Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 251/2008 – barriere architettoniche disabili parità qualitativa servizi

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    Il Tribunale di Reggio Emilia aveva sollevato questione di legittimità della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche (leggi n. 118/1971, n. 13/1989, n. 104/1992) nella parte in cui non garantiva ai disabili lo stesso livello qualitativo dei servizi offerto agli altri utenti negli edifici pubblici aperti al pubblico, con specifico riferimento ai posti per disabili in una sala cinematografica. La Corte ha dichiarato la questione inammissibile, ritenendo che richiedesse una pronuncia additiva che avrebbe invaso la discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Un persona con tetraplegia postraumatica, recatasi in una multisala di Reggio Emilia, era stata collocata nella prima fila della sala, a soli quattro metri dallo schermo, perché quello era il posto riservato ai disabili in carrozzella: nonostante la sala avesse 144 posti e fossero presenti solo 40 spettatori. L’interessato aveva adito il giudice denunciando una discriminazione indiretta ai sensi della legge n. 67 del 2006 e aveva chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa sulle barriere architettoniche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Emilia ha censurato l’art. 27, commi 1 e 2, della legge n. 118 del 1971, l’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 13 del 1989 e l’art. 24, comma 1, della legge n. 104 del 1992 (ora trasfusi nel DPR 380/2001), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non garantivano ai disabili lo stesso livello qualitativo dei servizi erogato agli altri utenti negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili. Il rimettente chiedeva una pronuncia additiva — cioè che la Corte aggiungesse alle norme esistenti un contenuto precettivo nuovo (la garanzia della parità qualitativa dei servizi) — ma ciò avrebbe invaso la discrezionalità del legislatore, al quale spetta individuare le misure concrete per attuare i principi costituzionali di tutela dei disabili. La Corte ha tuttavia sottolineato che la normativa vigente sulle barriere architettoniche attende ancora di essere compiutamente attuata.

    Il principio

    Non è consentita una pronuncia di illegittimità costituzionale che, eliminando norme esistenti, implicherebbe necessariamente l’intervento sostitutivo del legislatore per disciplinare una materia connotata da discrezionalità tecnica e politica. In tal caso la questione è inammissibile, fermo restando il dovere del legislatore di garantire piena attuazione ai diritti fondamentali delle persone disabili.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “discriminazione indiretta” nei confronti dei disabili?

    Una condotta — anche non volontaria e apparentemente neutra — che mette il disabile in una posizione di svantaggio rispetto agli altri. Nella fattispecie, collocare i disabili sistematicamente nelle prime file di una sala cinematografica configura una discriminazione indiretta perché li priva di una fruizione qualitativamente equivalente dello spettacolo.

    Perché la Corte non ha potuto dichiarare l’incostituzionalità della normativa?

    Perché la questione richiedeva una pronuncia additiva: il rimettente non chiedeva di eliminare una norma incostituzionale, ma di aggiungere un contenuto normativo ulteriore (la parità qualitativa dei servizi). Queste aggiunte spettano al legislatore, il quale ha ampia discrezionalità nella scelta delle misure tecniche da adottare.

    La normativa sulle barriere architettoniche è stata poi aggiornata?

    La normativa vigente al 2008 garantiva l’“accessibilità” fisica agli edifici pubblici ma non necessariamente la parità qualitativa nella fruizione dei servizi. La Corte ha segnalato che la materia attendeva ancora di essere compiutamente attuata, invitando le autorità pubbliche a intervenire nell’ambito delle proprie competenze.

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  • Corte cost. n. 250/2008 – prelievo venatorio in deroga legge regionale Lombardia

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    Con sentenza n. 250 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2007 (Legge quadro sul prelievo in deroga). La Regione aveva introdotto un sistema di approvazione annuale dei prelievi in deroga degli uccelli selvatici mediante legge-provvedimento del Consiglio regionale, in contrasto con la normativa statale attuativa della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

