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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 6 bis del T.U.B. Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia.

    Articolo 6 bis del T.U.B. Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia.

    Art. 6 bis T.U.B. – Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d’Italia stessa nei limiti e secondo le modalita’ stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l’esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l’altro, differenti modalita’ di cooperazione tra la BCE e le autorita’ nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.

    2. Ai sensi del comma 1, la Banca d’Italia, in particolare:

    a) formula alla BCE proposte per l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi dell’articolo 14 e di autorizzazione all’acquisto di partecipazioni ai sensi dell’articolo 19;

    b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;

    c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;

    d) informa la BCE dell’attivita’ di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalita’ previsti dalle disposizioni del MVU;

    e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest’ultima delle attivita’ svolte in esito alla richiesta;

    f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

    3. Nelle materie inerenti all’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall’articolo 144-septies.

    4. Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per “legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee” e “legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei” le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d’Italia, per l’attuazione delle direttive dell’Unione europea e per l’esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell’Unione europea agli Stati membri o alle autorita’ competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE.

    5. Nell’esercizio delle rispettive competenze la Banca d’Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.”

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  • Ipoteca dell’Agenzia Riscossione sull’immobile: esempi pratici sull’art. 77 DPR 602/1973

    In sintesi

    • L’ipoteca fiscale incide su vendita, mutuo e patrimonio familiare.
    • Va collegata ai carichi che l’hanno generata.
    • Non sempre il proprietario conosce tutti gli atti precedenti.
    • Comproprietà e quote richiedono analisi specifica.
    • Prima di vendere casa serve visura e piano di chiusura.

    Prima degli esempi: l’ipoteca blocca le scelte patrimoniali

    L’art. 77 DPR 602/1973 disciplina l’iscrizione di ipoteca da parte dell’agente della riscossione. Nella pratica, il problema emerge quando si vuole vendere, donare, chiedere un mutuo o sistemare un patrimonio familiare.

    L’ipoteca non si analizza da sola. Va collegata a cartelle, avvisi, intimazioni, rateazioni, eventuali sgravi e importo residuo effettivo.

    Per immobili in comproprietà, quote ereditarie o case familiari, la verifica deve unire visura ipotecaria, debiti fiscali e obiettivi patrimoniali.

    Prima di trattare l’immobile

    • visura ipotecaria;
    • cartelle collegate;
    • debito residuo;
    • quote proprietà;
    • eventuale vendita.

    Caso 1: vendita casa con ipoteca fiscale

    Scenario. Il proprietario trova un acquirente ma la visura mostra ipoteca Agenzia Riscossione.

    Come si legge in pratica. Serve calcolare debito residuo, tempi di cancellazione e modalità di pagamento in sede di vendita.

    Dossier

    • visura;
    • estratto debiti;
    • prezzo vendita;
    • notaio;
    • cancellazione.

    Caso 2: ipoteca su quota ereditaria

    Scenario. Un erede ha debiti fiscali e l’ipoteca compare su una quota dell’immobile ereditato.

    Come si legge in pratica. La comproprietà non elimina il problema. Bisogna distinguere quota del debitore, diritti degli altri eredi e soluzioni negoziali.

    Analisi

    • quote;
    • successione;
    • debiti erede;
    • visura;
    • accordo eredi.

    Caso 3: mutuo negato per ipoteca

    Scenario. La banca blocca un’operazione per ipoteca fiscale non gestita.

    Come si legge in pratica. Prima di chiedere credito va chiarita la posizione. Rateazione, saldo o cancellazione vanno coordinati con la banca.

    Banca

    • delibera mutuo;
    • debito;
    • ipoteca;
    • piano pagamento;
    • tempi.

    Quando chiedere una verifica

    Per immobili con ipoteche fiscali o vendite bloccate: verifica debito, visure e strategia patrimoniale.

    Norme e fonti collegate

    DPR 602/1973 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    L’ipoteca impedisce sempre la vendita?

    Non sempre, ma va gestita prima.

    Serve visura ipotecaria?

    Sì, e va aggiornata.

    La comproprietà protegge gli altri?

    Non elimina il problema sulla quota del debitore.

    Come si cancella?

    Dipende da pagamento, sgravio e procedure applicabili.

  • Articolo 43 Imposta di Registro

    Art. 43 Imp. Reg. – Base imponibile

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi. b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 40, dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta; c) per i contratti che importano l’assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell’assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 40; d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire; e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall’ammontare dell’obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell’atto; f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita; g) (lettera abrogata) h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto; i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.

