Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 293/2008 – Patente di guida pena accessoria semilibertà inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 c.p. nella parte in cui non consente di differire ulteriormente l’esecuzione della pena accessoria del ritiro della patente dopo l’espiazione della pena principale. Il rimettente non ha motivato adeguatamente la rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Un condannato per reati in materia di stupefacenti, ammesso alla semilibertà e all’affidamento in prova, aveva bisogno della patente di guida per svolgere l’attività lavorativa che costituiva parte del programma di reinserimento. La pena accessoria del ritiro della patente era già stata differita durante l’espiazione della pena detentiva, ma non poteva essere ulteriormente posticipata dopo la fine della pena principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 139 del codice penale, nella parte in cui non consente il differimento della pena accessoria della sospensione della patente dopo l’espiazione della pena principale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Rimettente: Corte d’assise d’appello di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non ha dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, non essendo chiaro se spettasse al giudice di appello decidere del differimento.

    Il principio

    La rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale deve essere dimostrata in modo specifico dal giudice rimettente, indicando che la questione è necessaria per la definizione del giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cos’è la pena accessoria della sospensione della patente?

    Per alcuni reati (come quelli in materia di stupefacenti), oltre alla pena principale detentiva, il condannato subisce anche la sospensione della patente di guida per un certo periodo.

    Il differimento della pena accessoria è possibile?

    La legge prevede che la pena accessoria possa essere differita durante l’esecuzione della pena detentiva in misura alternativa. Ma una volta terminata la pena principale, l’art. 139 c.p. non consente ulteriori differimenti.

    Cosa si intende per rilevanza della questione costituzionale?

    La rilevanza significa che la norma impugnata deve essere applicabile nel giudizio in corso e che la sua eventuale incostituzionalità deve incidere sull’esito del giudizio. Senza rilevanza, la Corte non può esaminare nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 292/2008 – Pensione invalidità forense limite età manifesta inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della normativa previdenziale forense che preclude la pensione di invalidità agli avvocati che si sono iscritti alla Cassa Nazionale Forense dopo i quarant’anni. La questione difetta di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Un avvocato iscritto alla Cassa Forense dopo i 40 anni si era visto respingere la domanda di pensione di invalidità, in quanto l’art. 4, comma 1, lett. b) e l’art. 5 della legge n. 576 del 1980 subordinano il beneficio all’iscrizione prima del compimento del quarantesimo anno di età. Il Tribunale di Bologna aveva sollevato questione per disparità di trattamento tra avvocati con pari contribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non ha adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza, limitandosi ad affermare la disparità senza sviluppare adeguato apparato argomentativo.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica e non meramente assertiva sulla non manifesta infondatezza; la semplice affermazione della disparità di trattamento non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Quali requisiti servono per la pensione di invalidità degli avvocati?

    Secondo la legge n. 576 del 1980, l’avvocato deve essere iscritto alla Cassa Forense prima dei 40 anni. Chi si iscrive dopo quella soglia non accede alla pensione di invalidità, indipendentemente dall’ammontare dei contributi versati.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Il giudice rimettente non aveva adeguatamente spiegato perché la norma fosse irragionevole; si era limitato a segnalare la disparità senza argomentare in modo sufficiente la non manifesta infondatezza.

    Art. 38 Cost.: cosa garantisce?

    L’art. 38, secondo comma, Cost. garantisce che i lavoratori abbiano diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia; la norma costituisce il fondamento del diritto previdenziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 291/2008 – Giudizio di conto Corte dei conti contraddittorio

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    La mancata partecipazione dell’amministrazione pubblica al giudizio di conto presso la Corte dei conti non viola il diritto al contraddittorio. La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che la presenza del pubblico ministero contabile è idonea a garantire gli interessi dell’ente pubblico nel giudizio di conto.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio di conto è il procedimento con cui la Corte dei conti verifica la regolarità della gestione finanziaria di un contabile (es. tesoriere di un ospedale). La normativa del 1933 prevedeva la partecipazione solo del procuratore generale, non dell’amministrazione interessata. La Corte dei conti siciliana dubitava che ciò violasse gli artt. 24 e 111 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale degli artt. da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che la relazione del magistrato relatore e il decreto di fissazione dell’udienza siano notificati anche all’amministrazione. Rimettente: Corte dei conti, sezione Sicilia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il giudizio di conto è un giudizio oggettivo sulla regolarità della gestione, in cui il pubblico ministero contabile svolge la funzione di garanzia dell’interesse pubblico. La mancata partecipazione diretta dell’amministrazione non lede il contraddittorio in modo costituzionalmente rilevante.