    Di cosa si tratta

    La direttiva comunitaria 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) consente agli Stati di prevedere deroghe al divieto di abbattimento degli uccelli protetti, ma solo in via eccezionale e in presenza di specifiche condizioni. Il legislatore statale aveva disciplinato l’esercizio di tali deroghe con l’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, vincolando le Regioni a conformarsi alle prescrizioni della direttiva. La legge regionale lombarda, invece, aveva stabilito che ogni anno il Consiglio regionale approvasse con legge-provvedimento i piani di prelievo in deroga, rendendo la deroga un meccanismo ordinario e cadenzato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 3 della legge regionale lombarda n. 2 del 2007, in riferimento all’art. 117, commi 1 e 2, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e degli ecosistemi), ritenendo che la legge regionale, configurando un sistema di deroga “ordinario e cadenzato”, violasse sia la normativa comunitaria sia gli standard minimi di tutela della fauna stabiliti dallo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 2 del 2007. Ha rilevato che il legislatore regionale — stabilendo l’approvazione annuale con legge-provvedimento, senza richiedere la verifica della sussistenza di un danno concreto — aveva introdotto un sistema di deroga in contrasto con l’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, che prescrive di conformarsi alle condizioni fissate dalla direttiva comunitaria.

    Il principio

    La facoltà regionale di autorizzare prelievi in deroga degli uccelli selvatici ex art. 9 della direttiva 79/409/CEE è esercitabile solo in via eccezionale e previa verifica della sussistenza di un danno effettivo; l’istituzione di un meccanismo ordinario e cadenzato di deroga annuale mediante legge-provvedimento viola sia la normativa comunitaria sia la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 9 della direttiva 79/409/CEE?

    Consente deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici in casi eccezionali e tassativi (ad esempio per prevenire gravi danni alle colture, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti): non autorizza regimi di deroga stabili o automatici.

    Perché l’approvazione con “legge-provvedimento” era problematica?

    Perché configurava un meccanismo di deroga necessario e cadenzato — la Regione era obbligata ad approvare annualmente la deroga indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti di fatto — trasformando l’eccezione in regola, in contrasto con la logica della direttiva comunitaria e con la normativa statale.

    La caccia rientra nelle competenze residuali delle Regioni?

    Sì, la disciplina venatoria rientra generalmente nelle competenze residuali regionali, ma il prelievo in deroga di specie protette tange la tutela dell’ambiente (materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s, Cost.) e deve rispettare gli standard minimi fissati dallo Stato nel recepimento della normativa comunitaria.

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  • Corte cost. n. 249/2008 – termine costituzione opponente decreto ingiuntivo

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    Il Tribunale di Patti (sezione di Sant’Agata di Militello) aveva sollevato questione di legittimità degli artt. 645, 647 e 165 c.p.c. e dell’art. 71 disp. att. c.p.c., nella parte in cui fanno decorrere il termine per la costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell’atto e non dalla sua consegna all’ufficiale giudiziario. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per mancata motivazione della non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente deve costituirsi in giudizio entro un termine che, secondo le norme vigenti, decorre dalla notificazione dell’atto di opposizione al creditore. Il rimettente riteneva irragionevole questo dies a quo, suggerendo che la decorrenza dovesse partire dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (come per altri termini processuali), in linea con i principi costituzionali sul giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Patti ha censurato il combinato disposto degli artt. 645, comma 2, 647 e 165, comma 1, c.p.c. e dell’art. 71 disp. att. c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, commi 1 e 2, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il termine per la costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell’atto, anziché da quella della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per mancata motivazione della non manifesta infondatezza rispetto ai parametri invocati. In particolare: per gli artt. 3 e 24 Cost. non vi era alcuna argomentazione specifica; il riferimento all’art. 111 Cost. era puramente assiomatico, non dimostrandosi la connessione tra il diverso dies a quo proposto e i principi del giusto processo. La mancata motivazione della non manifesta infondatezza costituisce causa di manifesta inammissibilità.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il rimettente non sviluppa adeguatamente le ragioni per cui la norma censurata contrasta con i parametri costituzionali invocati, limitandosi ad asserzioni assiomatiche o prive di argomentazione specifica per ciascun parametro.

    Domande e risposte

    Perché il termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo è rilevante?

    Se l’opponente non si costituisce entro il termine, il decreto ingiuntivo opposto acquista efficacia esecutiva (art. 647 c.p.c.). Il dies a quo del termine incide quindi sulla concreta possibilità dell’opponente di difendersi nel giudizio di opposizione.

    Qual è la regola che il rimettente voleva introdurre?

    Il rimettente sosteneva che la decorrenza del termine di costituzione dovesse partire dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, analogamente a quanto previsto dalla Corte costituzionale per altri termini processuali, in modo da rendere il dies a quo “esattamente conoscibile” dall’opponente.

    Cosa si intende per “manifesta inammissibilità” per mancata motivazione?

