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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 c.p. nella parte in cui non consente di differire ulteriormente l’esecuzione della pena accessoria del ritiro della patente dopo l’espiazione della pena principale. Il rimettente non ha motivato adeguatamente la rilevanza.
Di cosa si tratta
Un condannato per reati in materia di stupefacenti, ammesso alla semilibertà e all’affidamento in prova, aveva bisogno della patente di guida per svolgere l’attività lavorativa che costituiva parte del programma di reinserimento. La pena accessoria del ritiro della patente era già stata differita durante l’espiazione della pena detentiva, ma non poteva essere ulteriormente posticipata dopo la fine della pena principale.
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità costituzionale dell’art. 139 del codice penale, nella parte in cui non consente il differimento della pena accessoria della sospensione della patente dopo l’espiazione della pena principale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Rimettente: Corte d’assise d’appello di Milano.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non ha dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, non essendo chiaro se spettasse al giudice di appello decidere del differimento.
Il principio
La rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale deve essere dimostrata in modo specifico dal giudice rimettente, indicando che la questione è necessaria per la definizione del giudizio principale.
Domande e risposte
Cos’è la pena accessoria della sospensione della patente?
Per alcuni reati (come quelli in materia di stupefacenti), oltre alla pena principale detentiva, il condannato subisce anche la sospensione della patente di guida per un certo periodo.
Il differimento della pena accessoria è possibile?
La legge prevede che la pena accessoria possa essere differita durante l’esecuzione della pena detentiva in misura alternativa. Ma una volta terminata la pena principale, l’art. 139 c.p. non consente ulteriori differimenti.
Cosa si intende per rilevanza della questione costituzionale?
La rilevanza significa che la norma impugnata deve essere applicabile nel giudizio in corso e che la sua eventuale incostituzionalità deve incidere sull’esito del giudizio. Senza rilevanza, la Corte non può esaminare nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena
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