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La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, del decreto-legge Bersani n. 223 del 2006, concernente la riduzione delle diarie per le missioni all’estero, sollevate dalla Regione Valle d’Aosta. La Corte riserva la decisione sulle restanti questioni a separate pronunce.
Di cosa si tratta
La Regione Valle d’Aosta aveva impugnato, tra l’altro, l’art. 28, comma 1, del decreto-legge Bersani, che disponeva la riduzione delle diarie per missioni all’estero dei dipendenti pubblici. La Regione lamentava la violazione dello statuto speciale e delle norme costituzionali sul riparto delle competenze (artt. 117, 119 Cost. e art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001).
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248 del 2006, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., agli artt. 2, lett. a), e 3, lett. f), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta e all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Rimettente: Regione Valle d’Aosta.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006. Riserva a separata pronuncia la decisione delle restanti questioni promosse con il medesimo ricorso.
Il principio
Anche nelle impugnazioni in via principale promosse da Regioni a statuto speciale, i motivi di censura devono essere specifici e adeguatamente motivati; la genericita` o il difetto di rilevanza determina l’inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Cosa sono le diarie per missioni all’estero previste dall’art. 28?
Sono i rimborsi giornalieri riconosciuti ai dipendenti pubblici in trasferta all’estero. Il decreto Bersani ne aveva ridotto l’entità, secondo la tabella B allegata al provvedimento.
Perché la Valle d’Aosta aveva uno statuto speciale rilevante?
La Valle d’Aosta è una regione autonoma con statuto speciale e poteri particolari in materia finanziaria. La Regione contestava che le misure statali di contenimento della spesa invadessero la propria sfera di autonomia.
Le questioni sono state poi decise in altra sede?
Sì, la Corte ha riservato le restanti questioni del medesimo ricorso a separate pronunce.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze Stato-Regioni
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria degli enti territoriali
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