    Il giudice rimettente ha l’onere di motivare sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza del contrasto con i parametri invocati: se uno di questi elementi è assente o puramente assiomatico, la Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile.

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  • Corte cost. n. 248/2008 – abusi edilizi causa estintiva rimessione in pristino

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    Il Tribunale di Ancona (sezione di Jesi) aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 44 del T.U. edilizia (DPR 380/2001), nella parte in cui non prevede la causa estintiva del reato per rimessione in pristino che invece è prevista per gli abusi paesaggistici dall’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie.

    Di cosa si tratta

    Il D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) prevede, all’art. 181, comma 1-quinquies, che il reato paesaggistico si estingue se il trasgressore effettua la rimessione in pristino prima della condanna. Analoga causa estintiva non è invece prevista per il reato di abuso edilizio dall’art. 44 del DPR 380/2001. Il rimettente riteneva che ciò fosse irragionevole, poiché il trattamento più favorevole era riservato all’abuso edilizio commesso in zona paesisticamente vincolata (dunque più grave), mentre quello più rigoroso si applicava all’abuso comune.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ancona, sezione di Jesi, ha censurato l’art. 44 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. edilizia), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non include la causa di estinzione del reato prevista dall’art. 181, comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), ritenendo irragionevole che l’abuso in zona vincolata godesse di una causa estintiva non prevista per l’abuso edilizio ordinario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per due ragioni: (a) analoga questione era già stata ritenuta manifestamente infondata con le ordinanze n. 144 e n. 439 del 2007; (b) il rimettente — che si era limitato a rinviare alle deduzioni a verbale dei difensori — non aveva descritto in modo adeguato la fattispecie sottoposta al suo giudizio, impedendo la precisa individuazione di quale delle ipotesi di reato previste dall’art. 44 del DPR 380/2001 fosse stata contestata all’imputato.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non descrive adeguatamente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, rendendo impossibile individuare con certezza la norma applicabile e verificare la rilevanza della questione nel processo a quo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali?

    Prevede l’estinzione del reato paesaggistico quando il trasgressore effettua, prima della condanna, la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, a patto che ciò avvenga prima che l’autorità amministrativa disponga d’ufficio il ripristino.

    Perché la questione era già stata ritenuta manifestamente infondata?

    Le ordinanze n. 144 e n. 439 del 2007 avevano già esaminato una questione analoga, ritenendola manifestamente infondata: il rimettente non aveva offerto argomenti nuovi in grado di superare quella valutazione.

    Quale è il requisito di adeguata descrizione della fattispecie nelle questioni di legittimità?

    Il giudice rimettente deve descrivere con sufficiente precisione i fatti di causa, le norme applicabili e il loro nesso con la questione sollevata, in modo che la Corte possa verificare la rilevanza della questione e individuare esattamente la disposizione oggetto di censura.

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  • Corte cost. n. 247/2008 – responsabile civile escluso dal rito abbreviato

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    Il GIP del Tribunale di Sassari, in funzione di giudice dell’udienza preliminare, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, c.p.p., che esclude d’ufficio il responsabile civile quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto del requisito della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento penale a carico di persone indagate per associazione per delinquere, truffa e appropriazione indebita, alcune parti offese si erano costituite parti civili e avevano chiesto la citazione del responsabile civile. Tuttavia, prima della decisione, alcuni imputati avevano chiesto di essere giudicati con rito abbreviato. Per effetto dell’art. 87, comma 3, c.p.p., il responsabile civile viene escluso d’ufficio quando si procede con rito abbreviato: il rimettente sosteneva che questa esclusione, ragionevole nel vecchio rito abbreviato, fosse divenuta incostituzionale con il “nuovo” rito abbreviato introdotto dalla legge n. 479 del 1999.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Sassari ha censurato l’art. 87, comma 3, c.p.p., in relazione agli artt. 438 e 440 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dispone l’esclusione di ufficio del responsabile civile quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato, sostenendo che tale esclusione sia irragionevole nel nuovo rito abbreviato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto del requisito della rilevanza. Il giudice rimettente aveva già dichiarato inammissibile la richiesta di citazione del responsabile civile prima ancora di sollevare la questione di legittimità: pertanto il giudice, avendo già provveduto in ordine alla posizione del responsabile civile, non doveva applicare la norma censurata nel giudizio a quo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando il giudice rimettente ha già applicato la norma censurata e ha già adottato il provvedimento che deriva da essa: in quel caso la norma non deve più essere applicata nel giudizio a quo, facendo venir meno il nesso di pregiudizialità necessario.

