametri costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva.

    Domande e risposte

    Chi beneficia dell’esenzione ICI sugli immobili a uso sportivo?

    L’ente non commerciale che utilizza l’immobile per attività sportive, ricreative o culturali, non il proprietario che glielo affitta.

    Che cos’è l’art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997?

    È la norma che ha attribuito ai Comuni la facoltà di escludere dall’ICI i fabbricati rurali e di modificare l’aliquota per i soggetti esenti, ampliando la casistica delle esenzioni.

    Qual è la differenza tra titolare del diritto reale e utilizzatore ai fini ICI?

    Soggetto passivo ICI è il proprietario (o titolare di altro diritto reale), ma l’esenzione di cui alla lett. i) dell’art. 7 è costruita sull’utilizzo effettivo da parte di un soggetto qualificato, non sul regime di proprietà.

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  • Corte cost. n. 18/2007 – Calcolo indennità mobilità mese di febbraio

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul calcolo dell’indennità di mobilità nel mese di febbraio: dividere il massimale per 30 e moltiplicare per i giorni di febbraio non viola gli artt. 3 e 38 Cost., perché la stessa regola si applica a tutti i lavoratori in mobilità.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore in mobilità nel febbraio 1997 aveva ricevuto dall’INPS un importo inferiore a quello percepito negli altri mesi. La ragione era il criterio di calcolo: il massimale mensile veniva diviso per 30 (coefficiente fisso) e poi moltiplicato per i soli 28 giorni di febbraio. Il lavoratore aveva chiesto la differenza, sostenendo che la regola fosse discriminatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della l. n. 223 del 1991 in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui – secondo il diritto vivente della Cassazione – determina l’indennità di mobilità dividendo per 30 il massimale mensile e moltiplicando per i giorni di febbraio, con risultato variabile a seconda che si tratti di anno bisestile o no.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata: la Corte di cassazione, con sentenza n. 354 del 2006, aveva già chiarito che il criterio pro-die è uniforme per tutti i lavoratori in mobilità e non produce una discriminazione irragionevole. La differenza di due giorni tra anno bisestile e non rientra nella fisiologica variabilità del calendario.

    Il principio

    Il calcolo dell’indennità di mobilità tramite il coefficiente fisso di 30 giorni, applicato uniformemente a tutti i lavoratori, non viola il principio di uguaglianza né quello di adeguatezza della tutela previdenziale, anche quando comporta una lieve differenza mensile in febbraio.

    Domande e risposte

    Come si calcola l’indennità di mobilità giornaliera?

    Si divide l’importo mensile (nei limiti del massimale) per il coefficiente fisso di 30, ottenendo un importo giornaliero che viene poi moltiplicato per i giorni del mese di riferimento.

    Perché febbraio genera una prestazione inferiore?

    Perché ha 28 o 29 giorni anziché 30 o 31: l’importo giornaliero rimane invariato, ma il totale mensile è proporzionalmente più basso.

    Esiste una disciplina diversa per altri istituti previdenziali?

    Sì: per l’indennità di disoccupazione ordinaria il d.P.R. n. 818 del 1957 prevede anch’esso il divisore fisso 30, coerentemente con il sistema.

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  • Corte cost. n. 17/2007 – Insindacabilità parlamentare senatore Jannuzzi

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    La Corte ammette il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP di Milano contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Jannuzzi su magistrati. La Corte verifica solo l’ammissibilità in questa fase.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Jannuzzi era stato accusato di diffamazione a mezzo stampa per un articolo pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» nel novembre 2004, in cui avrebbe offeso la reputazione dei magistrati Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte. Il Senato aveva deliberato che tali dichiarazioni fossero insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost. Il GIP di Milano ha contestato questa valutazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, sostenendo che la delibera di insindacabilità del 18 gennaio 2006 era illegittima perché le dichiarazioni del senatore Jannuzzi non erano riconducibili all’esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto: sussistono i requisiti soggettivo (due poteri dello Stato) e oggettivo (conflitto sulla delimitazione delle rispettive sfere di attribuzioni costituzionalmente garantite). La pronuncia è limitata alla fase di ammissibilità, senza entrare nel merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni promosso dal giudice penale contro una delibera parlamentare di insindacabilità è ammissibile quando il giudice rimettente ritiene che le dichiarazioni dell’eletto esulino dalla funzione parlamentare e siano quindi prive della copertura dell’art. 68 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è la prerogativa di insindacabilità parlamentare?

