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Il Tribunale di Patti (sezione di Sant’Agata di Militello) aveva sollevato questione di legittimità degli artt. 645, 647 e 165 c.p.c. e dell’art. 71 disp. att. c.p.c., nella parte in cui fanno decorrere il termine per la costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell’atto e non dalla sua consegna all’ufficiale giudiziario. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per mancata motivazione della non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente deve costituirsi in giudizio entro un termine che, secondo le norme vigenti, decorre dalla notificazione dell’atto di opposizione al creditore. Il rimettente riteneva irragionevole questo dies a quo, suggerendo che la decorrenza dovesse partire dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (come per altri termini processuali), in linea con i principi costituzionali sul giusto processo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Patti ha censurato il combinato disposto degli artt. 645, comma 2, 647 e 165, comma 1, c.p.c. e dell’art. 71 disp. att. c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, commi 1 e 2, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il termine per la costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell’atto, anziché da quella della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per mancata motivazione della non manifesta infondatezza rispetto ai parametri invocati. In particolare: per gli artt. 3 e 24 Cost. non vi era alcuna argomentazione specifica; il riferimento all’art. 111 Cost. era puramente assiomatico, non dimostrandosi la connessione tra il diverso dies a quo proposto e i principi del giusto processo. La mancata motivazione della non manifesta infondatezza costituisce causa di manifesta inammissibilità.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il rimettente non sviluppa adeguatamente le ragioni per cui la norma censurata contrasta con i parametri costituzionali invocati, limitandosi ad asserzioni assiomatiche o prive di argomentazione specifica per ciascun parametro.
Domande e risposte
Perché il termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo è rilevante?
Se l’opponente non si costituisce entro il termine, il decreto ingiuntivo opposto acquista efficacia esecutiva (art. 647 c.p.c.). Il dies a quo del termine incide quindi sulla concreta possibilità dell’opponente di difendersi nel giudizio di opposizione.
Qual è la regola che il rimettente voleva introdurre?
Il rimettente sosteneva che la decorrenza del termine di costituzione dovesse partire dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, analogamente a quanto previsto dalla Corte costituzionale per altri termini processuali, in modo da rendere il dies a quo “esattamente conoscibile” dall’opponente.
Cosa si intende per “manifesta inammissibilità” per mancata motivazione?
Il giudice rimettente ha l’onere di motivare sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza del contrasto con i parametri invocati: se uno di questi elementi è assente o puramente assiomatico, la Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e ragionevole durata
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