    Domande e risposte

    Perché l’art. 87, comma 3, c.p.p. esclude il responsabile civile nel rito abbreviato?

    Il rito abbreviato, essendo basato sugli atti già acquisiti e caratterizzato da esigenze di celerità, non ammette la partecipazione del responsabile civile, che avrebbe diritto a un contraddittorio pieno in sede dibattimentale. Questa regola risale al modello originario del rito, che era un giudizio puro allo stato degli atti.

    Perché il rimettente riteneva la norma incostituzionale dopo la legge n. 479/1999?

    Con la riforma del 1999, l’imputato può chiedere un’integrazione probatoria e il giudice può acquisire tutti gli elementi necessari: il rito abbreviato è diventato un vero giudizio di merito, alternativo al dibattimento, rendendo secondo il rimettente ingiustificata l’esclusione del responsabile civile.

    Cosa deve fare la parte civile se il responsabile civile viene escluso?

    La parte civile può esercitare la propria azione risarcitoria in sede civile, senza che il rinvio del processo civile alla conclusione di quello penale (art. 75, comma 3, c.p.p.) operi nel caso in cui l’estromissione avvenga già in udienza preliminare.

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  • Corte cost. n. 246/2008 – proscioglimento per prescrizione e regime transitorio appelli

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    La Corte d’appello di Messina, in sede di rinvio, dubitava della legittimità dell’art. 10, comma 4, della legge n. 46/2006, nella parte in cui non equiparava alla sentenza di condanna della corte d’appello che abbia riformato un’assoluzione la sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione di attenuanti generiche. La Corte costituzionale ha restituito gli atti per il mutato quadro normativo derivante dalla sentenza n. 26 del 2007.

    Di cosa si tratta

    Il caso era sorto in un giudizio di rinvio: la Corte di cassazione aveva annullato una sentenza che aveva dichiarato la prescrizione (dopo la concessione di attenuanti generiche) in riforma di un’originaria assoluzione per reato di omicidio colposo. L’art. 10, comma 4, della legge n. 46/2006 prevedeva che la disciplina transitoria dell’inammissibilità si applicasse anche in caso di annullamento di “sentenza di condanna della corte d’appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione”, ma non alla situazione specifica (proscioglimento per prescrizione previa concessione di attenuanti).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Messina ha censurato l’art. 10, comma 4, della legge n. 46 del 2006, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non equiparava alla sentenza di condanna d’appello che abbia riformato un’assoluzione la sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle attenuanti generiche, determinando una palese disparità di trattamento tra situazioni processuali assimilabili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Messina. La sentenza n. 26 del 2007 aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006 (inammissibilità dell’appello del pubblico ministero), modificando il quadro normativo di riferimento su cui si fondava la questione. Il giudice rimettente deve pertanto riesaminare la rilevanza.

    Il principio

    Quando una sopravvenuta pronuncia della Corte modifica il quadro normativo entro cui si inserisce la norma censurata, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per la valutazione della perdurante rilevanza della questione, anche qualora la norma impugnata non sia stata direttamente oggetto della pronuncia sopravvenuta.

    Domande e risposte

    Perché la Corte di Messina riteneva irragionevole la disparità di trattamento?

    Perché la sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa dopo la concessione di attenuanti — che implica un sostanziale accertamento di responsabilità — era trattata diversamente da una vera sentenza di condanna che aveva riformato un’assoluzione, pur essendo le situazioni sostanzialmente equivalenti sul piano processuale.

    Qual era il significato del comma 4 dell’art. 10 della legge 46/2006?

    Estendeva il regime di inammissibilità degli appelli del pubblico ministero (comma 2) anche ai giudizi di rinvio successivi all’annullamento di sentenze di condanna d’appello che avevano riformato assoluzioni, ma non copriva tutte le ipotesi assimilabili.

    Cosa ha chiarito la sentenza n. 26/2007 sul punto?

    La sentenza n. 26/2007 ha dichiarato incostituzionale in via generale il comma 2 dell’art. 10 nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli del pubblico ministero già proposti, eliminando il presupposto normativo su cui si basava la questione rimessa.