    È il privilegio sancito dall’art. 68, comma 1, Cost. per cui i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

    In che cosa consiste la fase di ammissibilità del conflitto?

    La Corte verifica in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso è soggettivamente e oggettivamente idoneo a configurare un conflitto di attribuzioni. Solo dopo si svolge il giudizio nel merito.

    Qual è il criterio per riconoscere il «nesso funzionale» richiesto dall’art. 68 Cost.?

    Le dichiarazioni devono essere espressione di attività parlamentare: devono cioè essere riconducibili a iniziative parlamentari concretamente identificabili e temporalmente connesse all’atto parlamentare di riferimento.

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  • Corte cost. n. 16/2007 – Restituzione termine opposizione decreto penale

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    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sull’art. 175, comma 2, c.p.p. in materia di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale, perché nel frattempo la norma era stata riformata dal d.l. n. 17 del 2005 (conv. l. n. 60 del 2005), eliminando il presupposto della questione.

    Di cosa si tratta

    Un imputato non aveva ricevuto in tempo il decreto penale di condanna perché si era allontanato dalla propria residenza. La legge allora vigente consentiva la restituzione nel termine solo se la mancata conoscenza era incolpevole. Il GIP di Verona dubitava che tale regola violasse il diritto al contraddittorio garantito dall’art. 111 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, c.p.p. (e in subordine degli artt. 461, comma 1, e 648, comma 3, c.p.p.) in riferimento all’art. 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la restituzione nel termine quando la mancata conoscenza del decreto penale era dovuta a colpa del destinatario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere: il d.l. n. 17 del 2005, convertito con l. n. 60 del 2005, ha modificato l’art. 175, comma 2, c.p.p. introducendo nuovi presupposti per la restituzione nel termine, così mutando il quadro normativo oggetto della questione.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, il legislatore modifica la norma censurata in modo da incidere sull’oggetto del giudizio di costituzionalità, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Che cos’è la restituzione nel termine in materia penale?

    È un rimedio processuale che consente di esercitare tardivamente un diritto (come proporre opposizione) quando la scadenza del termine non è imputabile alla parte.

    Perché la questione è stata dichiarata cessata?

    Perché la norma impugnata è stata riformata prima che la Corte si pronunciasse nel merito, rendendo superata la censura originaria.

    Che cosa cambia con la riforma del 2005?

    Il d.l. n. 17/2005 ha ampliato i presupposti per la restituzione nel termine, introducendo criteri diversi rispetto alla sola «mancata conoscenza incolpevole».

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  • Corte cost. n. 60/2007 – Pensione di reversibilità e cessazione contitolarità

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    Con ordinanza n. 60 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che la disciplina della pensione di reversibilità in caso di cessazione della doppia titolarità dopo l’entrata in vigore del d.l. 463/1983 sia ragionevolmente fondata.

    Di cosa si tratta

    Questa ordinanza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Forlì, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Forlì dubita della legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte relativa al ricalcolo della pensione di reversibilità al superstite rimasto unico titolare dopo il compimento della maggiore età dell’altro contitolare, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che la disciplina della pensione di reversibilità in caso di cessazione della doppia titolarità dopo l’entrata in vigore del d.l. 463/1983 sia ragionevolmente fondata.

    Il principio

    La disciplina previdenziale della pensione di reversibilità risponde a criteri di ragionevolezza; la diversità di trattamento tra le situazioni sorte prima e dopo la modifica normativa introdotta dal d.l. 463/1983 trova giustificazione nel diverso regime vigente all’epoca della costituzione del rapporto previdenziale.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    Il Tribunale di Forlì dubita della legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte relativa al ricalcolo della pensione di reversibilità al superstite rimasto unico titolare dopo il compimento della maggiore età dell’alt

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che la disciplina della pensione di reversibilità in caso di cessazione della doppia titolarità dopo l’entrata in vigore del d.l. 463/1983 sia ragionevolmente fondata.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    La disciplina previdenziale della pensione di reversibilità risponde a criteri di ragionevolezza; la diversità di trattamento tra le situazioni sorte prima e dopo la modifica normativa introdotta dal d.l. 463/1983 trova giustificazione nel diverso regime vigente all’epoca della costituzione del rapporto previdenziale.

