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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La mancata partecipazione dell’amministrazione pubblica al giudizio di conto presso la Corte dei conti non viola il diritto al contraddittorio. La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che la presenza del pubblico ministero contabile è idonea a garantire gli interessi dell’ente pubblico nel giudizio di conto.

Di cosa si tratta

Il giudizio di conto è il procedimento con cui la Corte dei conti verifica la regolarità della gestione finanziaria di un contabile (es. tesoriere di un ospedale). La normativa del 1933 prevedeva la partecipazione solo del procuratore generale, non dell’amministrazione interessata. La Corte dei conti siciliana dubitava che ciò violasse gli artt. 24 e 111 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità costituzionale degli artt. da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che la relazione del magistrato relatore e il decreto di fissazione dell’udienza siano notificati anche all’amministrazione. Rimettente: Corte dei conti, sezione Sicilia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. Il giudizio di conto è un giudizio oggettivo sulla regolarità della gestione, in cui il pubblico ministero contabile svolge la funzione di garanzia dell’interesse pubblico. La mancata partecipazione diretta dell’amministrazione non lede il contraddittorio in modo costituzionalmente rilevante.

Il principio

Nel giudizio di conto della Corte dei conti, il pubblico ministero contabile svolge una funzione di garanzia oggettiva dell’interesse pubblico che esclude la necessità di una partecipazione diretta dell’amministrazione al contraddittorio.

Domande e risposte

Cos’è il giudizio di conto?

È il procedimento con cui la Corte dei conti accerta se chi ha gestito denaro pubblico (tesorieri, cassieri di enti pubblici) lo ha fatto regolarmente. Ha natura oggettiva e non richiede necessariamente che l’ente pubblico interessato partecipi come parte.

Perché l’amministrazione voleva partecipare?

L’amministrazione sosteneva di subire le conseguenze pratiche del giudizio (riconoscimento di crediti/debiti verso il contabile) e che quindi avrebbe dovuto poter difendersi direttamente.

Cosa ha detto la Corte sul contraddittorio?

La Corte ha ritenuto che il p.m. contabile, in quanto garante dell’imparziale buona gestione contabile, sia sufficiente a tutelare anche l’interesse dell’ente pubblico, senza necessità di una sua partecipazione diretta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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