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  • Corte cost. n. 245/2008 – regime transitorio appelli connessi legge 46-2006

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    La Corte d’appello di Catanzaro aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 10 della legge n. 46/2006 nella parte in cui, nel regime transitorio, non prevedeva la trattazione congiunta degli appelli dell’imputato e del pubblico ministero proposti avverso capi diversi (di condanna e di assoluzione) della stessa sentenza per reati connessi. La Corte ha restituito gli atti in quanto la sentenza n. 26 del 2007 aveva già modificato il quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava una sentenza con capi di condanna e di assoluzione nei confronti degli stessi imputati per reati connessi. Sia l’imputato che il pubblico ministero avevano proposto appello su capi diversi prima dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006. Con il nuovo regime, il ricorso del pubblico ministero avverso i capi di assoluzione sarebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, mentre l’appello dell’imputato sui capi di condanna poteva procedere: ciò avrebbe determinato una “frattura” del processo e una irragionevole duplicazione dei giudizi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Catanzaro ha censurato l’art. 10 della legge n. 46 del 2006, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui nel caso di appelli contrapposti su capi connessi della medesima sentenza non prevedeva che gli stessi dovessero essere trattati e decisi contestualmente, determinando così una disciplina transitoria irragionevolmente diversa da quella del regime ordinario.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Catanzaro. La sentenza n. 26 del 2007, pronunciata dopo la rimessione, aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui prevedeva l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero proposto prima dell’entrata in vigore della legge: il quadro normativo risultava così mutato e il giudice rimettente doveva riesaminare la rilevanza della questione.

    Il principio

    Il sopravvenuto mutamento del quadro normativo — anche per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale che incide sulla norma censurata — impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, il quale deve verificare se la questione originariamente sollevata conservi ancora carattere di rilevanza nel giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Qual era il problema della “frattura del devolutum” nel caso di specie?

    Con il regime transitorio, l’appello del pubblico ministero sui capi assolutori doveva essere dichiarato inammissibile mentre quello dell’imputato sui capi di condanna poteva proseguire, portando a processi separati (appello e poi cassazione) per lo stesso fatto, con grave dilatazione dei tempi e contrasto con la ragionevole durata del processo.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la sentenza n. 26/2007 aveva già eliminato dall’ordinamento la norma che rendeva inammissibili gli appelli del pubblico ministero già proposti: il presupposto su cui si fondava la questione era venuto meno, ed è spettato al giudice rimettente valutare se la questione rimanesse attuale.

    Come si sarebbe dovuta risolvere la questione nel regime “a regime” (non transitorio)?

    L’art. 580 c.p.p. prevede, nel regime ordinario, che in caso di impugnazioni diverse avverso capi connessi il ricorso si converta in appello, evitando la scissione del processo: era proprio l’assenza di una norma analoga nel regime transitorio che il rimettente censurava.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 244/2008 – appello imputato sentenze proscioglimento legge 46-2006

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    La Corte d’appello di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, c.p.p. (legge 46/2006) nella parte in cui limitava l’appello delle sentenze di proscioglimento ai soli casi di nuova prova decisiva, escludendo l’omessa o erronea valutazione della prova. La Corte costituzionale ha restituito gli atti, poiché la sentenza n. 85 del 2008 aveva nel frattempo dichiarato l’illegittimità della disciplina relativa all’imputato.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46 del 2006 aveva modificato l’art. 593 c.p.p. limitando per tutte le parti — imputato e pubblico ministero — l’appello contro le sentenze di proscioglimento al solo caso in cui siano sopravvenute o scoperte nuove prove decisive dopo il primo grado. La Corte d’appello di Roma era investita di un appello proposto dall’imputato avverso una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, e dubitava della costituzionalità della norma nella parte in cui escludeva l’omessa o erronea valutazione della prova decisiva come motivo di appello.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma ha censurato l’art. 593, comma 2, c.p.p. e l’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 46 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione: la norma limitando l’appello alla sola “nuova prova decisiva” non prevedrebbe l’ipotesi dell’omessa o erronea valutazione della prova già acquisita, violando il diritto di difesa e il principio di parità processuale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Roma. Infatti, successivamente alla rimessione, la sentenza n. 85 del 2008 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui escludeva l’appello dell’imputato contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni, e dell’art. 10, comma 2, nella parte in cui dichiarava inammissibili gli appelli già proposti. Il giudice rimettente deve quindi riesaminare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che incide sul quadro normativo rilevante per il giudizio di rimessione impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti se la questione da lui sollevata conservi ancora rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa distingueva questa questione da quella dell’ordinanza n. 243?

