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La Corte d’appello di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, c.p.p. (legge 46/2006) nella parte in cui limitava l’appello delle sentenze di proscioglimento ai soli casi di nuova prova decisiva, escludendo l’omessa o erronea valutazione della prova. La Corte costituzionale ha restituito gli atti, poiché la sentenza n. 85 del 2008 aveva nel frattempo dichiarato l’illegittimità della disciplina relativa all’imputato.

Di cosa si tratta

La legge n. 46 del 2006 aveva modificato l’art. 593 c.p.p. limitando per tutte le parti — imputato e pubblico ministero — l’appello contro le sentenze di proscioglimento al solo caso in cui siano sopravvenute o scoperte nuove prove decisive dopo il primo grado. La Corte d’appello di Roma era investita di un appello proposto dall’imputato avverso una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, e dubitava della costituzionalità della norma nella parte in cui escludeva l’omessa o erronea valutazione della prova decisiva come motivo di appello.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Roma ha censurato l’art. 593, comma 2, c.p.p. e l’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 46 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione: la norma limitando l’appello alla sola “nuova prova decisiva” non prevedrebbe l’ipotesi dell’omessa o erronea valutazione della prova già acquisita, violando il diritto di difesa e il principio di parità processuale.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Roma. Infatti, successivamente alla rimessione, la sentenza n. 85 del 2008 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui escludeva l’appello dell’imputato contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni, e dell’art. 10, comma 2, nella parte in cui dichiarava inammissibili gli appelli già proposti. Il giudice rimettente deve quindi riesaminare la rilevanza della questione.

Il principio

La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che incide sul quadro normativo rilevante per il giudizio di rimessione impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti se la questione da lui sollevata conservi ancora rilevanza.

Domande e risposte

Cosa distingueva questa questione da quella dell’ordinanza n. 243?

Mentre l’ordinanza n. 243 riguardava l’appello del pubblico ministero contro le assoluzioni, questa questione riguardava l’appello dell’imputato contro le proprie sentenze di proscioglimento, con specifico riguardo all’esclusione dell’omessa o erronea valutazione della prova come motivo di impugnazione.

Cosa prevedeva la sentenza n. 85/2008 che ha reso necessaria la restituzione degli atti?

La sentenza n. 85 del 2008 aveva dichiarato incostituzionale l’esclusione dell’appello dell’imputato contro le sentenze di proscioglimento su reati diversi dalle contravvenzioni, modificando così il quadro normativo su cui si fondava la questione rimessa dalla Corte d’appello di Roma.

Che rilevanza ha il regime transitorio dell’art. 10 in questa vicenda?

L’art. 10 della legge n. 46/2006 prevedeva che gli appelli già proposti prima dell’entrata in vigore della legge fossero dichiarati inammissibili: questa disposizione era anch’essa oggetto di censura ed era stata colpita dalla sentenza n. 85/2008, rendendo necessario il riesame da parte del giudice rimettente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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