    Il principio

    Nel giudizio di conto della Corte dei conti, il pubblico ministero contabile svolge una funzione di garanzia oggettiva dell’interesse pubblico che esclude la necessità di una partecipazione diretta dell’amministrazione al contraddittorio.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio di conto?

    È il procedimento con cui la Corte dei conti accerta se chi ha gestito denaro pubblico (tesorieri, cassieri di enti pubblici) lo ha fatto regolarmente. Ha natura oggettiva e non richiede necessariamente che l’ente pubblico interessato partecipi come parte.

    Perché l’amministrazione voleva partecipare?

    L’amministrazione sosteneva di subire le conseguenze pratiche del giudizio (riconoscimento di crediti/debiti verso il contabile) e che quindi avrebbe dovuto poter difendersi direttamente.

    Cosa ha detto la Corte sul contraddittorio?

    La Corte ha ritenuto che il p.m. contabile, in quanto garante dell’imparziale buona gestione contabile, sia sufficiente a tutelare anche l’interesse dell’ente pubblico, senza necessità di una sua partecipazione diretta.

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  • Corte cost. n. 290/2008 – Diarie missioni estero Valle d’Aosta inammissibilità

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, del decreto-legge Bersani n. 223 del 2006, concernente la riduzione delle diarie per le missioni all’estero, sollevate dalla Regione Valle d’Aosta. La Corte riserva la decisione sulle restanti questioni a separate pronunce.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva impugnato, tra l’altro, l’art. 28, comma 1, del decreto-legge Bersani, che disponeva la riduzione delle diarie per missioni all’estero dei dipendenti pubblici. La Regione lamentava la violazione dello statuto speciale e delle norme costituzionali sul riparto delle competenze (artt. 117, 119 Cost. e art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001).

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248 del 2006, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., agli artt. 2, lett. a), e 3, lett. f), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta e all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Rimettente: Regione Valle d’Aosta.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006. Riserva a separata pronuncia la decisione delle restanti questioni promosse con il medesimo ricorso.

    Il principio

    Anche nelle impugnazioni in via principale promosse da Regioni a statuto speciale, i motivi di censura devono essere specifici e adeguatamente motivati; la genericita` o il difetto di rilevanza determina l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa sono le diarie per missioni all’estero previste dall’art. 28?

    Sono i rimborsi giornalieri riconosciuti ai dipendenti pubblici in trasferta all’estero. Il decreto Bersani ne aveva ridotto l’entità, secondo la tabella B allegata al provvedimento.

    Perché la Valle d’Aosta aveva uno statuto speciale rilevante?

    La Valle d’Aosta è una regione autonoma con statuto speciale e poteri particolari in materia finanziaria. La Regione contestava che le misure statali di contenimento della spesa invadessero la propria sfera di autonomia.

    Le questioni sono state poi decise in altra sede?

    Sì, la Corte ha riservato le restanti questioni del medesimo ricorso a separate pronunce.

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  • Corte cost. n. 289/2008 – Coordinamento finanziario regionale decreto Bersani

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    La Corte Costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, 26, 27 e 29 del decreto-legge «Bersani» n. 223 del 2006, sollevate dalle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia in materia di riduzione delle spese degli enti pubblici. Le questioni sono inammissibili per difetti di motivazione sulla rilevanza o perché le norme sono già state oggetto di separata trattazione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge Bersani del 2006 conteneva disposizioni per il contenimento della spesa pubblica di enti ed organismi non territoriali (art. 22), per la riduzione dei costi degli organi collegiali (art. 26), per l’accentramento di funzioni in capo alle amministrazioni centrali (art. 27) e per la riduzione dei contributi agli enti (art. 29). Le Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia avevano impugnato queste norme per violazione delle competenze regionali in materia di coordinamento della finanza pubblica (artt. 117 e 119 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale degli artt. 22, 26, 27 e 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, promossa dalle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili tutte le questioni, riservando a separate pronunce la decisione delle restanti questioni dei medesimi ricorsi. Le ragioni di inammissibilità variano: difetti di motivazione sulla rilevanza, questioni già decise separatamente, o cedenza rispetto ad altre questioni prioritarie.