    Mentre l’ordinanza n. 243 riguardava l’appello del pubblico ministero contro le assoluzioni, questa questione riguardava l’appello dell’imputato contro le proprie sentenze di proscioglimento, con specifico riguardo all’esclusione dell’omessa o erronea valutazione della prova come motivo di impugnazione.

    Cosa prevedeva la sentenza n. 85/2008 che ha reso necessaria la restituzione degli atti?

    La sentenza n. 85 del 2008 aveva dichiarato incostituzionale l’esclusione dell’appello dell’imputato contro le sentenze di proscioglimento su reati diversi dalle contravvenzioni, modificando così il quadro normativo su cui si fondava la questione rimessa dalla Corte d’appello di Roma.

    Che rilevanza ha il regime transitorio dell’art. 10 in questa vicenda?

    L’art. 10 della legge n. 46/2006 prevedeva che gli appelli già proposti prima dell’entrata in vigore della legge fossero dichiarati inammissibili: questa disposizione era anch’essa oggetto di censura ed era stata colpita dalla sentenza n. 85/2008, rendendo necessario il riesame da parte del giudice rimettente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 243/2008 – appello pubblico ministero sentenze proscioglimento

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    Diverse Corti d’appello avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p., come sostituito dalla legge 46/2006, nella parte in cui escludeva l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 243 del 2008, ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, poiché nelle more la sentenza n. 26 del 2007 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme censurate.

    Di cosa si tratta

    La legge 20 febbraio 2006, n. 46 aveva introdotto la regola dell’inappellabilità delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo il caso di nuova prova decisiva sopravvenuta). Diverse Corti d’appello — Napoli, Palermo, Lecce-Taranto, Messina, Bologna — avevano sollevato questione di legittimità ritenendo violati i principi di parità tra le parti e di obbligatorietà dell’azione penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Corti d’appello rimettenti hanno censurato l’art. 593 c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46 del 2006, e l’art. 10 della stessa legge (regime transitorio), in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione: la soppressione dell’appello del pubblico ministero avverso le assoluzioni violerebbe la parità processuale delle parti e il principio di obbligatorietà dell’azione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti a tutte le Corti d’appello rimettenti, riuniti i giudizi. La ragione è che, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte aveva già pronunciato la sentenza n. 26 del 2007, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46 del 2006 e dell’art. 10, comma 2, della stessa, modificando il quadro normativo di riferimento. I giudici rimettenti devono quindi riesaminare la rilevanza delle questioni alla luce di quella pronuncia.

    Il principio

    Quando, successivamente alla rimessione di una questione di legittimità costituzionale, la Corte interviene con una propria pronuncia che modifica il quadro normativo rilevante, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la rilevanza e la persistenza della questione.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la legge 46/2006 sull’appello del pubblico ministero?

    La legge aveva sostituito l’art. 593 c.p.p. escludendo che il pubblico ministero potesse appellare le sentenze di proscioglimento dibattimentale, con l’unica eccezione del caso di nuova prova decisiva sopravvenuta dopo il primo grado.

    Perché la Corte ha restituito gli atti anziché decidere nel merito?

    Perché la sentenza n. 26 del 2007 aveva già dichiarato incostituzionale la stessa norma censurata: i giudici rimettenti devono verificare se le questioni da loro sollevate abbiano ancora rilevanza nel giudizio alla luce di quella pronuncia.

    Cosa era successo con la sentenza n. 26 del 2007?

    La Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che escludeva l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento e della norma transitoria che rendeva inammissibili gli appelli già proposti prima della legge n. 46/2006.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 242/2008 – definizione agevolata responsabilità contabile