    2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell’atto concorrono a formare la base imponibile.

    3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell’atto, sempreché le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.

    4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell’autorità giudiziaria, di cui all’art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti. 4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  • Art. 6 D.Lgs. 346/1990 – Ufficio competente

    Art. 6 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Ufficio competente

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Competente per l’applicazione dell’imposta alle successioni è l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma. (1) 2. La competenza per l’applicazione dell’imposta alle donazioni è determinata secondo le disposizioni relative all’imposta di registro. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Competente per l’applicazione dell’imposta alle successioni è l’ufficio del registro nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se, questa era all’estero o non è nota, l’ufficio del registro di Roma.“. TITOLO II – Applicazione dell’imposta alle successioni CAPO I – Determinazione dell’imposta

  • Art. 4 sexies TUF – Articolo 4-sexies

    Art. 4 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 4-sexies

    In vigore dal 01/07/1998

    Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 , relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).

    1. La Consob e l’IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell’ articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d’indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

    2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l’autorità competente: a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a); b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , per quanto riguarda la tutela degli investitori o l’integrità e l’ordinato funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per i soggetti ivi indicati; (78) c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165 .

    2-bis. In conformità alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d’indagine di cui alla Parte II.

    3. Ai fini di cui al comma 1, l’IVASS è l’autorità competente: a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono consulenza sui prodotti d’investimento assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi di cui all’ articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , agli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 , e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 ; b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui all’ articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ; (78) c) a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla stabilità del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte. (78)

    4. La Consob e l’IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell’ articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , per l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell’articolo 4-septies, anche attraverso protocolli d’intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l’IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell’ articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , per agevolare l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell’articolo 4-septies e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 . (78)

    5. La Consob, sentita l’IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, individuando altresì, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 .

    6. L’IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma

    3. 7. La Consob e l’IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e

    3. (69) ((96))

  • Art. 8 SIC – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

    Art. 8 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale ((e locale,)) le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

    2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale ((,)) dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma

    4. Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

    3. L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ,)) e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 , e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto ((dal codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 )) . L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.

    4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((sono definiti i criteri e)) le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 , e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate , le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze. (45)

    4-bis. Per l’attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((da adottare)) , acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((…)) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell’ ((articolo 5 del regolamento di cui al decreto)) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183 .

    5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma

    6. 6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare: a) il quadro produttivo ed occupazionale; b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere; c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte; e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte. e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.

    7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

    8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

  • Articolo 42 Contenzioso Tributario

    Art. 42 Cont. Trib. – Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

    1. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

    2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo seguente.

  • Art. 4 septies TUF – Poteri d’intervento relativi alla violazione delle disposizioni pre…

    Art. 4 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri d’intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 )

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , in caso di violazione delle disposizioni previste dall’ articolo 5, paragrafo 1 , dagli articoli 6 e 7 , dall’ articolo 8, paragrafi da 1 a 3 , dall’ articolo 9 e dall’ articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , la Consob può, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis: (78) a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP; (73) b) vietare l’offerta; c) vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.

    1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014 , la Consob o l’IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, esercitare i poteri di cui al comma

    1. (78)

    2. La Consob e l’IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all’investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 .

    3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo

    195-bis. 4. Ai provvedimenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . (69) ((96))

  • Articolo 217 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 217 CCII – Poteri del giudice delegato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all’articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell’avviso di cui al comma 5 o nell’ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.

    2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

  • Art. 9 Accertamento – [Termini per la presentazione delle dichiarazioni] (1)

    Art. 9 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Termini per la presentazione delle dichiarazioni] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 9, comma 9, DPR 22.7.1998 n. 322, pubblicato in G.U. 7.9.1998 n. 208. Testo precedente: “(Termini per la presentazione delle dichiarazioni). – 1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’articolo 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8. 2. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all’approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall’atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall’approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro due mesi dall’approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l’approvazione, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al 1° giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno. 3. Gli altri soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d’imposta, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8. 4. I sostituti d’imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell’anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all’articolo 27, dei quali è stata deliberata la distribuzione nell’anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8. 5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi tre commi dell’articolo 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 10-12 10 dell’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all’articolo 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. 6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell’articolo 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta. 7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, può essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell’articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d’imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all’articolo 32.”.