    Il principio

    Nelle impugnazioni in via principale in materia di coordinamento finanziario, le Regioni devono dimostrare in modo puntuale la rilevanza e la fondatezza di ciascuna singola questione; la genericita` della censura o l’omessa motivazione sulla rilevanza determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il decreto Bersani in materia di spesa pubblica regionale?

    Il d.l. n. 223 del 2006 (convertito in legge n. 248/2006) conteneva varie misure di contenimento della spesa, inclusa la riduzione dei finanziamenti agli enti pubblici non territoriali e ai loro organi collegiali.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Le Regioni ricorrenti non avevano adeguatamente motivato la rilevanza delle questioni rispetto ai propri casi concreti, oppure alcune questioni erano già state stralciate per essere trattate separatamente.

    Cosa significa «riservata a separate pronunce»?

    Significa che la Corte ha trattato solo alcune questioni in questa sentenza, rinviando le altre a decisioni successive; è una tecnica usata quando i ricorsi riguardano molte norme diverse.

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  • Corte cost. n. 288/2008 – Scioglimento consorzi industriali in Basilicata

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    La legge regionale della Basilicata che ha disposto lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale provinciali non viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione. La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dal TAR Basilicata, ritenendo che la scelta regionale rientri nella discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata, con l’art. 19 della legge regionale n. 13 del 2007 (legge di assestamento del bilancio), aveva disposto lo scioglimento dell’Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Presidente dei Consorzi per lo sviluppo industriale delle Province di Matera e Potenza, nominando commissari straordinari. I ricorrenti avevano impugnato questi provvedimenti davanti al TAR, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Rimettente: TAR Basilicata (tre ordinanze).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Lo scioglimento degli organi consiliari di enti pubblici da parte del legislatore regionale non integra di per sé una violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, rientrando nella discrezionalità organizzativa della Regione.

    Il principio

    Il legislatore regionale può intervenire sull’organizzazione degli enti pubblici locali, incluso lo scioglimento anticipato dei loro organi, purché la misura non sia irragionevole o arbitraria in rapporto agli obiettivi perseguiti.

    Domande e risposte

    La Regione può sciogliere gli organi di un consorzio provinciale?

    Sì, secondo la Corte. Il legislatore regionale ha discrezionalità nell’organizzare gli enti pubblici di propria competenza, inclusa la possibilità di commissariarli.

    Qual era il motivo dello scioglimento?

    La legge regionale di assestamento del bilancio 2007 aveva previsto questa misura per i consorzi industriali provinciali. Il contesto era una riorganizzazione dell’assetto degli enti pubblici sub-regionali.

    Cosa si intende per principio di buon andamento (art. 97 Cost.)?

    L’art. 97 Cost. impone che le pubbliche amministrazioni operino in modo efficiente e imparziale. La Corte ha ritenuto che la misura regionale non violasse questo principio.

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  • Corte cost. n. 287/2008 – Compenso CTU nel patrocinio a spese dello Stato

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    La norma che esclude l’anticipazione a carico dell’erario del compenso del consulente tecnico d’ufficio (CTU) nei procedimenti di volontaria giurisdizione in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato non viola la Costituzione. La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che la situazione del CTU in questi procedimenti sia diversa da quella degli altri ausiliari del giudice.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda un procedimento per l’autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per la rettificazione di attribuzione di sesso. La parte era ammessa al gratuito patrocinio e il CTU nominato aveva chiesto la liquidazione dei propri onorari a carico dell’erario. Il Tribunale di Trapani aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del Testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), che non prevede tale anticipazione nei procedimenti di volontaria giurisdizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Trapani.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il CTU nei procedimenti di volontaria giurisdizione non si trova in una posizione identica a quella degli ausiliari del giudice nel processo penale o del curatore fallimentare: la diversità dei procedimenti giustifica il diverso trattamento.

    Il principio

    Il legislatore può differenziare il regime delle anticipazioni a carico dell’erario tra ausiliari del giudice operanti in contesti processuali diversi, senza incorrere nella violazione del principio di uguaglianza, purché la distinzione trovi fondamento nella diversità strutturale dei procedimenti.