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    La Corte dei conti, Sezione terza centrale d’appello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 231, 232 e 233 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, che regolano la definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativa in appello. La Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile, ritenendo che l’interpretazione censurata non costituisse “diritto vivente” e che il rimettente non avesse sperimentato soluzioni conformi a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, commi 231–233, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) ha introdotto un procedimento di definizione agevolata dei giudizi d’appello dinanzi alla Corte dei conti: il condannato in primo grado può chiedere che il giudizio sia definito pagando una somma ridotta — tra il 10 e il 30% del danno quantificato. La questione è sorta quando sia il pubblico ministero che la parte privata avevano presentato appelli contrapposti: le Sezioni Riunite della Corte dei conti avevano stabilito che in quel caso la definizione agevolata potesse essere esaminata solo dopo la decisione sul merito degli appelli.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, Sezione terza centrale d’appello (rimettente), ha censurato i commi 231, 232 e 233 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza e uguaglianza), nella parte in cui — secondo il diritto vivente delle Sezioni Riunite — consentirebbero di esaminare la definizione agevolata solo dopo la decisione sugli appelli contrapposti, creando una disparità di trattamento irragionevole tra i condannati appellati anche dalla parte pubblica e quelli non appellati.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. Ha rilevato che: (a) una singola pronuncia delle Sezioni Riunite non basta a costituire “diritto vivente” valutabile ai fini del giudizio di costituzionalità; (b) il rimettente non ha tentato di seguire soluzioni interpretative alternative conformi a Costituzione; (c) la riduzione della condanna in sede agevolata non configura un beneficio automatico ma esercita il normale potere equitativo del giudice contabile, come già chiarito dalle sentenze nn. 183 e 184 del 2007.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale sollevata contro un’interpretazione giurisprudenziale è inammissibile quando tale interpretazione non presenta i caratteri di costanza e ripetizione necessari per integrare il “diritto vivente”, e quando il giudice rimettente non ha verificato la praticabilità di letture alternative conformi alla Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la definizione agevolata dei giudizi di responsabilità contabile?

    Permette al condannato in primo grado di chiedere la chiusura del giudizio d’appello mediante il pagamento di una somma ridotta (dal 10 al 30% del danno), evitando la piena trattazione nel merito dell’appello.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché l’interpretazione contestata proveniva da un’unica pronuncia delle Sezioni Riunite, insufficiente a costituire “diritto vivente”, e il giudice rimettente non aveva esplorato interpretazioni alternative conformi a Costituzione prima di rivolgersi alla Corte.

    Qual è la differenza tra definizione agevolata e condono?

    La Corte ha ribadito che la riduzione della condanna in sede agevolata non costituisce un condono automatico ma è frutto del normale potere equitativo del giudice contabile nel determinare il danno da addossare al convenuto, già esistente negli artt. 82–83 della legge di contabilità generale dello Stato.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per censurare la disciplina della definizione agevolata
  • Corte cost. n. 271/2008 – Incostituzionalità legge Liguria su farmaci inibitori pompa protonica

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    Il TAR Liguria aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 13 della legge regionale della Liguria n. 15/2007, che limitava la rimborsabilità a carico del Servizio sanitario regionale ai soli farmaci generici nella categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica. La Corte ha dichiarato la norma incostituzionale per violazione della competenza statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e dei principi fondamentali della tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria, per contenere la spesa sanitaria, aveva stabilito con delibera della Giunta (n. 1666/2006) e poi con legge regionale (art. 13 della l.r. n. 15/2007) che, tra i farmaci appartenenti alla categoria degli inibitori di pompa protonica (usati contro i problemi gastrici), il Servizio sanitario regionale avrebbe rimborsato solo il costo del farmaco generico, ritenendo equivalenti tutti i farmaci della stessa categoria terapeutica. Le aziende farmaceutiche produttrici di farmaci branded avevano impugnato i provvedimenti davanti al TAR Liguria, che aveva sospeso cautelarmente gli atti e poi sollevato questione di legittimità sulla legge regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 13 (indicato nell’ordinanza di rimessione come art. 6, recte art. 13) della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (legge finanziaria regionale 2007). Parametri: artt. 3, 24, 32, 113 e 117, comma secondo, lettera m), e comma terzo, della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con cinque ordinanze del 15 novembre 2007 (r.o. nn. 79, 80, 81, 82 e 83 del 2008), di contenuto pressoché identico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge regionale Liguria n. 15/2007. La Regione non può unilateralmente ridefinire quali farmaci siano rimborsabili limitando la scelta al solo generico, perché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie spetta allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione. Inoltre, la norma regionale interferiva con la materia «tutela della salute» di competenza concorrente, violando i principi fondamentali statali.

    Il principio

    Le regioni non possono, attraverso leggi di bilancio finalizzate al contenimento della spesa sanitaria, ridurre unilateralmente la platea dei farmaci rimborsabili a carico del Servizio sanitario regionale al di sotto degli standard previsti dalla legislazione statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni. La competenza a determinare i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) spetta allo Stato, non alle Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli inibitori di pompa protonica?