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  • Corte cost. n. 58/2007 – Servizio civile nazionale e competenze regionali

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    Con sentenza n. 58 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava allo Stato escludere le Regioni dalla possibilità di essere accreditate come enti di servizio civile nazionale, e annulla le disposizioni corrispondenti della circolare.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Regione Valle d’Aosta, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Valle d’Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare del 2 febbraio 2006 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, che escludeva le Regioni dall’accreditamento al servizio civile nazionale, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava allo Stato escludere le Regioni dalla possibilità di essere accreditate come enti di servizio civile nazionale, e annulla le disposizioni corrispondenti della circolare.

    Il principio

    L’esclusione delle Regioni dal sistema di accreditamento del servizio civile nazionale lede le competenze costituzionalmente garantite, poiché le Regioni possono legittimamente organizzare e gestire forme di servizio civile nell’esercizio delle proprie attribuzioni.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    La Regione Valle d’Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare del 2 febbraio 2006 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, che escludeva le Regioni dall’accreditamento al servizio civile nazionale, per violazione degli a

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava allo Stato escludere le Regioni dalla possibilità di essere accreditate come enti di servizio civile nazionale, e annulla le disposizioni corrispondenti della circolare.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    L’esclusione delle Regioni dal sistema di accreditamento del servizio civile nazionale lede le competenze costituzionalmente garantite, poiché le Regioni possono legittimamente organizzare e gestire forme di servizio civile nell’esercizio delle proprie attribuzioni.

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  • Corte cost. n. 57/2007 – Autonomia regionale e legge statale promulgata con riserva

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    Con sentenza n. 57 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria 2006 che eccedono i limiti del coordinamento della finanza pubblica e incidono illegittimamente sull’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da un giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Alcune Regioni hanno impugnato disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in materia di finanza regionale e locale, sostenendo la violazione dell’autonomia regionale garantita dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria 2006 che eccedono i limiti del coordinamento della finanza pubblica e incidono illegittimamente sull’autonomia regionale.

    Il principio

    Lo Stato può esercitare la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica solo fissando principi fondamentali, senza determinare le concrete modalità di gestione delle risorse regionali; le disposizioni che impongono vincoli analitici ai bilanci regionali eccedono tali limiti.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    Alcune Regioni hanno impugnato disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in materia di finanza regionale e locale, sostenendo la violazione dell’autonomia regionale garantita dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria 2006 che eccedono i limiti del coordinamento della finanza pubblica e incidono illegittimamente sull’autonomia regionale.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    Lo Stato può esercitare la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica solo fissando principi fondamentali, senza determinare le concrete modalità di gestione delle risorse regionali; le disposizioni che impongono vincoli analitici ai bilanci regionali eccedono tali limiti.

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  • Corte cost. n. 56/2007 – Ricusazione del giudice e imparzialità

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    Con ordinanza n. 56 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che l’istituto dell’astensione offra adeguata tutela all’imparzialità del giudice nelle ipotesi prospettate.

    Di cosa si tratta

    Questa ordinanza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Grosseto, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Grosseto dubita della legittimità dell’art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la ricusazione del giudice che abbia esercitato in un diverso procedimento funzioni con contenuto pregiudicante, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che l’istituto dell’astensione offra adeguata tutela all’imparzialità del giudice nelle ipotesi prospettate.

    Il principio

    La garanzia di imparzialità del giudice non impone necessariamente l’estensione dei casi di ricusazione; laddove l’istituto dell’astensione consenta già al giudice di allontanarsi dal processo per gravi ragioni di convenienza, non sussiste un obbligo costituzionale di ammettere la ricusazione per le stesse ipotesi.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    Il Tribunale di Grosseto dubita della legittimità dell’art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la ricusazione del giudice che abbia esercitato in un diverso procedimento funzioni con contenuto pregiudicante, in riferimento agli artt. 3, 24, secon

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che l’istituto dell’astensione offra adeguata tutela all’imparzialità del giudice nelle ipotesi prospettate.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    La garanzia di imparzialità del giudice non impone necessariamente l’estensione dei casi di ricusazione; laddove l’istituto dell’astensione consenta già al giudice di allontanarsi dal processo per gravi ragioni di convenienza, non sussiste un obbligo costituzionale di ammettere la ricusazione per le stesse ipotesi.

