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Il GIP del Tribunale di Sassari, in funzione di giudice dell’udienza preliminare, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, c.p.p., che esclude d’ufficio il responsabile civile quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto del requisito della rilevanza.
Di cosa si tratta
Nel procedimento penale a carico di persone indagate per associazione per delinquere, truffa e appropriazione indebita, alcune parti offese si erano costituite parti civili e avevano chiesto la citazione del responsabile civile. Tuttavia, prima della decisione, alcuni imputati avevano chiesto di essere giudicati con rito abbreviato. Per effetto dell’art. 87, comma 3, c.p.p., il responsabile civile viene escluso d’ufficio quando si procede con rito abbreviato: il rimettente sosteneva che questa esclusione, ragionevole nel vecchio rito abbreviato, fosse divenuta incostituzionale con il “nuovo” rito abbreviato introdotto dalla legge n. 479 del 1999.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Sassari ha censurato l’art. 87, comma 3, c.p.p., in relazione agli artt. 438 e 440 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dispone l’esclusione di ufficio del responsabile civile quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato, sostenendo che tale esclusione sia irragionevole nel nuovo rito abbreviato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto del requisito della rilevanza. Il giudice rimettente aveva già dichiarato inammissibile la richiesta di citazione del responsabile civile prima ancora di sollevare la questione di legittimità: pertanto il giudice, avendo già provveduto in ordine alla posizione del responsabile civile, non doveva applicare la norma censurata nel giudizio a quo.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando il giudice rimettente ha già applicato la norma censurata e ha già adottato il provvedimento che deriva da essa: in quel caso la norma non deve più essere applicata nel giudizio a quo, facendo venir meno il nesso di pregiudizialità necessario.
Domande e risposte
Perché l’art. 87, comma 3, c.p.p. esclude il responsabile civile nel rito abbreviato?
Il rito abbreviato, essendo basato sugli atti già acquisiti e caratterizzato da esigenze di celerità, non ammette la partecipazione del responsabile civile, che avrebbe diritto a un contraddittorio pieno in sede dibattimentale. Questa regola risale al modello originario del rito, che era un giudizio puro allo stato degli atti.
Perché il rimettente riteneva la norma incostituzionale dopo la legge n. 479/1999?
Con la riforma del 1999, l’imputato può chiedere un’integrazione probatoria e il giudice può acquisire tutti gli elementi necessari: il rito abbreviato è diventato un vero giudizio di merito, alternativo al dibattimento, rendendo secondo il rimettente ingiustificata l’esclusione del responsabile civile.
Cosa deve fare la parte civile se il responsabile civile viene escluso?
La parte civile può esercitare la propria azione risarcitoria in sede civile, senza che il rinvio del processo civile alla conclusione di quello penale (art. 75, comma 3, c.p.p.) operi nel caso in cui l’estromissione avvenga già in udienza preliminare.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e disparità di trattamento della parte civile
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e ragionevole durata
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