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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Diverse Corti d’appello avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p., come sostituito dalla legge 46/2006, nella parte in cui escludeva l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 243 del 2008, ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, poiché nelle more la sentenza n. 26 del 2007 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme censurate.

Di cosa si tratta

La legge 20 febbraio 2006, n. 46 aveva introdotto la regola dell’inappellabilità delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo il caso di nuova prova decisiva sopravvenuta). Diverse Corti d’appello — Napoli, Palermo, Lecce-Taranto, Messina, Bologna — avevano sollevato questione di legittimità ritenendo violati i principi di parità tra le parti e di obbligatorietà dell’azione penale.

La questione di legittimità costituzionale

Le Corti d’appello rimettenti hanno censurato l’art. 593 c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46 del 2006, e l’art. 10 della stessa legge (regime transitorio), in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione: la soppressione dell’appello del pubblico ministero avverso le assoluzioni violerebbe la parità processuale delle parti e il principio di obbligatorietà dell’azione penale.

La decisione della Corte

La Corte ha disposto la restituzione degli atti a tutte le Corti d’appello rimettenti, riuniti i giudizi. La ragione è che, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte aveva già pronunciato la sentenza n. 26 del 2007, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46 del 2006 e dell’art. 10, comma 2, della stessa, modificando il quadro normativo di riferimento. I giudici rimettenti devono quindi riesaminare la rilevanza delle questioni alla luce di quella pronuncia.

Il principio

Quando, successivamente alla rimessione di una questione di legittimità costituzionale, la Corte interviene con una propria pronuncia che modifica il quadro normativo rilevante, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la rilevanza e la persistenza della questione.

Domande e risposte

Cosa stabiliva la legge 46/2006 sull’appello del pubblico ministero?

La legge aveva sostituito l’art. 593 c.p.p. escludendo che il pubblico ministero potesse appellare le sentenze di proscioglimento dibattimentale, con l’unica eccezione del caso di nuova prova decisiva sopravvenuta dopo il primo grado.

Perché la Corte ha restituito gli atti anziché decidere nel merito?

Perché la sentenza n. 26 del 2007 aveva già dichiarato incostituzionale la stessa norma censurata: i giudici rimettenti devono verificare se le questioni da loro sollevate abbiano ancora rilevanza nel giudizio alla luce di quella pronuncia.

Cosa era successo con la sentenza n. 26 del 2007?

La Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che escludeva l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento e della norma transitoria che rendeva inammissibili gli appelli già proposti prima della legge n. 46/2006.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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