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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Tribunale di Reggio Emilia aveva sollevato questione di legittimità della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche (leggi n. 118/1971, n. 13/1989, n. 104/1992) nella parte in cui non garantiva ai disabili lo stesso livello qualitativo dei servizi offerto agli altri utenti negli edifici pubblici aperti al pubblico, con specifico riferimento ai posti per disabili in una sala cinematografica. La Corte ha dichiarato la questione inammissibile, ritenendo che richiedesse una pronuncia additiva che avrebbe invaso la discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

Un persona con tetraplegia postraumatica, recatasi in una multisala di Reggio Emilia, era stata collocata nella prima fila della sala, a soli quattro metri dallo schermo, perché quello era il posto riservato ai disabili in carrozzella: nonostante la sala avesse 144 posti e fossero presenti solo 40 spettatori. L’interessato aveva adito il giudice denunciando una discriminazione indiretta ai sensi della legge n. 67 del 2006 e aveva chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa sulle barriere architettoniche.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Reggio Emilia ha censurato l’art. 27, commi 1 e 2, della legge n. 118 del 1971, l’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 13 del 1989 e l’art. 24, comma 1, della legge n. 104 del 1992 (ora trasfusi nel DPR 380/2001), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non garantivano ai disabili lo stesso livello qualitativo dei servizi erogato agli altri utenti negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili. Il rimettente chiedeva una pronuncia additiva — cioè che la Corte aggiungesse alle norme esistenti un contenuto precettivo nuovo (la garanzia della parità qualitativa dei servizi) — ma ciò avrebbe invaso la discrezionalità del legislatore, al quale spetta individuare le misure concrete per attuare i principi costituzionali di tutela dei disabili. La Corte ha tuttavia sottolineato che la normativa vigente sulle barriere architettoniche attende ancora di essere compiutamente attuata.

Il principio

Non è consentita una pronuncia di illegittimità costituzionale che, eliminando norme esistenti, implicherebbe necessariamente l’intervento sostitutivo del legislatore per disciplinare una materia connotata da discrezionalità tecnica e politica. In tal caso la questione è inammissibile, fermo restando il dovere del legislatore di garantire piena attuazione ai diritti fondamentali delle persone disabili.

Domande e risposte

Cosa si intende per “discriminazione indiretta” nei confronti dei disabili?

Una condotta — anche non volontaria e apparentemente neutra — che mette il disabile in una posizione di svantaggio rispetto agli altri. Nella fattispecie, collocare i disabili sistematicamente nelle prime file di una sala cinematografica configura una discriminazione indiretta perché li priva di una fruizione qualitativamente equivalente dello spettacolo.

Perché la Corte non ha potuto dichiarare l’incostituzionalità della normativa?

Perché la questione richiedeva una pronuncia additiva: il rimettente non chiedeva di eliminare una norma incostituzionale, ma di aggiungere un contenuto normativo ulteriore (la parità qualitativa dei servizi). Queste aggiunte spettano al legislatore, il quale ha ampia discrezionalità nella scelta delle misure tecniche da adottare.

La normativa sulle barriere architettoniche è stata poi aggiornata?

La normativa vigente al 2008 garantiva l’“accessibilità” fisica agli edifici pubblici ma non necessariamente la parità qualitativa nella fruizione dei servizi. La Corte ha segnalato che la materia attendeva ancora di essere compiutamente attuata, invitando le autorità pubbliche a intervenire nell’ambito delle proprie competenze.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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