    Domande e risposte

    Il CTU può ottenere il pagamento quando la parte ha il gratuito patrocinio?

    Nei procedimenti di volontaria giurisdizione (come quelli per rettificazione di sesso), la legge non prevede l’anticipazione erarariale del compenso CTU. La Corte ha ritenuto questa scelta del legislatore costituzionalmente legittima.

    Qual è la differenza rispetto al processo penale?

    Nel processo penale gli ausiliari del giudice hanno diritto all’anticipazione del compenso a carico dello Stato fin dall’inizio. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione il regime è diverso e non accede a quella anticipazione.

    Questa sentenza ha cambiato qualcosa?

    No, la Corte ha confermato la norma esistente come costituzionalmente legittima, escludendo che vi sia una disparità di trattamento irragionevole.

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  • Corte cost. n. 256/2008 – confisca ciclomotore infrazione trasporto passeggeri

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    Il Giudice di pace di Vasto aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della strada, nella parte in cui disponeva la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo anche per infrazioni amministrative minori (come il trasporto irregolare di passeggeri). A differenza dell’ordinanza n. 255/2008, il rimettente aveva valutato la sopravvenuta modifica normativa, concludendo che essa non si applicasse al caso di specie. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Vasto era investito dell’opposizione di un proprietario di ciclomotore avverso il verbale con cui era stata accertata l’infrazione di cui all’art. 170 del Codice della strada (trasporto di passeggeri con veicolo non abilitato a tale scopo), seguita dalla confisca del mezzo. Il rimettente riconosceva che la norma era stata modificata nel 2006 limitando la confisca ai reati, ma applicava la versione originaria poiché — in base al principio dell’art. 1 della legge n. 689/1981 — le sanzioni amministrative si applicano secondo le norme vigenti al momento della violazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Vasto ha censurato l’art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione: la confisca obbligatoria sarebbe irragionevole e sproporzionata rispetto a una sanzione pecuniaria modesta, discriminatoria (applicabile solo per infrazioni con ciclomotori e non con altri veicoli), e lesiva del principio di personalità della sanzione (colpisce il proprietario, spesso diverso dal trasgressore).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha rilevato che l’art. 27 Cost. riguarda le sole sanzioni penali e non quelle amministrative, rendendo inammissibile quel parametro. Con riguardo all’art. 3 Cost., la Corte ha richiamato la sentenza n. 345 del 2007, che aveva già esaminato la norma e ne aveva escluso l’incostituzionalità. La circostanza che la norma fosse stata poi modificata dal legislatore — riconoscendo implicitamente la sproporzione — non cambia il giudizio di manifesta infondatezza, essendo conseguenza del principio temporale di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981.

    Il principio

    Il principio costituzionale di personalità della responsabilità (art. 27 Cost.) si applica alle sole sanzioni penali e non può essere invocato per censurare sanzioni amministrative; la manifesta infondatezza di una questione già esaminata dalla Corte non viene meno per il solo fatto che il legislatore abbia successivamente modificato la norma nella direzione indicata dai rimettenti.

    Domande e risposte

    Perché il rimettente ha ritenuto di dover applicare la versione originaria della norma, nonostante la modifica del 2006?

    Perché l’art. 1 della legge n. 689/1981 stabilisce che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano “soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”: non esiste in materia sanzionatoria amministrativa un principio analogo al favor rei del diritto penale, quindi la legge più favorevole non si applica retroattivamente alle infrazioni già commesse.

    Che rilevanza aveva la sentenza n. 345/2007 per la questione?

    La sentenza n. 345 del 2007 aveva già esaminato la legittimità costituzionale della stessa norma censurata, escludendo il contrasto con la Costituzione. Il rimettente di Vasto avrebbe dovuto confrontarsi con quella pronuncia e indicare ragioni nuove per ritenere la questione non manifestamente infondata.

    L’art. 27 Cost. può essere applicato alle sanzioni amministrative?

    No, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di personalità della responsabilità enunciato dall’art. 27 Cost. (che implica il divieto di responsabilità per fatto altrui) si riferisce alle sanzioni penali. Le sanzioni amministrative seguono principi diversi, anche se analoga tutela può essere ricavata dall’art. 3 Cost.

