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La Corte d’appello di Palermo aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. n. 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori), ritenendo che presentasse vizi di incostituzionalità analoghi a quelli già evidenziati dalla sentenza n. 48/1994 per il comma 2. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto assoluto di motivazione su rilevanza e fattispecie.
Di cosa si tratta
L’art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992 (norme anti-mafia) punisce chi trasferisce fittiziamente la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità a soggetti sottoposti a misure di prevenzione o a procedimento penale per reati di criminalità organizzata. La sentenza n. 48 del 1994 della Corte costituzionale aveva già esaminato il comma 2 di tale articolo, evidenziando tensioni con principi costituzionali. La difesa degli imputati nel giudizio d’appello sosteneva che le stesse censure si applicassero al comma 1.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità dell’art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con modif. dalla legge n. 356 del 1992), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111 della Costituzione, ritenendo che la norma presentasse interferenze incostituzionali tra la fattispecie incriminatrice e il diverso istituto delle misure di prevenzione patrimoniale, con riflessi sul diritto di difesa e sul principio di personalità della responsabilità penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto assoluto di motivazione. Nell’ordinanza di rimessione mancava la descrizione della fattispecie concreta (non si precisava neppure se e a quali imputati fosse effettivamente contestato il reato di cui all’art. 12-quinquies, comma 1). Mancava inoltre la motivazione sulla rilevanza e il rimettente non si era confrontato con la giurisprudenza della Cassazione che aveva già ritenuto manifestamente infondata una questione analoga (Cass. sez. V pen., sent. n. 39992 del 2007).
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando nell’ordinanza di rimessione manca la descrizione della fattispecie concreta, non è motivata la rilevanza nel giudizio a quo e il rimettente omette di confrontarsi con la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha già escluso l’incostituzionalità della norma censurata.
Domande e risposte
Cosa punisce l’art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. 306/1992?
Punisce chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione o di contrasto alla criminalità organizzata, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità. Il reato è stato introdotto come strumento per contrastare il riciclaggio e la dissimulazione patrimoniale tipici della criminalità mafiosa.
Qual era la critica mutuata dalla sentenza n. 48/1994?
La sentenza n. 48/1994 aveva segnalato, per il comma 2 della stessa norma, una “confusa interferenza” tra la norma incriminatrice e le misure di prevenzione patrimoniale: il semplice status di indagato poteva costituire l’elemento soggettivo del reato, con possibili effetti discriminatori e violazione del principio di tassatività. La difesa sosteneva che identici rilievi valessero per il comma 1.
Perché il rimettente avrebbe dovuto confrontarsi con la sentenza della Cassazione n. 39992/2007?
Perché la Cassazione aveva già ritenuto manifestamente infondata una questione di legittimità identica: il giudice rimettente aveva l’onere di argomentare per quale ragione quella valutazione non fosse condivisibile, anziché limitarsi ad aderire alla prospettazione della difesa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza nella definizione dei reati
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e garanzie processuali
- Art. 27 della Costituzione — principio di personalità della responsabilità penale
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