Art. 4 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato
In vigore dal 01/07/1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165 96
In vigore dal 01/07/1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165 96
In vigore dal 15/05/2008
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: a) i collaboratori familiari di cui all’ articolo 230-bis del codice civile ; b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento ((…)) ; c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’ articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del medesimo decreto. f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 , ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 , i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 , e successive modificazioni; i) i lavoratori autonomi di cui all’ articolo 2222 del codice civile , fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l); l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’ articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile , nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. (( l-bis) i lavoratori in prova. ))
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 , e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell’ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato. ((
4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.. ))
In vigore dal 01/01/1991
1. L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi. 2. Ai fini dell’imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati […] (1). Note: (1) Le parole “, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, se il figlio non è stato [legittimato o] riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è superiore a lire quaranta milioni, secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 23” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. f), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo comma 3 dello stesso art. 1, la presente disposizione si applica anche agli affilianti e agli affiliati. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, la parola “legittimato” era stata soppressa dall’art. 105, comma 4, DLgs. 28.12.2013 n. 154, pubblicato in G.U. 8.1.2014 n. 5.
In vigore dal 01/07/1998
1. La Consob è l’autorità competente ai sensi dell’ articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.
2. La Consob, la Banca d’Italia, l’Ivass e la COVIP sono le autorità settoriali competenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma
1. Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d’intesa. ((61))
In vigore dal 15/05/2008
1. Ai fini del presente articolo, si intende per: a) «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore ((, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile,)) che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile ((iscritti)) nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ; b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle ((attività operative nonché)) all’identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi; c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative; d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento; e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente articolo, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria.
2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto: a) il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione; b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è tenuto all’osservanza degli obblighi di cui ai ((commi 3 e 4)) , salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario ((aderente, nell’ambito)) degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità ((competenti e)) sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, ((nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell’articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ,)) nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal (( codice in materia)) di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente, nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell’ambito dell’attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinchè siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d’Aosta l’individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
8. Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 , e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
10. L’organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell’uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all’articolo 299 del presente decreto.
11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo.
12. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo non può ((comportare l’omissione)) o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 .
13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ((adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, formulata previo parere della Conferenza unificata,)) possono essere definite ulteriori misure relative all’informazione, alla formazione, all’addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela ((della salute e della sicurezza)) previsti dal presente articolo.
13-bis. ((Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.))
13-ter. ((Il rappresentante legale delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da sei mesi a due anni.))
13-quater. ((Nei casi previsti dal comma 13-ter, se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.))
13-quinquies. ((Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 4 è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi.))
13-sexies. ((All’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies si provvede ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente))
In vigore dal 30/06/2003
27, ultimo comma) 1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell’articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà. 2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purchè il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell’interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.
In vigore dal 01/07/1998
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.
2. La Banca d’Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell’Unione europea. (73)
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d’Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, con l’AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d’Italia possono ricorrere all’AESFEM e all’ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. (73)
2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell’Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di APA o ARM. La Consob interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d’Italia trasmette le informazioni contestualmente all’autorità competente dello Stato membro dell’Unione europea che le ha richieste e alla Consob. (73)
3. la Banca d’Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.
4. ((Fatta salva la possibilità di comunicare informazioni nei casi e secondo le forme stabiliti dall’ articolo 47, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , e dall’ articolo 102, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , le informazioni)) ricevute dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell’economia e delle finanze, senza il consenso dell’autorità che le ha fornite. ((132))
5. La Banca d’Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: a) con autorità amministrative e giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a soggetti abilitati; b) con gli organismi preposti all’amministrazione dei sistemi di indennizzo; c) con le controparti centrali e i depositari centrali; d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite; (73) d-bis) ((ai sensi e per gli effetti della direttiva 2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , e della direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , con l’amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un’attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.)) ((132))
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all’esistenza di norme in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d’Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall’ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d’Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un’indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d’Italia e della CONSOB durante l’espletamento dell’indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d’ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d’Italia.
9. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d’Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea e sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d’Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.
9-bis. La Banca d’Italia, se nell’esercizio della vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza, inclusa una situazione descritta all’ articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 , o un’evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro dell’Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, informa tempestivamente l’ABE, il CERS e le pertinenti autorità competenti, tra cui la Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.
12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d’ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell’Unione europea e con l’AESFEM, la Consob e la Banca d’Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d’intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall’Autorità giudiziaria, per i reati di cui all’ articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all’AESFEM, ai sensi dell’articolo 195-ter, comma
1-bis. 13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all’ articolo 329 del codice di procedura penale , la Consob e la Banca d’Italia possono richiedere informazioni all’autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis.
Reclamo
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all’articolo 216, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556 del codice civile.
3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.
4. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonchè di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice civile.
5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.
7. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
8. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.
In vigore dal 01/07/1998
1. ((La Consob e la Banca d’Italia stabiliscono con regolamento, secondo le rispettive competenze, criteri e modalità di presentazione di richieste volte alla valutazione preventiva, in tempi adeguati, di specifiche situazioni che possano comportare violazioni di disposizioni oggetto della rispettiva vigilanza. Il regolamento di cui al primo periodo individua, altresì, i casi in cui, per finalità di interesse pubblico e con il consenso dell’interessato, sono pubblicati i quesiti e le risposte dell’Autorità e ne stabilisce le relative modalità.))
2. ((Resta comunque salva la facoltà di Consob e Banca d’Italia di dare seguito alle richieste di cui al comma 1 attraverso orientamenti interpretativi di carattere generale, soggetti a pubblicazione, sulla base di criteri, termini e modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 1.))