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  • Corte cost. n. 55/2007 – Riscossione esattoriale e opposizione agli atti esecutivi

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    Con sentenza n. 55 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 602/1973, nella parte in cui non consente al creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di proporre opposizione agli atti esecutivi.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Brescia, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brescia dubita della legittimità dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui esclude il rimedio dell’art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), in riferimento all’art. 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 602/1973, nella parte in cui non consente al creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di proporre opposizione agli atti esecutivi.

    Il principio

    Il diritto di azione in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. impone che il creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di una procedura esecutiva esattoriale abbia accesso a un rimedio giurisdizionale; l’esclusione totale dell’opposizione agli atti esecutivi è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    Il Tribunale di Brescia dubita della legittimità dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui esclude il rimedio dell’art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), in riferimento all’art. 2

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 602/1973, nella parte in cui non consente al creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di proporre opposizione agli atti esecutivi.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    Il diritto di azione in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. impone che il creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di una procedura esecutiva esattoriale abbia accesso a un rimedio giurisdizionale; l’esclusione totale dell’opposizione agli atti esecutivi è costituzionalmente illegittima.

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  • Corte cost. n. 54/2007 – Arbitrato societario e deleghe legislative

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    Con sentenza n. 54 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che le disposizioni sull’arbitrato societario rientrino nell’ambito della delega legislativa e non la eccedano.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Tivoli, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Tivoli dubita della legittimità dell’art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (riforma del diritto societario), nella parte relativa all’arbitrato nelle controversie societarie, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per eccesso di delega.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che le disposizioni sull’arbitrato societario rientrino nell’ambito della delega legislativa e non la eccedano.

    Il principio

    Il legislatore delegato può introdurre istituti non espressamente previsti dalla legge delega purché siano coerenti con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione; l’arbitrato societario con poteri cautelari degli arbitri rientra nell’attuazione della riforma del processo societario delegata al Governo.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    Il Tribunale di Tivoli dubita della legittimità dell’art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (riforma del diritto societario), nella parte relativa all’arbitrato nelle controversie societarie, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per ecc

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che le disposizioni sull’arbitrato societario rientrino nell’ambito della delega legislativa e non la eccedano.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    Il legislatore delegato può introdurre istituti non espressamente previsti dalla legge delega purché siano coerenti con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione; l’arbitrato societario con poteri cautelari degli arbitri rientra nell’attuazione della riforma del processo societario delegata al Governo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 53/2007 – Insindacabilità parlamentare e procedimento penale

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    Con sentenza n. 53 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione, prive del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Corte d’appello di Palermo, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”, in riferimento agli artt. 68, primo comma, e 102 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione, prive del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Il principio

    Anche nell’ambito di un procedimento penale, le dichiarazioni di un parlamentare rese in trasmissioni televisive non costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., salvo che sussista un nesso funzionale diretto con atti tipici del mandato parlamentare.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    La Corte d’appello di Palermo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Sgarbi nel corso della trasmissi

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione, prive del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    Anche nell’ambito di un procedimento penale, le dichiarazioni di un parlamentare rese in trasmissioni televisive non costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., salvo che sussista un nesso funzionale diretto con atti tipici del mandato parlamentare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 52/2007 – Insindacabilità parlamentare dichiarazioni Sgarbi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con sentenza n. 52 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che le dichiarazioni non rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che non spettava alla Camera deliberarne l’insindacabilità.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da un giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bergamo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 13 novembre 2003, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni del deputato Sgarbi nel programma “Sgarbi quotidiani”.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che le dichiarazioni non rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che non spettava alla Camera deliberarne l’insindacabilità.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari; le dichiarazioni rese in programmi televisivi, prive di nesso funzionale con l’attività parlamentare, non godono di tale tutela.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    Il Tribunale di Bergamo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 13 novembre 2003, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazi

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che le dichiarazioni non rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che non spettava alla Camera deliberarne l’insindacabilità.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari; le dichiarazioni rese in programmi televisivi, prive di nesso funzionale con l’attività parlamentare, non godono di tale tutela.

    Norme collegate