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  • Corte cost. n. 255/2008 – confisca ciclomotori infrazioni codice della strada

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    I Giudici di pace di Catanzaro e Catania avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della strada, che disponeva la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo in tutti i casi in cui il mezzo fosse stato usato per commettere determinate infrazioni amministrative (tra cui il mancato uso del casco) o un reato. La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, poiché i rimettenti non avevano valutato la rilevanza della questione alla luce di una modifica normativa sopravvenuta.

    Di cosa si tratta

    L’art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), introdotto nel 2005, disponeva la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo “in tutti i casi” in cui il mezzo fosse stato usato per commettere infrazioni quali la guida senza casco, il trasporto irregolare di passeggeri, ecc., o per commettere un reato. I rimettenti censuravano tale norma ritenendo sproporzionata la sanzione accessoria della confisca rispetto alle infrazioni minori, che comportavano anche solo una modesta sanzione pecuniaria principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici di pace di Catanzaro e Catania hanno censurato l’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della strada, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 35 e 42 della Costituzione: la confisca obbligatoria sarebbe irragionevole per sproporzione rispetto all’infrazione, discriminatoria (si applicava solo ai motoveicoli e non ad altri veicoli), e lesiva del diritto di proprietà, in particolare quando colpisce il proprietario anziché il trasgressore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili (riuniti i giudizi). Successivamente alle ordinanze di rimessione, il d.l. n. 262 del 2006 (conv. dalla legge n. 286 del 2006) aveva modificato la norma censurata, limitando la confisca ai soli casi in cui il mezzo fosse stato usato per commettere un reato (eliminando quindi la confisca per le infrazioni amministrative). I rimettenti avrebbero dovuto valutare se la questione conservasse rilevanza alla luce di questo ius superveniens prima di sollevarla.

    Il principio

    Quando nelle more del giudizio di costituzionalità interviene una modifica della norma censurata che ne restringe significativamente l’ambito di applicazione, i rimettenti devono valutare la perdurante rilevanza della questione; il mancato esame del sopravvenuto mutamento normativo rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva originariamente l’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della strada?

    Nella sua versione originaria (2005) disponeva la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo ogniqualvolta il mezzo fosse stato usato per commettere le infrazioni di cui agli artt. 169, commi 2 e 7 (sovraffollamento), 170 (trasporto irregolare passeggeri) e 171 (mancato uso del casco) del Codice, oppure per commettere un reato.

    Come è stata modificata la norma nel 2006?

    Il d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006, ha eliminato la confisca per le infrazioni amministrative, limitandola ai soli casi in cui ciclomotori o motoveicoli siano stati usati per commettere un reato. La modifica rifletteva il riconoscimento legislativo della sproporzione della sanzione originaria.

    Il proprietario del veicolo risponde della confisca anche se non era il trasgressore?

    Sì, nella versione originaria la confisca poteva colpire il proprietario del veicolo anche se non era il trasgressore: si trattava di uno degli aspetti di incostituzionalità denunciati dai rimettenti, in quanto violava il principio di personalità della sanzione.

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  • Corte cost. n. 254/2008 – anatocismo bancario capitalizzazione interessi

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    Il Tribunale di Vicenza aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342/1999 (trasfuso nell’art. 120, comma 2, T.U. bancario), che autorizza la capitalizzazione periodica (anatocismo) degli interessi nei conti correnti bancari purché in condizioni di reciprocità. La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune censure e manifestamente infondate quelle relative agli artt. 3 e 76 della Costituzione, riprendendo la propria sentenza n. 341/2007.

