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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della normativa previdenziale forense che preclude la pensione di invalidità agli avvocati che si sono iscritti alla Cassa Nazionale Forense dopo i quarant’anni. La questione difetta di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Un avvocato iscritto alla Cassa Forense dopo i 40 anni si era visto respingere la domanda di pensione di invalidità, in quanto l’art. 4, comma 1, lett. b) e l’art. 5 della legge n. 576 del 1980 subordinano il beneficio all’iscrizione prima del compimento del quarantesimo anno di età. Il Tribunale di Bologna aveva sollevato questione per disparità di trattamento tra avvocati con pari contribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Bologna.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non ha adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza, limitandosi ad affermare la disparità senza sviluppare adeguato apparato argomentativo.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica e non meramente assertiva sulla non manifesta infondatezza; la semplice affermazione della disparità di trattamento non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
Domande e risposte
Quali requisiti servono per la pensione di invalidità degli avvocati?
Secondo la legge n. 576 del 1980, l’avvocato deve essere iscritto alla Cassa Forense prima dei 40 anni. Chi si iscrive dopo quella soglia non accede alla pensione di invalidità, indipendentemente dall’ammontare dei contributi versati.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Il giudice rimettente non aveva adeguatamente spiegato perché la norma fosse irragionevole; si era limitato a segnalare la disparità senza argomentare in modo sufficiente la non manifesta infondatezza.
Art. 38 Cost.: cosa garantisce?
L’art. 38, secondo comma, Cost. garantisce che i lavoratori abbiano diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia; la norma costituisce il fondamento del diritto previdenziale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza sociale
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