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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Tribunale di Pesaro aveva sollevato questione di legittimità sulla legge n. 146/1990 (sciopero nei servizi pubblici essenziali), nella parte in cui non imponeva agli avvocati che si astengono dalle udienze oneri economici analoghi alla perdita della retribuzione per i lavoratori dipendenti. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, confermando quanto già deciso con l’ordinanza n. 116/2008 su identica questione dello stesso rimettente.

Di cosa si tratta

La legge n. 146/1990 disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 1996, aveva dichiarato parzialmente illegittima la legge e ne aveva esteso l’applicazione all’astensione collettiva degli avvocati dalle udienze. Il Tribunale di Pesaro riteneva che in questa disciplina residuasse un’incostituzionalità: diversamente dal lavoratore dipendente che perde la retribuzione durante lo sciopero, l’avvocato che si astiene non subisce alcun costo diretto, e ciò altererebbe la par condicio tra le parti.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 2 e 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevedono oneri economici a carico degli avvocati che si astengono dalle udienze, equiparabili alla mancata percezione della retribuzione. Parametri: artt. 3, 39, 40 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Pesaro (ordinanza del 15 dicembre 2006).

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità, per le ragioni già indicate nell’ordinanza n. 116 del 2008. Il rimettente chiedeva sostanzialmente una sentenza additiva in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore: la natura, le modalità di pagamento e la destinazione degli oneri da imporre agli avvocati dipendono da scelte che solo il legislatore può compiere, data la varietà e la pluralità delle soluzioni possibili.

Il principio

La Corte non può pronunciare sentenze additive su materie riservate alla discrezionalità legislativa, quando le possibili soluzioni siano molteplici e tra loro equivalenti. La richiesta al giudice costituzionale di colmare una lacuna attraverso un’unica soluzione normativamente determinata è inammissibile se la scelta tra le varie opzioni appartiene al legislatore.

Domande e risposte

Gli avvocati possono astenersi dalle udienze liberamente?

No. Dopo la sentenza n. 171/1996, l’astensione collettiva degli avvocati è soggetta a condizioni analoghe a quelle dello sciopero nei servizi pubblici essenziali: obbligo di preavviso, limite temporale e individuazione delle prestazioni indispensabili. In mancanza di queste garanzie, l’astensione è illecita.

Perché il rimettente riteneva che mancassero oneri economici?

Il lavoratore dipendente che sciopera perde la retribuzione per le ore non lavorate. L’avvocato che si astiene non ha invece una retribuzione fissa da perdere: non versa in quella posizione di rischio economico che secondo il rimettente costituisce un elemento strutturale dello sciopero.

Cos’è una sentenza additiva?

La sentenza additiva è quella con cui la Corte dichiara l’illegittimità di una norma «nella parte in cui non prevede» una certa disciplina, aggiungendo in sostanza un contenuto normativo. È ammissibile quando la soluzione costituzionalmente imposta sia una sola («rime obbligate»), non quando il legislatore abbia un ampio margine di scelta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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