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La Corte d’appello di Catanzaro aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 10 della legge n. 46/2006 nella parte in cui, nel regime transitorio, non prevedeva la trattazione congiunta degli appelli dell’imputato e del pubblico ministero proposti avverso capi diversi (di condanna e di assoluzione) della stessa sentenza per reati connessi. La Corte ha restituito gli atti in quanto la sentenza n. 26 del 2007 aveva già modificato il quadro normativo.
Di cosa si tratta
Il caso riguardava una sentenza con capi di condanna e di assoluzione nei confronti degli stessi imputati per reati connessi. Sia l’imputato che il pubblico ministero avevano proposto appello su capi diversi prima dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006. Con il nuovo regime, il ricorso del pubblico ministero avverso i capi di assoluzione sarebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, mentre l’appello dell’imputato sui capi di condanna poteva procedere: ciò avrebbe determinato una “frattura” del processo e una irragionevole duplicazione dei giudizi.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Catanzaro ha censurato l’art. 10 della legge n. 46 del 2006, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui nel caso di appelli contrapposti su capi connessi della medesima sentenza non prevedeva che gli stessi dovessero essere trattati e decisi contestualmente, determinando così una disciplina transitoria irragionevolmente diversa da quella del regime ordinario.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Catanzaro. La sentenza n. 26 del 2007, pronunciata dopo la rimessione, aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui prevedeva l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero proposto prima dell’entrata in vigore della legge: il quadro normativo risultava così mutato e il giudice rimettente doveva riesaminare la rilevanza della questione.
Il principio
Il sopravvenuto mutamento del quadro normativo — anche per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale che incide sulla norma censurata — impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, il quale deve verificare se la questione originariamente sollevata conservi ancora carattere di rilevanza nel giudizio a quo.
Domande e risposte
Qual era il problema della “frattura del devolutum” nel caso di specie?
Con il regime transitorio, l’appello del pubblico ministero sui capi assolutori doveva essere dichiarato inammissibile mentre quello dell’imputato sui capi di condanna poteva proseguire, portando a processi separati (appello e poi cassazione) per lo stesso fatto, con grave dilatazione dei tempi e contrasto con la ragionevole durata del processo.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché la sentenza n. 26/2007 aveva già eliminato dall’ordinamento la norma che rendeva inammissibili gli appelli del pubblico ministero già proposti: il presupposto su cui si fondava la questione era venuto meno, ed è spettato al giudice rimettente valutare se la questione rimanesse attuale.
Come si sarebbe dovuta risolvere la questione nel regime “a regime” (non transitorio)?
L’art. 580 c.p.p. prevede, nel regime ordinario, che in caso di impugnazioni diverse avverso capi connessi il ricorso si converta in appello, evitando la scissione del processo: era proprio l’assenza di una norma analoga nel regime transitorio che il rimettente censurava.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza nella disciplina transitoria
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e durata ragionevole
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