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Il Tribunale di Ancona (sezione di Jesi) aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 44 del T.U. edilizia (DPR 380/2001), nella parte in cui non prevede la causa estintiva del reato per rimessione in pristino che invece è prevista per gli abusi paesaggistici dall’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie.
Di cosa si tratta
Il D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) prevede, all’art. 181, comma 1-quinquies, che il reato paesaggistico si estingue se il trasgressore effettua la rimessione in pristino prima della condanna. Analoga causa estintiva non è invece prevista per il reato di abuso edilizio dall’art. 44 del DPR 380/2001. Il rimettente riteneva che ciò fosse irragionevole, poiché il trattamento più favorevole era riservato all’abuso edilizio commesso in zona paesisticamente vincolata (dunque più grave), mentre quello più rigoroso si applicava all’abuso comune.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ancona, sezione di Jesi, ha censurato l’art. 44 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. edilizia), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non include la causa di estinzione del reato prevista dall’art. 181, comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), ritenendo irragionevole che l’abuso in zona vincolata godesse di una causa estintiva non prevista per l’abuso edilizio ordinario.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per due ragioni: (a) analoga questione era già stata ritenuta manifestamente infondata con le ordinanze n. 144 e n. 439 del 2007; (b) il rimettente — che si era limitato a rinviare alle deduzioni a verbale dei difensori — non aveva descritto in modo adeguato la fattispecie sottoposta al suo giudizio, impedendo la precisa individuazione di quale delle ipotesi di reato previste dall’art. 44 del DPR 380/2001 fosse stata contestata all’imputato.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non descrive adeguatamente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, rendendo impossibile individuare con certezza la norma applicabile e verificare la rilevanza della questione nel processo a quo.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali?
Prevede l’estinzione del reato paesaggistico quando il trasgressore effettua, prima della condanna, la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, a patto che ciò avvenga prima che l’autorità amministrativa disponga d’ufficio il ripristino.
Perché la questione era già stata ritenuta manifestamente infondata?
Le ordinanze n. 144 e n. 439 del 2007 avevano già esaminato una questione analoga, ritenendola manifestamente infondata: il rimettente non aveva offerto argomenti nuovi in grado di superare quella valutazione.
Quale è il requisito di adeguata descrizione della fattispecie nelle questioni di legittimità?
Il giudice rimettente deve descrivere con sufficiente precisione i fatti di causa, le norme applicabili e il loro nesso con la questione sollevata, in modo che la Corte possa verificare la rilevanza della questione e individuare esattamente la disposizione oggetto di censura.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e disparità di trattamento tra abusi edilizi e paesaggistici
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.