    Di cosa si tratta

    L’anatocismo bancario — la capitalizzazione di interessi su interessi già maturati — era stata considerata illegittima dalla Cassazione per contrasto con l’art. 1283 del codice civile, che la vieta salvo usi normativi o accordi posteriori alla scadenza. Il d.lgs. n. 342 del 1999 ha introdotto una deroga, consentendo alle banche di applicare la capitalizzazione periodica (trimestrale) degli interessi purché le condizioni operino in modo reciproco (sia a favore della banca che del cliente). La questione è sorta nell’ambito di un’opposizione allo stato passivo fallimentare di una società debitrice di una banca.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Vicenza ha censurato l’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999 in riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, e 76 della Costituzione (e implicitamente agli artt. 2, 41, 42 e 47 Cost.): la norma sarebbe viziata da eccesso di delega (il legislatore delegante non aveva previsto deroghe all’art. 1283 c.c.) e violerebbe il principio di uguaglianza formale e sostanziale (saggi diversi, impossibilità pratica del cliente di negoziare la clausola anatocistica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le censure relative agli artt. 2, 41, 42 e 47 Cost. (parametri evocati genericamente, senza motivazione specifica) e manifestamente infondata la questione con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., richiamando la propria sentenza n. 341 del 2007 che aveva già escluso sia l’eccesso di delega sia la violazione del principio di uguaglianza per la disposizione in esame, in quanto la deroga trovava giustificazione nell’esigenza di uniformare la normativa bancaria italiana a quella degli altri Stati europei.

    Il principio

    La disciplina che consente la capitalizzazione periodica degli interessi nei rapporti bancari, subordinata alla reciprocità delle condizioni, non eccede la delega legislativa e non viola il principio di uguaglianza, poiché le sue peculiarità trovano giustificazione nell’esigenza di uniformare la normativa italiana a quella comunitaria e non derivano dalla norma medesima ma da una preesistente disparità di fatto nella posizione contrattuale delle parti.

    Domande e risposte

    Cos’è l’anatocismo e perché era controverso?

    L’anatocismo è la pratica di calcolare interessi sugli interessi già scaduti. L’art. 1283 c.c. lo vieta in linea generale salvo eccezioni. La Cassazione, a metà anni Novanta, aveva escluso che gli “usi bancari” di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi avessero natura normativa, rendendo illegittime le clausole anatocistiche già praticate dalle banche.

    Il d.lgs. 342/1999 ha sanato retroattivamente le clausole anatocistiche?

    No. La norma si applica ai contratti stipulati successivamente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000. Le clausole anteriori che prevedevano la capitalizzazione a cadenza solo trimestrale per i debiti del cliente (e non anche a vantaggio del cliente) sono rimaste invalide.

    Cosa ha stabilito la sentenza n. 341/2007 sulla norma?

    Ha affermato che la disciplina della capitalizzazione degli interessi bancari rientrava nell’attività di adeguamento e correzione del T.U. bancario che il legislatore delegante aveva assegnato a quello delegato, e che la peculiare disciplina applicabile alle banche non viola il principio di uguaglianza per le ragioni sistematiche già indicate.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza formale e sostanziale, invocato per la disparità tra banche e clienti nella capitalizzazione degli interessi
    • Art. 76 della Costituzione — principio di delegazione legislativa e limiti dell’eccesso di delega
  • Corte cost. n. 253/2008 – trasferimento fraudolento valori reato antimafia

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    La Corte d’appello di Palermo aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. n. 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori), ritenendo che presentasse vizi di incostituzionalità analoghi a quelli già evidenziati dalla sentenza n. 48/1994 per il comma 2. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto assoluto di motivazione su rilevanza e fattispecie.

    Di cosa si tratta

    L’art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992 (norme anti-mafia) punisce chi trasferisce fittiziamente la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità a soggetti sottoposti a misure di prevenzione o a procedimento penale per reati di criminalità organizzata. La sentenza n. 48 del 1994 della Corte costituzionale aveva già esaminato il comma 2 di tale articolo, evidenziando tensioni con principi costituzionali. La difesa degli imputati nel giudizio d’appello sosteneva che le stesse censure si applicassero al comma 1.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità dell’art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con modif. dalla legge n. 356 del 1992), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111 della Costituzione, ritenendo che la norma presentasse interferenze incostituzionali tra la fattispecie incriminatrice e il diverso istituto delle misure di prevenzione patrimoniale, con riflessi sul diritto di difesa e sul principio di personalità della responsabilità penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto assoluto di motivazione. Nell’ordinanza di rimessione mancava la descrizione della fattispecie concreta (non si precisava neppure se e a quali imputati fosse effettivamente contestato il reato di cui all’art. 12-quinquies, comma 1). Mancava inoltre la motivazione sulla rilevanza e il rimettente non si era confrontato con la giurisprudenza della Cassazione che aveva già ritenuto manifestamente infondata una questione analoga (Cass. sez. V pen., sent. n. 39992 del 2007).

