Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Il Giudice di pace di Vasto aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della strada, nella parte in cui disponeva la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo anche per infrazioni amministrative minori (come il trasporto irregolare di passeggeri). A differenza dell’ordinanza n. 255/2008, il rimettente aveva valutato la sopravvenuta modifica normativa, concludendo che essa non si applicasse al caso di specie. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Vasto era investito dell’opposizione di un proprietario di ciclomotore avverso il verbale con cui era stata accertata l’infrazione di cui all’art. 170 del Codice della strada (trasporto di passeggeri con veicolo non abilitato a tale scopo), seguita dalla confisca del mezzo. Il rimettente riconosceva che la norma era stata modificata nel 2006 limitando la confisca ai reati, ma applicava la versione originaria poiché — in base al principio dell’art. 1 della legge n. 689/1981 — le sanzioni amministrative si applicano secondo le norme vigenti al momento della violazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Vasto ha censurato l’art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione: la confisca obbligatoria sarebbe irragionevole e sproporzionata rispetto a una sanzione pecuniaria modesta, discriminatoria (applicabile solo per infrazioni con ciclomotori e non con altri veicoli), e lesiva del principio di personalità della sanzione (colpisce il proprietario, spesso diverso dal trasgressore).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha rilevato che l’art. 27 Cost. riguarda le sole sanzioni penali e non quelle amministrative, rendendo inammissibile quel parametro. Con riguardo all’art. 3 Cost., la Corte ha richiamato la sentenza n. 345 del 2007, che aveva già esaminato la norma e ne aveva escluso l’incostituzionalità. La circostanza che la norma fosse stata poi modificata dal legislatore — riconoscendo implicitamente la sproporzione — non cambia il giudizio di manifesta infondatezza, essendo conseguenza del principio temporale di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981.
Il principio
Il principio costituzionale di personalità della responsabilità (art. 27 Cost.) si applica alle sole sanzioni penali e non può essere invocato per censurare sanzioni amministrative; la manifesta infondatezza di una questione già esaminata dalla Corte non viene meno per il solo fatto che il legislatore abbia successivamente modificato la norma nella direzione indicata dai rimettenti.
Domande e risposte
Perché il rimettente ha ritenuto di dover applicare la versione originaria della norma, nonostante la modifica del 2006?
Perché l’art. 1 della legge n. 689/1981 stabilisce che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano “soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”: non esiste in materia sanzionatoria amministrativa un principio analogo al favor rei del diritto penale, quindi la legge più favorevole non si applica retroattivamente alle infrazioni già commesse.
Che rilevanza aveva la sentenza n. 345/2007 per la questione?
La sentenza n. 345 del 2007 aveva già esaminato la legittimità costituzionale della stessa norma censurata, escludendo il contrasto con la Costituzione. Il rimettente di Vasto avrebbe dovuto confrontarsi con quella pronuncia e indicare ragioni nuove per ritenere la questione non manifestamente infondata.
L’art. 27 Cost. può essere applicato alle sanzioni amministrative?
No, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di personalità della responsabilità enunciato dall’art. 27 Cost. (che implica il divieto di responsabilità per fatto altrui) si riferisce alle sanzioni penali. Le sanzioni amministrative seguono principi diversi, anche se analoga tutela può essere ricavata dall’art. 3 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione accessoria
- Art. 27 della Costituzione — principio di personalità della responsabilità sanzionatoria
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.