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La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 c.p.p. nella parte in cui attribuiscono alla Corte d’appello ordinaria, e non alla sezione per i minorenni, la competenza a decidere sull’estradizione di soggetti che erano minorenni al momento dei fatti per cui l’estradizione è richiesta.
Di cosa si tratta
La Corte di cassazione aveva sollevato questione relativa alla competenza a decidere sull’estradizione di V. G., soggetto che era minorenne all’epoca dei fatti per i quali la Romania chiedeva l’estradizione (danneggiamento e furto aggravato). Il ricorrente sosteneva che la competenza spettasse alla sezione minorenni della Corte d’appello, con le maggiori garanzie previste dalla normativa sul processo minorile.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 c.p.p., nella parte in cui attribuiscono alla Corte d’appello, e non alla sezione minorenni, la competenza sull’estradizione di soggetti minorenni all’epoca dei fatti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Il sistema vigente non impone necessariamente che la procedura di estradizione per fatti commessi da minorenni sia di competenza della sezione minorenni della Corte d’appello. Le garanzie per i minori sono assicurate dalla giurisprudenza di legittimità, che nega l’estradizione quando l’ordinamento straniero non assicura tutele processuali e sostanziali adeguate. La scelta del giudice competente rientra nella discrezionalità del legislatore.
Il principio
La competenza in materia di estradizione per reati commessi da minorenni non è costituzionalmente imposta in capo alla sezione minorenni della Corte d’appello. La tutela del minore nel procedimento di estradizione è assicurata dalla valutazione sostanziale delle garanzie offerte dallo Stato richiedente, non dalla mera attribuzione della competenza al giudice specializzato.
Domande e risposte
Chi decide sull’estradizione in Italia?
La Corte d’appello nel cui distretto si trova la persona di cui è richiesta l’estradizione decide sulla richiesta avanzata dallo Stato straniero. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 700 ss. del codice di procedura penale.
Ci sono tutele speciali per i minorenni nell’estradizione?
Sì. La giurisprudenza italiana nega l’estradizione quando lo Stato richiedente non garantisce ai minori un trattamento differenziato e mitigato rispetto agli adulti, sia sul piano processuale che sanzionatorio. L’Italia rifiuta l’estradizione se il minore rischia di essere giudicato e detenuto come un adulto.
Cosa si intende per «minorenne all’epoca dei fatti»?
Per minorenne all’epoca dei fatti si intende chi non aveva ancora compiuto diciotto anni quando ha commesso il reato per cui l’estradizione è richiesta, anche se al momento della procedura di estradizione è già diventato maggiorenne.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena e presunzione di non colpevolezza
- Art. 31 della Costituzione — protezione dell’infanzia e della gioventù
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