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando nell’ordinanza di rimessione manca la descrizione della fattispecie concreta, non è motivata la rilevanza nel giudizio a quo e il rimettente omette di confrontarsi con la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha già escluso l’incostituzionalità della norma censurata.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. 306/1992?

    Punisce chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione o di contrasto alla criminalità organizzata, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità. Il reato è stato introdotto come strumento per contrastare il riciclaggio e la dissimulazione patrimoniale tipici della criminalità mafiosa.

    Qual era la critica mutuata dalla sentenza n. 48/1994?

    La sentenza n. 48/1994 aveva segnalato, per il comma 2 della stessa norma, una “confusa interferenza” tra la norma incriminatrice e le misure di prevenzione patrimoniale: il semplice status di indagato poteva costituire l’elemento soggettivo del reato, con possibili effetti discriminatori e violazione del principio di tassatività. La difesa sosteneva che identici rilievi valessero per il comma 1.

    Perché il rimettente avrebbe dovuto confrontarsi con la sentenza della Cassazione n. 39992/2007?

    Perché la Cassazione aveva già ritenuto manifestamente infondata una questione di legittimità identica: il giudice rimettente aveva l’onere di argomentare per quale ragione quella valutazione non fosse condivisibile, anziché limitarsi ad aderire alla prospettazione della difesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 252/2008 – contributo previdenziale ENPAM società mediche accreditate SSN

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    Il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, che impone alle società professionali mediche e alle società di capitali accreditate con il SSN un contributo del 2% del fatturato specialistico a favore del Fondo ENPAM. La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per contraddittorietà della motivazione del rimettente.

    Di cosa si tratta

    La norma censurata obbliga le società che erogano prestazioni specialistiche in accreditamento con il Servizio sanitario nazionale a versare all’ENPAM (Ente nazionale di previdenza e assistenza medici) un contributo pari al 2% del fatturato annuo derivante da dette prestazioni, senza possibilità di rivalsa sul SSN. Il giudizio principale era sorto a seguito del ricorso di trentaquattro strutture sanitarie accreditate in Lombardia, che contestavano la sussistenza dell’obbligo contributivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha censurato l’art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione, ritenendo irragionevole che il contributo fosse commisurato al fatturato (e non ai compensi dei professionisti), gravasse solo su alcune categorie di soggetti accreditati e non potesse essere rigirato sul SSN, violando i principi di uguaglianza, libertà di impresa e capacità contributiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato tutte le questioni manifestamente inammissibili. Il rimettente aveva formulato l’ordinanza in modo contraddittorio: da un lato affermava che la base imponibile dovesse essere il fatturato complessivo; dall’altro ammetteva che potesse essere computata sui compensi corrisposti ai professionisti, contraddicendo la propria premessa interpretativa. Questo difetto di motivazione — unitamente all’omessa verifica della praticabilità di un’interpretazione conforme a Costituzione — determinava la manifesta inammissibilità.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’onere di offrire un’interpretazione univoca e non contraddittoria della norma censurata prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale; se l’ordinanza di rimessione presenta premesse interpretative tra loro incompatibili o omette di escludere interpretazioni conformi a Costituzione, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    A cosa serve il Fondo ENPAM per gli specialisti esterni?

    Il Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’ENPAM eroga prestazioni previdenziali (pensione, indennità di malattia, ecc.) ai medici e odontoiatri che svolgono attività specialistica come liberi professionisti per strutture convenzionate o accreditate con il SSN.

    Perché le società contestavano il contributo del 2% sul fatturato?

    Perché il fatturato non rispecchia direttamente i compensi dei professionisti: una parte del corrispettivo ricevuto dalla struttura remunera costi organizzativi, strumentali e del personale non medico. Commisurate il contributo all’intero fatturato significava far gravare un onere previdenziale su valori che non corrispondono al reddito professionale dei medici beneficiari.

    Cosa doveva fare il rimettente prima di sollevare la questione?

    Doveva sciogliere l’ambiguità interpretativa, scegliendo tra le possibili letture della norma (contributo sul fatturato vs. contributo sui compensi) e verificare se almeno una di esse fosse compatibile con la Costituzione, prima di concludere per l’incostituzionalità.

    Norme collegate