    Sono farmaci che riducono la produzione di acido gastrico, usati per trattare reflusso gastroesofageo, ulcere e altre patologie legate all’acidità gastrica. Ne esistono diverse molecole: omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo. I farmaci generici contengono le stesse molecole dei prodotti branded a prezzo inferiore.

    Perché la Regione non può limitare il rimborso al solo generico?

    La Corte ha stabilito che la rimborsabilità dei farmaci rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, la cui determinazione è riservata allo Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera m), Cost. Una legge regionale che riduce unilateralmente quei livelli viola il riparto costituzionale delle competenze. Il contenimento della spesa non può avvenire a scapito di LEA già stabiliti.

    I farmaci branded e i generici sono davvero equivalenti?

    L’equivalenza terapeutica tra farmaco generico e branded è valutata dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). In questo caso, il TAR aveva già sospeso cautelarmente i provvedimenti regionali proprio per insufficienza istruttoria sull’effettiva equivalenza. La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma senza pronunciarsi nel merito dell’equivalenza farmacologica.

    Norme collegate

    • Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, fondamento della tutela farmaceutica e dei LEA
    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni; lettera m) del secondo comma riserva allo Stato i livelli essenziali delle prestazioni
    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra pazienti liguri e pazienti di altre Regioni
  • Corte cost. n. 270/2008 – Astensione avvocati dalle udienze e oneri economici

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    Il Tribunale di Pesaro aveva sollevato questione di legittimità sulla legge n. 146/1990 (sciopero nei servizi pubblici essenziali), nella parte in cui non imponeva agli avvocati che si astengono dalle udienze oneri economici analoghi alla perdita della retribuzione per i lavoratori dipendenti. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, confermando quanto già deciso con l’ordinanza n. 116/2008 su identica questione dello stesso rimettente.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 146/1990 disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 1996, aveva dichiarato parzialmente illegittima la legge e ne aveva esteso l’applicazione all’astensione collettiva degli avvocati dalle udienze. Il Tribunale di Pesaro riteneva che in questa disciplina residuasse un’incostituzionalità: diversamente dal lavoratore dipendente che perde la retribuzione durante lo sciopero, l’avvocato che si astiene non subisce alcun costo diretto, e ciò altererebbe la par condicio tra le parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 2 e 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevedono oneri economici a carico degli avvocati che si astengono dalle udienze, equiparabili alla mancata percezione della retribuzione. Parametri: artt. 3, 39, 40 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Pesaro (ordinanza del 15 dicembre 2006).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità, per le ragioni già indicate nell’ordinanza n. 116 del 2008. Il rimettente chiedeva sostanzialmente una sentenza additiva in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore: la natura, le modalità di pagamento e la destinazione degli oneri da imporre agli avvocati dipendono da scelte che solo il legislatore può compiere, data la varietà e la pluralità delle soluzioni possibili.

    Il principio

    La Corte non può pronunciare sentenze additive su materie riservate alla discrezionalità legislativa, quando le possibili soluzioni siano molteplici e tra loro equivalenti. La richiesta al giudice costituzionale di colmare una lacuna attraverso un’unica soluzione normativamente determinata è inammissibile se la scelta tra le varie opzioni appartiene al legislatore.

    Domande e risposte

    Gli avvocati possono astenersi dalle udienze liberamente?

    No. Dopo la sentenza n. 171/1996, l’astensione collettiva degli avvocati è soggetta a condizioni analoghe a quelle dello sciopero nei servizi pubblici essenziali: obbligo di preavviso, limite temporale e individuazione delle prestazioni indispensabili. In mancanza di queste garanzie, l’astensione è illecita.

    Perché il rimettente riteneva che mancassero oneri economici?

    Il lavoratore dipendente che sciopera perde la retribuzione per le ore non lavorate. L’avvocato che si astiene non ha invece una retribuzione fissa da perdere: non versa in quella posizione di rischio economico che secondo il rimettente costituisce un elemento strutturale dello sciopero.

    Cos’è una sentenza additiva?

    La sentenza additiva è quella con cui la Corte dichiara l’illegittimità di una norma «nella parte in cui non prevede» una certa disciplina, aggiungendo in sostanza un contenuto normativo. È ammissibile quando la soluzione costituzionalmente imposta sia una sola («rime obbligate»), non quando il legislatore abbia un ampio margine di scelta.

    Norme collegate